Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 28 novembre 2011
Emanazione dello statuto


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. del 6 maggio 1996 n. 1885 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 77;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il D.R. del 1 febbraio 2011 n. 592, con il quale e' stata istituita la Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, con il compito di predisporre le modifiche allo Statuto dell'Universita' di Catania ai sensi della legge 240/2010;
Visto il testo del nuovo Statuto cosi' come predisposto dalla Commissione, di cui all'art. 2, comma 5, della l. 240/2010, nella seduta del 19 luglio 2011;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2011, con cui e' stato espresso parere favorevole sull'adozione del nuovo Statuto;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 luglio 2011, con cui e' stato adottato il nuovo Statuto;
Vista la nota rettorale del 21 luglio 2011, prot. n. 46621, con la quale la predetta delibera del Senato accademico e' stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per i controlli di competenza;
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 29 luglio 2011, assunta al protocollo n. 50026 del 4 agosto 2011, con cui e' stata riscontrata la ricezione dello Statuto in data 27 luglio 2011, prot. n. 3702;
Considerato che il termine, di cui all'art. 2, comma 7, della l. 240/2010, e' scaduto in data 24 novembre 2011 e che entro tale termine non e' pervenuto alcun decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca contenente rilievi di legittimita' e di merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 168/1989;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla emanazione del decreto di emanazione del suindicato Statuto;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.
 
Art. 2

Il presente decreto, immediatamente esecutivo all'atto della sua emanazione, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1, che entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Catania, 28 novembre 2011

Il rettore: Recca
 
Allegato

STATUTO
Titolo I



Articolo 1
Principi generali

1. L'Universita' di Catania, di seguito denominata Universita', ha personalita' giuridica e piena capacita' giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformita' alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o religiosa.
4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell'innovazione scientifica e tecnologica quali beni comuni dell'intera collettivita'.
5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunita' in cui opera.
6. Esprime il proprio impegno per la liberta' e l'universalita' della conoscenza; pertanto, promuove la libera attivita' di ricerca e di insegnamento.
7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attivita' di ricerca e quelle didattiche cosi' che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno allocati in capo ai ricercatori o all'Universita', in accordo alla normativa vigente.
9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall'archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione.

10. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultatidelle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione.
11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture.
12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della societa' e della cultura.
13. Promuoveil diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella societa' e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai piu' alti gradi di studio.
14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.
15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.
16. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.
17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attivita' culturali, sportive e ricreative, nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Puo' provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.
18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.
19. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.
20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicita' e partecipazione, tende ad assicurare i piu' alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita', nonche' al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attivita' di gestione.
21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
22. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sara' determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalita'. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione

Articolo 2
Fonti normative

1. Nell'ambito della potesta' statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Universita' si da' propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3
Liberta' di ricerca

1. L'Universita' garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4
Liberta' di insegnamento

1. L'Universita' riconosce ai singoli docenti la liberta' di insegnamento in coerenza con i curricula didattici e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti.

Titolo II
Organi dell'Ateneo
Articolo 5
Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 6
Rettore

1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il rettore e' garante del rispetto del presente Statuto, della liberta' di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. Spetta al rettore:
a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche;
f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorita' disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;
g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;
h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;
l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;
m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i docenti dell'Ateneo;
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.
6. Le modalita' di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.
7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. In caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni a partire dal successivo anno accademico.
9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
10. L'ufficio di prorettore e' incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione. 11. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Articolo 7
Senato accademico

1. Spetta al Senato accademico:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;
b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole;
c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalita' previste all'art. 36 del presente Statuto;
e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;
f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;
g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;
h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia e' accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato accademico;
i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;
m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;
n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attivita' didattica e tasse di iscrizione e contributi;
o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia;
p) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;
q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
2. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) tredici rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
c) quattordici docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
d) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevedera':
a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;
b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;
c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.
4. Il Senato accademico e' presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
6. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza e' limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori e' rinnovabile per una sola volta.

Articolo 8
Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo;
b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi;
c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
d) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;
f) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
g) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;
h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente;
i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;
l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore e' sottoposta al voto vincolante di gradimento del Senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto;
c) cinque docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun Consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovra' pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
4. Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.
6. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza e' limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri e' rinnovabile per una sola volta.

Articolo 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del rettore ed e' composto da:
a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso. Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.
3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Articolo 10
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonche' la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo ed un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.
4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.
5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.
6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato e' biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.
7. La carica di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica indicata nel presente Statuto.
8. Le modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 11
Direttore generale

1. Il direttore generale e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.
2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:
a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui e' preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;
g) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
3. Adotta altresi' gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
4. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
6. La revoca dell'incarico di direttore generale e' disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarita', nonche' per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.
7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 12
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta dei Consigli di dipartimento, e nominati con decreto rettorale. Ciascun Consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto e per fasce, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potra' esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parita' di voti, verra' scelto il piu' anziano nel ruolo; in caso di parita' di decorrenza di anzianita' nel ruolo, il piu' anziano di eta'. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procedera' immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.
4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio operera' "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.
5. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia piu' elevata.
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione piu' anziano nel ruolo.
7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto piu' favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. Il rettore puo' sospendere cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio e' disciplinato dalla normativa vigente.

Titolo III
Strutture didattiche e di ricerca
Articolo 13
Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' di Catania:
a) i Dipartimenti;
b) le Scuole;
c) le Scuole di dottorato, ove istituite;
d) le Strutture didattiche speciali;
e) i Centri di ricerca.

Articolo 14
Dipartimenti

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. Spetta al Dipartimento:
a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
c) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonche' delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;
e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonche' di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualita' dei programmi formativi;
f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;
h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Ha, altresi', autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento.
5. Le modalita' di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Articolo 15
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di dipartimento;
b) il direttore;
c) la Giunta;
d) la Commissione paritetica dipartimentale.
2. Il Consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca di cui al successivo art. 16, comma 3.
3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di dipartimento puo' delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformita' alle norme del regolamento di dipartimento.
5. Il direttore e' eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
6. Il direttore e' organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.
7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.
8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento e' incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
9. La Giunta e' formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore.
10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta.
12. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.

Articolo 16
Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale e' composta, di norma, da:
a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verra' data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;
b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.
2. Le modalita' di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione e' rinnovabile per una sola volta.
3. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca partecipano, con diritto di voto, alle sedute del Consiglio di dipartimento.
4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.
5. La Commissione paritetica dipartimentale e' presieduta dal docente piu' anziano nel ruolo, di fascia piu' elevata.
6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Articolo 17
Scuole

1. L'Universita' puo' istituire tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non puo' comunque essere superiore a dodici.
2. Sono organi della Scuola:
a) il Coordinamento della Scuola:
b) la Commissione paritetica della Scuola.
3. La composizione degli organi della Scuola e le modalita' di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010.
4. La partecipazione agli organi della Scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Articolo 18
Scuola denominata "Facolta' di Medicina"

1. La Scuola di Medicina, di seguito denominata "Facolta' di Medicina", e' struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinita' disciplinare.
2. Spetta alla Facolta' di Medicina:
a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;
b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalita' e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;
d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Facolta' di Medicina.
3. Sono organi della Facolta' di Medicina:
a) il Coordinamento della Facolta' di Medicina:
b) la Commissione paritetica della Facolta' di Medicina.
4. Il Coordinamento della Facolta' di Medicina e' composto da:
a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facolta';
b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento;
c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;
d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facolta';
e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facolta';
f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facolta';
g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; in sede di individuazione degli eletti, verra' data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di direttore di Scuola di specializzazione di area medica.
5. Il Coordinamento della Facolta' elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente e' incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
6. Le modalita' di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Facolta' sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive e' rinnovabile per una sola volta.
7. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento degli organi della Facolta' di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Facolta', approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Facolta'.
8. La partecipazione agli organi della Facolta' di Medicina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Articolo 19
Commissione paritetica della Facolta' di Medicina

1. La Commissione paritetica della Facolta' di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facolta' di Medicina. E' composta, di norma, da:
a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facolta'; in sede di individuazione degli eletti, verra' data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprano anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;
b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facolta';
c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facolta'.
2. Le modalita' di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Facolta' di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione e' rinnovabile per una sola volta.
3. La Commissione paritetica della Facolta' di Medicina ha il compito di:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facolta', individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Facolta'.
4. La Commissione paritetica della Facolta' di Medicina e' presieduta dal docente piu' anziano nel ruolo, di fascia piu' elevata.

Articolo 20
Consigli di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonche' da cinque studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da nove studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca.
3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' del corso.
4. I Consigli hanno il compito di:
a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;
d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;
e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 21
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Sono organi della scuola di specializzazione: a) il Consiglio della scuola di specializzazione; b) il direttore.
3. Il Consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalita' previste dal regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' della scuola di specializzazione.
5. Il direttore della Scuola di specializzazione non puo' ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonche' quella di presidente di corso di studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.

Articolo 22
Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Sono organi del dottorato di ricerca: a) il Collegio dei docenti; b) il coordinatore del dottorato di ricerca.
3. Il Collegio dei docenti e' composto da tutti i docenti impegnati nelle attivita' formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.
4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' del corso di dottorato.
5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non puo' ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.

Articolo 23
Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attivita' didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a piu' Dipartimenti l'Universita' puo' istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali e' stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.
3. Alle Strutture didattiche speciali puo' essere riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Centri di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, puo' deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a piu' Dipartimenti.
2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.
3. Sono organi del Centro:
a) il Consiglio del centro;
b) il direttore.
4. Il Consiglio del centro e' composto da tutti i docenti impegnati nelle attivita' scientifiche del Centro.
5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attivita' del Centro.
6. Al Centro di ricerca puo' essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

Titolo IV
Strutture di servizio
Articolo 25
Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attivita' dell'Ateneo.
2. Sono organi del Centro:
a) il Comitato di gestione;
b) il presidente;
c) il direttore.
3. Il Comitato di gestione e' composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.
4. Il presidente e' il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.
5. Il direttore e' il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.
6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta.
7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Ha, altresi', autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 26
Poli amministrativo-contabili

1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attivita' amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili e' disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Titolo V
Rapporti con organismi esterni
Articolo 27
Prestazioni a favore di terzi

1. L'Universita', nell'ambito dei propri fini istituzionali, puo' fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attivita' di cui al comma precedente, puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.

Articolo 28
Atti negoziali

1. L'Universita', nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attivita' didattiche e di ricerca.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che puo' delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, e' di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, e' di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.
4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attivita' che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attivita' di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale puo' delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.

Articolo 29
Consorzi e partecipazione a societa' e ad altre forme associative

1. L'Universita', con delibera del Consiglio di amministrazione, puo' istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o piu' attivita'; puo', altresi', partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali ai propri fini istituzionali.
2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 puo' provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.
3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo e' contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Titolo VI
Regolamenti e codice etico
Articolo 30
Regolamenti

1. L'organizzazione dell'Universita' viene disciplinata, in conformita' alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.
3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Articolo 31
Contenuto dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonche' delle singole strutture che lo compongono.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.
3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonche' l'attivita' negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilita'. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Universita'.
5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei loro organi.

Articolo 32
Approvazione dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonche' le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonche' le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.
5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonche' le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.

Articolo 33
Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

Articolo 34
Codice etico

1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione dei doveri e delle responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita':
a) rimprovero scritto;
b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilita' affidato;
c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilita' affidato;
d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilita' di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilita' fino a cinque anni.
3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 35
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimita' di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 36
Revisione statutaria

1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto puo' essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo.
2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Articolo 37
Norme comuni

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componenti di altri organi dell'Universita' salvo che del Consiglio di dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto e' riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.
4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.
5. La mancata designazione di uno o piu' componenti degli organi collegiali non pregiudica la validita' della composizione degli organi elettivi.
6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. Ogni mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
9. Alle rappresentanze studentesche e' riconosciuta la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.
10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilita' di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno la possibilita' di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell'amministrazione di Ateneo hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identita' dei richiedenti.

Articolo 38
Termini per i pareri

1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si puo' procedere alla decisione definitiva.

Articolo 39
Disposizioni sulle deleghe

1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non puo' compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attivita' di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalita' del conferimento.

Articolo 40

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Presso l'Universita' di Catania e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalita' di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Articolo 41
Interpretazioni

1. Nello Statuto:
a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;
b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;
c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto b);
d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c);
e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 42
Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione e' costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico e' costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.

Articolo 43
Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio

1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta ufficiale.
2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.
 
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