Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 novembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Padathara Priya Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Padathara Priya Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/45010 del 16 dicembre 2005 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India dalla sig.ra Padathara Priya Mathew; Accertato che il predetto decreto ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, essendo trascorsi due anni dal suo rilascio senza che l'interessata si sia iscritta all'albo professionale; Visto il successivo decreto dirigenziale DGRUPS/IV/48567 dell'11 settembre 2009 di rinnovo del riconoscimento del medesimo titolo professionale; Accertata la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, anche del sopra citato decreto dirigenziale; Vista la nuova richiesta di riconoscimento del titolo professionale proposta dalla sig.ra Padathara Priya Mathew in data 20 settembre 2011; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso il richiedente; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1999, presso la «School of Nursing St. Mary Hospital» di Manarcad-Kottayam (India) dalla sig.ra Padathara Priya Mathew nata a Manarcad-Kerala (India) il giorno 5 gennaio 1977, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La sig.ra Padathara Priya Mathew e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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