Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90, e contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e relative definizioni;
Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;
Visto l'esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata alla Comunita' europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa allo schema di decreto riguardante l'introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore una corretta informazione e la massima trasparenza nella etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando la rintracciabilita' delle stesse;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, recante modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il quale detto schema di decreto e' stato emanato;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti, rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi contenute;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonche' delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161:
«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306.
- Il Regolamento (CE) 1234/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il Regolamento (CE) 543/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 giugno 2008, n. L 157.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 1234/2007 si
veda nelle note alle premesse
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno schermo elettronico. Fa parte del complesso dell'etichettatura anche il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il nesso con le informazioni fornite al consumatore. L'etichettatura contiene le informazioni, di cui all'apposito disciplinare approvato, sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione;
b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone;
c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno;
e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere nutriti;
f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;
g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' responsabile della tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera;
h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare;
i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
l) carne di pollame preconfezionata: unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita', costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata;
m) carne di pollame preincartata: unita' di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;
n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per eta', categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni;
o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
p) disciplinare: documento predisposto dall'organizzazione di etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il disciplinare contiene l'indicazione delle informazioni da fornire con l'etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicita' di tali informazioni, con relativi piani di autocontrollo e di controllo, nonche' le procedure di identificazione e registrazione atte a garantire la rintracciabilita' del pollame, delle sue carni e la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o macellazione;
q) informazioni in etichetta: le informazioni sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall'etichettatura volontaria, apponibili nell'etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilita' delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per:
1) alimentazione: informazione apponibile nell'etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
2) forma di allevamento: informazione apponibile nell'etichettatura relativa alle modalita' di allevamento del pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
r) modalita' di presentazione al consumatore: modalita' con cui la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria puo' essere commercializzata per il consumo;
s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo operatore e controllo esercitato da ispettori dell'organizzazione;
t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente designato dall'organizzazione ed autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;
u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Sanzioni in materia di etichettatura
delle carni di pollame

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' informazioni, circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, in assenza di un disciplinare, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' delle indicazioni previste circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non corrispondenti al vero, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilita', l'origine e la provenienza, l'alimentazione o l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalita' diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o piu' indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non comprese nell'apposito disciplinare di etichettatura e' soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalita' di presentazione diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione e' pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non puo' superare l'importo complessivo di 150.000 euro.
7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
8. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilita' nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.
 
Art. 4
Sanzioni in materia di organismi di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 5
Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorita' competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unita' produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui alle finalita' del regolamento (CE) n. 543/2008, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.



Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6
Accertamento ed irrogazione
delle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonche' eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.



Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Individuazione dei responsabili
per la sanzione amministrativa

1. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa e' effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
Diffida ed esclusione dal sistema
di etichettatura volontaria

1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all'articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilita' del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarita', senza comminare la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l'autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, accerta l'esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilita' delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonche' la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale rietichettatura o cambio di destinazione.
 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Bernini, Ministro per le politiche
europee

Palma, Ministro della giustizia

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
Allegato 1

(di cui all'articolo 3, comma1)

INFORMAZIONI IN ETICHETTA

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne di pollame contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione.
Le informazioni ammesse sono:
a) il numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilita'). Tale numero puo' essere il numero di identificazione del lotto di produzione o di conferimento al macello o al punto vendita, purche' sia sufficiente a garantire la rintracciabilita' e la veridicita' delle informazioni. In ogni caso il lotto di conferimento al macello o al punto vendita e' un sub-insieme del lotto di produzione in allevamento;
b) il paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);
c) il paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede);
d) il paese e macello in cui e' avvenuta la macellazione. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero riconoscimento)»;
e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di riconoscimento)»;
f) l'alimentazione;
g) la forma di allevamento;
h) la razza o il tipo genetico;
i) l'eta' dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto f) e g) con l'esclusione per la categoria galletti);
l) la data di macellazione;
m) le eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero;
n) il logo o la denominazione dell'organizzazione;
o) il codice alfanumerico attribuito dal Ministero al disciplinare approvato;
2. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre al logotipo di identificazione della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) nonche' quelle di cui alla lettera f) o g) od entrambe.
3. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia puo' riportare l'indicazione di «Carni di pollame - o nome comune della specie - nato, allevato e macellato in Italia».
4. Le carcasse sono identificate individualmente tramite sigillo inamovibile contenente il n. di lotto e il logo dell'organizzazione, imballate in cassette con film protettivo e etichettate con un'etichetta di macellazione che riporta gli estremi identificativi del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare.
5. Per le carcasse intere, identificate mediante sigillo dell'organizzazione, vendute tal quali o al taglio nei punti vendita, l'etichetta puo' essere sostituita da una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e l'informazione al consumatore. Tale informazione puo' rivestire la forma di un cartello o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico. Informazioni sulla forma di allevamento.
Le informazioni relative alla forma di allevamento devono essere riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto gia' stabilito per particolari forme di allevamento di cui all'articolo l1 del regolamento CE n. 543/2008. Le definizioni, richiamate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 sono:
1) estensivo al coperto;
2) all'aperto;
3) rurale all'aperto;
4) rurale in liberta';
Il richiamo alle modalita' di allevamento e' effettuato nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008. Eventuali altre forme di allevamento riconducibili a quelle del regolamento (CE) n. 543/2008 devono, in ogni caso, essere ricondotte alle diciture in esso previste e soddisfare gli stessi requisiti e condizioni. Informazioni aggiuntive riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento possono essere riportate in etichetta purche' contenute nell'apposito disciplinare approvato. Informazione sull'alimentazione
L'informazione relativa all'alimentazione deve essere riportata in forma semplice, chiara ed univoca. Il richiamo a particolari componenti dei mangimi utilizzati nell'alimentazione del pollame, di cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008, e' effettuato con la formula "Alimentato con il ..... % di........., di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 ed in conformita' alle condizioni indicate nell'allegato V del medesimo regolamento.
Nel caso di riferimenti alla razione alimentare vanno riportati gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale e l'informazione in etichetta deve essere fornita con la seguente formula: «Alimentato con il ...... % di.......... , il ..... % di ............, ecc.». Informazioni aggiuntive riguardanti l'alimentazione possono essere riportate in etichetta purche' contenute nell'apposito disciplinare approvato. Informazione sull'eta' dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso
Le informazioni sull'eta' dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso possono essere fornite in etichetta solo se abbinate alle informazioni relative all'allevamento o all'alimentazione (con l'esclusione per la categoria galletti) e purche' l'eta' non sia inferiore a quella indicata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008.
 
Allegato 2

(di cui all'articolo 3, comma 6)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
AL CONSUMATORE DELLE CARNI DI POLLAME

1. Le carni di pollame sono presentate al consumatore in una delle seguenti forme:
a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;
b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita;
c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile riportante il numero di lotto e la denominazione dell'organizzazione;
d) al taglio.
2. La carne preconfezionata non puo' essere ulteriormente lavorata nei punti vendita.
3. La lavorazione della carne di pollame, a partire da carcasse intere identificate mediante sigillo, per la preparazione di confezioni preincartate ed etichettate, e' consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.
4. La vendita al taglio di carne, a partire da carcassa intera identificata mediante sigillo, e' consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.
5. Il punto vendita assicura che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.
 
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