Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 novembre 2011
Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative ai progetti di ricerca di base inerenti al Programma «Futuro in ricerca» (seduta del 7 settembre 2011). (Prot. n. 928/Ric.).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e Ricerca;
Visto il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalita';
Visto il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante: "Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base" (Regolamento FIRB);
Visto l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il Fondo per gli Investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
Visto il Decreto Ministeriale n. 727/Ric. del 5 novembre 2010, con cui e' stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, dell'istruttoria dei progetti FIRB;
Visto il Decreto Ministeriale n. 755/Ric. del 18 novembre 2009, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRST per l'anno 2009 secondo le finalita' ivi indicate assegnando € 50.000.000,00 per interventi del FIRB da destinare alla emanazione di un apposito bando per favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei attraverso il finanziamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 378/2004, di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strutturati e non strutturati;
Visto il Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 (stanziamento risorse per il FIRB 2009), con il quale, tra l'altro, per taluni interventi del FIRB ivi previsti sono stati impegnati € 49.500.000,00 (al netto dell'1% per le attivita' di valutazione e monitoraggio);
Visto il Decreto Direttoriale n. 584/Ric. del 27 settembre 2010 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in ricerca 2010", destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentali, anche a rete, proposti da giovani ricercatori, di durata almeno triennale che riserva le citate risorse di € 50.000.000 (al lordo dell'1% per le attivita' di valutazione e monitoraggio) alle linee di intervento previste dall'art. 2 comma 1, secondo le modalita' previste dall'art. 4 comma 2:
10 milioni di euro per la Linea di intervento 1;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 2;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 3;
Visto il Decreto direttoriale n. 390 del 4 luglio 2011 che, al fine di assicurare una maggiore disponibilita' finanziaria ed il conseguente finanziamento di un maggior numero di progetti, integra le risorse previste nel bando 2010 (D.D. n. 584/Ric. del 27 settembre 2010) per le diverse linee d'intervento mediante utilizzo delle risorse previste, per le medesime finalita', dal Decreto direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 di cui al decreto ministeriale di riparto n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 non ancora utilizzate nella misura di € 6.006.100,00, attribuendo alla linea 1 e alla linea 2 risorse aggiuntive per € 1.000.000,00 ciascuna e alla linea 3 risorse aggiuntive per € 4.006.100,00;
Visto il Decreto Ministeriale n. 556/Ric. del 21 settembre 2011 con il quale e' stata approvata la graduatoria finale dei progetti valutati formulata dalla Commissione FIRB e il finanziamento di n. 99 progetti per un contributo complessivo di € 55.506.100;
Considerato che risultano pervenuti, n. 99 progetti rimodulati per un importo complessivo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 55.506.100;
Considerato che le risorse necessarie per garantire il finanziamento dei progetti rientrano esattamente nelle disponibilita' di cui al decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 e al decreto ministeriale n. 755/Ric. del 18 novembre 2009, cosi' come definite dal Decreto direttoriale 390/2011;
Vista la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore Belpassi Leonardo - prog. RBFR1022UQ001 - dall'Universita' di Perugia (giusta liberatoria in data 13.10.2011) al CNR per assunzione a tempo indeterminato;
Vista la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore Ceva Emanuela Maria - prog. RBFR107AN0001 - dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (giusto verbale del Consiglio Direttivo in data 20.10.2011) all'Universita' di Pavia per assunzione a tempo indeterminato;
Vista la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore Costa Alex - prog. RBFR10S1LJ001 - dall'Universita' di Padova (giusta liberatoria in data 12.10.2011) all'Universita' di Milano per assunzione a tempo indeterminato;
Ritenuta la necessita' di procedere, per i citati progetti, all'adozione del Decreto Direttoriale di cui all'art. 3 del predetto Decreto Ministeriale n. 556/Ric. del 21 settembre 2011;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per ciascuna unita' di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante "Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".
Parte di provvedimento in formato grafico


2. L'importo di € 55.506.100,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilita' di cui ai seguenti Decreti:
Decreto Direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 - Capitolo 7245 - PG 01 -
Impegno registrato al n. 6701/04 - Esercizio Finanziario 2008 - Esercizio di Provenienza 2008 per € 6.006.100,00;
Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 - Capitolo 7245 - PG 01 -
Impegno registrato al n. 10704/010 - Esercizio Finanziario 2009 - Esercizio di Provenienza 2008 per € 44.550.000,00;
Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 - Capitolo 7245 - PG 01 -
Impegno registrato al n. 10704/07 - Esercizio Finanziario 2009 - Esercizio di Provenienza 2009 per € 4.950.000,00;
3. I progetti ancorche' non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
 
Art. 2

1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
 
Art. 3

1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (in seguito MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 4

1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilita' per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
 
Art. 5

1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 21 settembre 2011, data del Decreto Ministeriale n. 556/Ric. di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 6

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 7

1. Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani ricercatori responsabili di una unita' di progetto dovranno essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
2. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i giovani ricercatori partecipanti ai progetti dovranno essere avviate anch'esse con la massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
3. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto indicata al precedente art. 1, i contratti di cui al precedente comma non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che, in caso di ulteriore persistente inadempimento, la facolta' di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10.
4. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide col termine indicato all'art. 5.
 
Art. 8

1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita', le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvedera' a determinare il costo ammissibile per ogni annualita' di progetto.
 
Art. 9

1. Per ciascuna unita' di ricerca entro 90 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporra' un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art.1.
2. Le ulteriori erogazioni saranno determinate con successivo provvedimento.
 
Art. 10

1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute.
2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche "ex post", rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: Agostini
 
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