Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 dicembre 2011
Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011, di recepimento della direttiva 2011/39/UE, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenazaquin e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;
Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva fenazaquin puo' essere autorizzata solo come acaricida sulle piante ornamentali in serra;
Considerato che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto non risultano autorizzati per gli impieghi riportati nella suddetta parte A delle «disposizioni specifiche dell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011»;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin risultati non conformi al termine delle verifiche, si intendono revocate a decorrere dal 1° dicembre 2011;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenazaquin, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Decreta:

Sono revocati a decorrere dal 1° dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin, riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.
La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
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