Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 dicembre 2011 |
Riesame di riconoscimento, al sig. D'Andrea Enrique Omar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere e annullamento del decreto 9 maggio 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto dirigenziale datato 9 maggio 2005 con il quale e' stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, l'istanza presentata dal sig. D'Andrea Enrique Omar, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 22 dicembre 1956, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «Ingeniero en Construcciones» conseguito in data 18 dicembre 1981 presso la «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che sulla base dei titoli accademici e professionali prodotti dal richiedente, nel detto decreto era stata applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale (scritta e orale) su 1) Architettura tecnica, 2) Acquedotti e fognature; Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. D'Andrea; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011, nella quale e' stata accolta la istanza presentata dall'istante; Tenuto conto peraltro che la carenza riscontrata nella formazione accademica e professionale del richiedente permane, si e' ritenuto di sostituire la prova attitudinale con un tirocinio per la durata di mesi sei avente per oggetto la materia di: architettura tecnica e composizione architettonica; Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
L'istanza di riesame presentata dal sig. D'Andrea Enrique Omar, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 22 dicembre 1956, cittadino italiano, e' accolta. Il decreto datato 9 maggio 2005 e' annullato. Detto riconoscimento e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Il tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 5 dicembre 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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