Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 novembre 2011
Diniego dell'abilitazione all'Istituto « CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica » ad istituire e ad attivare nella sede di Settignano un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente
e il diritto allo studio universitario

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 3 gennaio 2011 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Settignano (Firenze) - Via G. D'Annunzio, 209, presso «Istituto Santa Marta» - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento in quanto evidenzia la mancanza di una chiara definizione del modello di riferimento, nonche' una frammentazione delle competenze e specializzazioni dei docenti che non puo' che creare frammentazione nel piano didattico-formativo; inoltre le integrazioni non sanano le rilevazioni gia' evidenziate nella precedente valutazione;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «CEFORP - Centro di formazione in psicoterapia e psicodiagnostica» con sede in Settignano (Firenze) - Via G. D'Annunzio, 209, presso «Istituto Santa Marta» - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: Livon
 
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