Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 dicembre 2011 |
Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione della raccolta media provinciale per singola tipologia di scommessa e dell'aliquota massima riferita all'Imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, a decorrere dall'anno 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 1, comma 66, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), ai sensi del quale l'imposta unica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' comunque dovuta ancorche' la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai sensi del quale e' soggetto passivo dell'imposta unica suindicata chiunque, ancorche' in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere; Visto l'art. 24, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate; Visto, altresi', il secondo e terzo periodo del medesimo art. 24, comma 10, del decreto-legge sopra citato, ove e' previsto che in caso di mancanza di elementi documentali, per la determinazione della base imponibile riferita ai periodi oggetto di accertamento, e' utilizzata la raccolta media della provincia ove e' ubicato il punto di gioco, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, nonche' l'applicazione dell'aliquota massima per ciascuna tipologia di scommessa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998; Visto l'art. 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) che prevede, tra l'altro, l'assunzione da parte dell'amministrazione finanziaria di idonee iniziative di informazione elettronica a disposizione gratuita dei contribuenti, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale; Considerata l'esigenza di dare massima diffusione alle informazioni registrate nel totalizzatore nazionale in ordine alla raccolta media provinciale per ogni singola tipologia di scommessa nonche' all'aliquota massima d'imposta, entrambe utilizzate nei casi di accertamento induttivo di cui al predetto art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato www.aams.gov.it le tabelle concernenti: a) la raccolta media annua provinciale per singola tipologia di scommessa e per singolo anno d'imposta chiuso a decorrere dal 2007; b) la raccolta media provinciale per singola tipologia di scommessa per l'anno in corso, determinata progressivamente sino all'ultimo mese trascorso; c) l'aliquota massima d'imposta per ciascuna tipologia di scommessa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, definita in ambito nazionale, a decorrere dall'anno 2007. Il presente decreto e' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2011
Il direttore generale: Ferrara |
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