Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 novembre 2011
Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna attraverso i collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate;
Vista la propria delega conferita con nota n. 0005933 del 14 febbraio 2011 al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la regione Sardegna in conformita' al regolamento (CE) n. 1008/2008;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si e' tenuta nei giorni 7 settembre 2011, 5 ottobre 2011, 26 ottobre 2011;
Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla regione Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;
Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ente nazionale per l'aviazione civile e la regione autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;
Vista la nota ministeriale n.0004532 del 31 ottobre 2011 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Vista la nota ministeriale n. 0004530 del 31 ottobre 2011, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e Alitalia CAI, alle societa' di gestione degli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Cagliari, Alghero ed Olbia, che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Decreta:

Art. 1

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diventano obbligatori a decorrere dal 25 marzo 2012.
 
Art. 3

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformita' degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto.
Nel caso in cui, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008, nessun vettore abbia dichiarato alla regione Sardegna la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea sulle rotte sopra dette, sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e paragrafo 10 del regolamento (CE) 1008/2008, ad un unico vettore, tramite gare pubbliche, per un periodo di quattro anni secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
 
Art. 4

La regione autonoma della Sardegna e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it i bandi di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 5

Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle gare indicate all'art. 3 ai vettori vincitori delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla regione autonoma della Sardegna e dagli stessi vettori.
 
Art. 6

A decorrere dalla data del 25 marzo 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008.
 
Art. 7

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro: Passera
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone