Gazzetta n. 286 del 9 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 ottobre 2011 |
Revisione della codifica SIOPE, modalita' e tempi di attuazione per gli enti locali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica"; Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; Visto il comma 6, del medesimo art. 14, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari; Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 135553 del 14 novembre 2006, concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 0128211 dell'8 febbraio 2010 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e l'aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 26253 del 12 aprile 2011, concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti gestori di parchi, riserve naturali, parchi minerari e aree marine protette che, per tali enti, prevede l'avvio della rilevazione SIOPE dal 1° gennaio 2012; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" con il quale e' stata devoluta agli enti locali parte della fiscalita' immobiliare, istituite nuove imposte e prevista la compartecipazione al gettito dell'IVA; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, il quale prevede che per realizzare in forma progressiva la devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare e' istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio; Visto il successivo comma 4 del citato art. 2, il quale prevede che ai comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possano istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio; Visto il decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" con il quale sono state previste le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e il fondo sperimentale regionale di riequilibrio; Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Ritenuto pertanto, necessario integrare la codifica SIOPE degli enti locali in base alle disposizioni del citato decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, del citato decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 26253 del 12 aprile 2011; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1 Attivita' degli enti locali
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/1" e "B" al presente decreto. Le comunita' montane, le comunita' isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/2" e "B" al presente decreto. 2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce. 3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario dei codici gestionali" e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del "Glossario dei codici gestionali" verra' pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale piu' attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo e' imputato. Tale modalita' di attribuzione e' limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto; comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. |
| Art. 2 Modalita' di acquisizione dati
1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come "tesorieri", non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it. 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i "pagamenti in attesa di regolarizzazione", o per i "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti" o per "i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato "C" al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia). |
| Art. 3 Accesso al SIOPE
1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste delle associazioni degli enti. 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it. 3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 4 Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2011
Il Ministro: Tremonti |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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