Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011
Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, recante il regolamento per il riordino degli organismi previsti da leggi o regolamenti operanti presso il Ministero dell'interno, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, recante il riordino degli organismi istituiti da fonte diversa dalla legge operanti presso il Ministero dell'interno, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono prorogati gli organismi collegiali ritenuti utili ai sensi del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 233 del 2006;
Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sia ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2010, registro n. 12, foglio n. 34, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;
Ritenuto di non procedere alla proroga del Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, della Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia e del Collegio arbitrale di disciplina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, art. 1, comma 1, lettere a), l) e ff);
Ritenuto di soprassedere, altresi', alla proroga della Consulta per l'Islam italiano, della Commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'indennita' di bilinguismo al personale della Polizia di Stato in servizio in Valle d'Aosta e del Comitato di supporto all'osservatorio permanente dei fenomeni di estorsione e usura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, art. 1, comma 1, lettere b), e) e i);
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel biennio 2007/2009, presentate dai restanti organismi, prima delle rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 per le quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio in quanto indispensabili per la funzionalita' del Ministero dell'Interno o comunque strettamente correlate all'efficiente svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza nei settori di competenza dello stesso;
Rilevata, dunque, la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero dell'interno;
Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

1. Gli organismi sottoelencati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (art. 1, comma 1, lettera b);
b) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 1, comma 1, lettera c);
c) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 1, comma 1, lettera d);
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneita' all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 1, comma 1, lettera e);
e) Commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (art. 1, comma 1, lettera g);
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'art. 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 1, comma 1, lettera f);
g) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (art. 1, comma 1, lettera h);
h) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (art. 1, comma 1, lettera m);
i) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il fuori uso, di cui all'art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (art. 1, comma 1, lettera n);
l) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (art. 1, comma 1, lettera o);
m) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256 (art. 1, comma 1, lettera p);
n) Commissione paritetica per la formazione e l'aggiornamento professionale, di cui all'art. 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (art. 1, comma 1, lettera q);
o) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 (art. 1, comma 1, lettera r);
p) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466 (art. 1, comma 1, lettera s);
q) Commissioni di collaudo, di congruita' e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (art. 1, comma 1, lettera t);
r) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (art. 1, comma 1, lettera u);
s) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121 (art. 1, comma 1, lettera v);
t) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (art. 1, comma 1, lettera z);
u) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903 (art. 1, comma 1, lettera aa);
v) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera cc);
w) Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera dd);
x) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera ee);
y) Comitato dei garanti, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (art. 1, comma 1, lettera gg);
z) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (art. 1, comma 1, lettera hh).
2. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
 
Art. 2

1. Gli organismi sottoelencati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
a) Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2003 e decreto ministeriale 1° febbraio 2006 (art. 1, comma 1, lettera a);
b) Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2004 (art. 1, comma 1, lettera c);
c) Conferenza permanente per l'organizzazione tecnica della Polizia di Stato, di cui ai decreti interministeriali 25 ottobre 2000 e 10 settembre 2001 (art. 1, comma 1, lettera d);
d) Commissione consultiva permanente per le tecniche di primo soccorso sanitario, di cui al decreto dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 16 ottobre 2003 (art. 1, comma 1, lettera f);
e) Commissione accertamenti specialistici, di cui ai decreti del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 1° febbraio 2006, n. 2, e del 27 giugno 2006, n. 10 (art. 1, comma 1, lettera g).
f) Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, del 12 giugno 2003 e al decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali 30 settembre 2004 (art. 1, comma 1, lettera h).
2. Il termine della proroga del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, e' da intendersi riferito alla data dell'istituzione del Comitato Unico di Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera c) della legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui al sopramenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
4. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 13 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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