Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 208 |
Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed, in particolare, l'articolo 13; Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 giugno 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico; c) materiale sensibile, lavori sensibili e servizi sensibili: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono o contengono informazioni classificate ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7; d) informazioni classificate: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalita' di trasmissione, alla quale e' stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio; e) governo: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo; f) crisi: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo nella quale si e' verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione. Si considerano «crisi» anche le situazioni in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso e' considerato imminente. I conflitti armati e le guerre sono considerati «crisi»; g) ciclo di vita: tutte le possibili fasi relative ad un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario; h) ricerca e sviluppo: tutte le attivita' comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale il quale comprende l'attivita' basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza pratica, in vista dell'inizio della produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, della messa in atto di nuovi processi, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli che gia' esistono. Lo sviluppo sperimentale puo' comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo. «Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale; i) procedure ristrette: le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente decreto; l) contratti sotto soglia: i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 10 e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi; m) sicurezza degli approvvigionamenti: la capacita' dello Stato di garantirsi l'acquisizione di forniture e servizi di cui all'articolo 2, in quantita' tali da permettere l'assolvimento dei propri impegni nel campo della difesa e della sicurezza; n) documentazione dell'appalto: include bandi di gara, capitolati d'oneri, documenti descrittivi e di supporto; o) contratti di servizi: i contratti diversi da quelli riguardanti lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli allegati I e II; p) lavori e servizi per fini specificatamente militari: i lavori e i servizi del Ministero della difesa, necessari per l'espletamento dell'attivita' operativa delle Forze armate, in Italia e all'estero, comprese l'attivita' logistica e l'attivita' addestrativa connesse a esigenze operative all'estero. 2. Ove compatibili o non derogate, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del codice.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S. O. - Il testo dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: "Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.". - La direttiva 2009/81/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 agosto 2009, n. L 216. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154. - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla citata legge n. 124 del 2007, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 2009, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; f) lavori e servizi sensibili. |
| Art. 3
Principi e disciplina applicabile
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificita' dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II e III del presente decreto. 3. Ai contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del codice, si applicano le disposizioni del presente decreto. 4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei casi in cui il presente decreto non prescriva la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4
Regolamenti
1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice. 2. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole forestali e alimentari, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa concernente le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed f), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: " Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".
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| Art. 5
Contratti misti - Aggiudicazione
1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice sono aggiudicati in conformita' al presente decreto, purche' l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 2. I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi che per una parte rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, mentre per un'altra parte non rientrano ne' nell'ambito di applicazione del presente decreto, ne' in quello del codice, non sono soggetti ne' alla disciplina del presente decreto ne' a quella del codice, purche' l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. 3. La decisione di aggiudicare un contratto unico non puo', tuttavia, essere presa al fine di escludere contratti dall'applicazione del presente decreto o del codice. |
| Art. 6
Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni
1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi: a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e' considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione; c) ai contratti per attivita' d'intelligence; d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'articolo 2; f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili; h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; l) ai contratti d'impiego; m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 7
Norme applicabili ai contratti di servizi
1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformita' al presente decreto. 2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformita' al presente decreto, allorche' il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. |
| Art. 8
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento e' preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. 2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano altresi' all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m). 3. Le stazioni appaltanti stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Qualora le stazioni appaltanti consentono il subappalto, si applica la disciplina di cui all'articolo 118 del codice.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 118 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro). (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994). - 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116. 2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3). 6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita' contributiva. 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si configurano come attivita' affidate in subappalto: a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.".
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| Art. 9
Norme di organizzazione
1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati dall'amministrazione della difesa. 2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono redatti e pubblicati con le modalita' indicate dall'articolo 128, comma 11, del codice. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissioni delle parti relative ai contratti esclusi di cui all'articolo 6.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 33. - Si riporta il testo dell'articolo 128, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.".
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| Art. 10
Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria
1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 2. Ai fini del calcolo del valore stimato di cui al comma 1 si applica l'articolo 29 del codice, con esclusione del comma 12, lettera a.2).
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 29 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici). (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.".
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| Art. 11
Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, ne' ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, ne' stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del codice. 2. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice, sono ricompresi i reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o piu' reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche, quali definiti agli articoli 1, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI. 3. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f), del codice, e' incluso tra i casi di errore grave la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente. 4. Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del codice, elementi indicativi ai fini dell'esclusione dell'unicita' del centro decisionale possono essere, tra gli altri, l'autonomia gestionale della politica commerciale e l'autonoma disponibilita' delle conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza. 5. Sono altresi' esclusi i soggetti privi dell'affidabilita' necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato. L'assenza di tale affidabilita' viene preventivamente accertata con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette.
Note all'art. 11: - Il testo dell'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 38 (Requisiti di ordine generale). (art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000). - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (Omissis).". - La decisione n. 2002/475/GAI del 13-06-2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2002, n. L 164. Entrata in vigore il 22 giugno 2002.
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| Art. 12 Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi: a) descrizione delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e della regolamentazione interna in materia di proprieta' intellettuale; b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e delle fonti di approvvigionamento, con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione, di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto. 2. Con riferimento all'articolo 42, comma 1, lettera a), del codice, l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati si riferisce agli ultimi cinque anni.
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi). (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995; art. 14, D.Lgs. n. 358/1992). - 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11. 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.".
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| Art. 13
Sicurezza dell'informazione
1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacita' loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformita' alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore. 2. A tale fine, la stazione appaltante precisa nella medesima documentazione le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'informazione, i quali possono riguardare: a) l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori gia' individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformita' alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; b) l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappaltera' durante l'esecuzione dell'appalto; c) le informazioni sufficienti sui subappaltatori gia' individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacita' necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attivita' di subappalto; d) l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto; e) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita' dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. 3. La stazione appaltante puo', se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza, un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, la stazione appaltante specifica nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, comunque non successivo alla data di apertura delle offerte presentate. |
| Art. 14
Sicurezza dell'approvvigionamento
1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare: a) la capacita' dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto; b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo; c) la predisposizione e mantenimento della capacita' necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto; e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia piu' in grado di provvedere in proprio; f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalita' dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante. |
| Art. 15
Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, ammettono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1 e per quelli stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, la citata qualificazione non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, del codice.
Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 38, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 38 (Requisiti di ordine generale). (art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000). - (Omissis). 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".
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| Art. 16
Procedure per la scelta dei concorrenti
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'articolo 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 58 del codice. 4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Note all'art. 16: - Il testo dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 58 (Dialogo competitivo). (art. 29, direttiva 2004/18). - 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante: - non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o - non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. 3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2. 4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura. 6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. 8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo. 10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17. 12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. 13. 14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si puo' concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. 16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11. 18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.". - Il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 59 (Accordi quadro). (art. 32, direttiva 2004/18). - 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti. 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4. 4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.".
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| Art. 17 Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
1. Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si seguira' una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della deliberazione a contrarre. 3. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del codice. 4. Gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. 5. Alle procedure ristrette sono invitati i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, selezionati nei limiti del numero minimo e massimo eventualmente indicato nel bando ai sensi dell'articolo 19, sulla base dei criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. 6. Nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83 del codice. 7. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 8. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara.
Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 82 e 83 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 82 (Criterio del prezzo piu' basso). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 21, L. n. 109/1994; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue. 2. Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari. 4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento." "Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995). - 1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.".
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| Art. 18
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima motivazione e' riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice. 2. Nei contratti relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura di cui al comma 1 e' consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla opportunita' della procedura negoziata; b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto e devono essere inclusi tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione; c) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice; d) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; e) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 3. Nei contratti relativi a servizi e a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) per servizi di ricerca e sviluppo i cui benefici appartengono esclusivamente alla stazione appaltante perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale stazione appaltante; b) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. 4. Nei contratti relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', altresi', consentita: a) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore; b) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; c) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 5. Nei contratti relativi a lavori e servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei lavori o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tali lavori, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara o un dialogo competitivo; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei cinque anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. La possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 10. 6. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo e' consentito nel caso dei contratti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di stanza o che devono essere stanziate all'estero, quando la stazione appaltante deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validita' delle loro offerte solo per periodi cosi' brevi che non e' possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 70, comma 11, del codice. 7. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta o negoziata previo bando. 8. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 70, comma 11, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 70 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte). (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c); 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.".
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| Art. 19 Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
1. Nelle procedure ristrette, nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facolta' le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2. 4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti. 5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita' e' inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacita' richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3. 6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, puo' sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facolta'. 7. Permane impregiudicata la facolta' della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura. 8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Note all'art. 19: - I testi dell'articolo 56, comma 4, dell'articolo 58, comma 9, e dell'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recitano: "Art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara). (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995). - (Omissis). 4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri." "Art. 58 (Dialogo competitivo). (art. 29, direttiva 2004/18). - (Omissis). 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo." "Art. 67 (Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare). (art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, D.Lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. 2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi: a) gli estremi del bando di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla lettera b) del presente comma; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42; e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. 3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensi' nell'invito a presentare l'offerta.".
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| Art. 20 Applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, del codice, possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, anche i seguenti criteri di valutazione: a) l'interoperabilita'; b) le caratteristiche operative. |
| Art. 21
Avviso di preinformazione
1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV, Common procurement vocabulary, di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' a quanto eventualmente stabilito dalla Commissione europea; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare. 2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono inviati alla Commissione europea e pubblicati sul profilo di committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le stazioni appaltanti intendono aggiudicare appalti o accordi quadro. 3. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione europea, per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 4. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7, del codice. 5. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato, IX A, paragrafo 1 e 2, del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformita' alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 6. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, con le modalita' ivi previste. 7. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 3, comma 35, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 3 (Definizioni). (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004). - (Omissis). 35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.". - Il regolamento (CE) n. 213/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 marzo 2008, n. L 74. - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 70, comma 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: " Art. 70 (Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto). (art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.". - Il testo dell'articolo 66, comma 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: " Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi). (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). - (Omissis). "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.".
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| Art. 22
Bando di gara
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel codice, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea in conformita' alla procedura di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 23
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalita' di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo 59 del codice, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente decreto, le informazioni di cui all'allegato IX A del codice, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea. 4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Note all'art. 23: - Il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 59 (Accordi quadro). (art. 32, direttiva 2004/18). - 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti. 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4. 4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.".
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| Art. 24
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti, o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilita' prevista da tali accordi e purche' siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III e, in ordine di preferenza, alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche civili comuni, alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali, alle altre norme civili internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti, alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute o agli standard di difesa nazionali definiti dall'allegato III, punto 3, del presente decreto e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di cui all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d), del codice. 4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 68, commi da 4 a 13, del codice.
Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 68 (Specifiche tecniche). (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 406/1991; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992; art. 20, D.Lgs. n. 157/1995; art. 19, D.Lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. 7. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».".
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| Art. 25 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformita' degli articoli 13 e 14, o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali. 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. |
| Art. 26 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
1. La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e' disciplinata dall'articolo 79 del codice. 2. Per i casi di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del codice, contengono anche i motivi della decisione in merito alla non conformita' ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento.
Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni). (art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, L. n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). - 1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite: a) su richiesta scritta della parte interessata; b) per iscritto; c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta. 4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione; b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere puo' essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia' inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficolta' di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. 5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso e' vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso puo' essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e' aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. 5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresi' obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.".
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| Art. 27
Disciplina del subappalto
1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine e' considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o piu' operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non puo' superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonche' della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitivita' su quel mercato e le pertinenti capacita' tecniche della base industriale. 4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3. 5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare e' affidata dall'aggiudicatario in conformita' alle disposizioni in materia di pubblicita' e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30. 6. L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che cio' impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale. 7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri. 8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilita' dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto. 9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice. 10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, e' facolta' dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalita' di cui all'articolo 118 del codice. 11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalita' per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro. 12. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 13. Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'articolo 118 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 8.
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| Art. 28
Ambito di applicazione
1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, ne' le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco e' aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese. 2. Ai medesimi fini, per impresa collegata si intende qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario puo' esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprieta', alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante e' presunta quando l'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; b) controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa oppure puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. |
| Art. 29
Disposizioni in materia di pubblicita'
1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. 2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita' ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE. 4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice.
Note all'art. 29: - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 66, commi da 1 a 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: "Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi). (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999). - 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunita'.". (Omissis).
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| Art. 30
Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori
1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonche' ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacita' richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacita' richiesti devono essere commisurati con il medesimo. |
| Art. 31
Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonche', le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto. |
| Art. 32
Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati
1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presente decreto, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, le soglie di cui all'articolo 10 sono modificate, mediante novella al citato articolo, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie, fissato dai citati provvedimenti della Commissione europea. 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva 2009/81/CE, disposte dalla Commissione europea, e' data attuazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, a rinumerare gli allegati al presente decreto che recepiscono gli allegati alla predetta direttiva.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 11 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 33
Norme di modifica al codice
1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.". 2. L'articolo 16 del codice e' abrogato. 3. L'articolo 17 del codice e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza). - 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. 5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.». 4. Alla rubrica del capo I, del titolo IV della parte II del codice e alla rubrica degli articoli 195 e 196 del codice sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE". 5. All'articolo 196 del codice sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE"; b) al comma 2, le parole: "di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1"; c) al comma 3, dopo le parole: "di rilevanza comunitaria" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; d) al comma 4, dopo le parole: "appalti pubblici di lavori" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; e) al comma 5, dopo le parole: "della difesa" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1" e le parole: "16, 17 e 18" sono sostituite dalle seguenti: "17 e 18"; f) al comma 7, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: "diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE".
Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal presente decreto, cosi' recita; "Art. 196 (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa). (artt. 7 e 10, direttiva 2004/18; artt. 3, co. 7-bis; 7, co. 2; 14, co. 11; 17, co. 5; 24, co. 6, L. n. 109/1994; art. 5, co. 1-ter, D.L. n. 79/1997, conv. nella L. n. 140/1997; D.P.R. n. 170/2005). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano ne campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto. 3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: - 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V; - 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V. 4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative 5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa di cui al comma 1 sono redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17 e 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11. 6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti. 7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa diversi da quello che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5. 8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.".
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| Art. 34
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. |
| Art. 35
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 36
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bernini, Ministro per le politiche europee
La Russa, Ministro della difesa
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Palma, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino |
| Allegato I
Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato II
Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato III
Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato IV
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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