Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2011
Modifica al decreto 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 23 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 2553/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la quale e' stato notificato alla Commissione europea il programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2011, prot. n. 4651, con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;
Considerata la necessita', per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, di rideterminare i livelli massimi di aiuto forfettario per ettaro adeguandoli in base a criteri oggettivi, quali l'aumento del costo del lavoro e degli altri fattori che concorrono alla realizzazione dell'investimento;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla campagna 2011/2012 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non puo' superare euro 12.350,00 ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio e' pari a euro 13.500,00 ad ettaro.».
 
Art. 2

1. Il comma 8 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, e' sostituito dal seguente: «8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.».
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 9, foglio n. 44
 
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