Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2011
Modalita' e criteri di contabilizzazione delle operazioni di raccolta e impiego della liquidita' ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 5, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'»);
Vista la Convenzione stipulata il 22 marzo 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del testo unico come modificato dall'art. 47, comma 1 della legge del 31 dicembre 2009 n. 196, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili (di seguito «Convenzione»), che individua gli strumenti operativi per la gestione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti assimilabili;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2011, che approva la Convenzione, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2011;
Visto l'art. 47, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti le modalita' e i criteri di contabilizzazione delle operazioni di gestione delle disponibilita' liquide, nonche' le modalita' e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994, che all'art. 2 stabilisce i tempi per l'accreditamento della remunerazione riconosciuta sul conto disponibilita' e individua i periodi di riferimento per il calcolo dei relativi interessi;
Considerata l'esigenza di regolare gli aspetti tecnico-contabili che consentano il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operativita' prevista dalla Convenzione e di adeguare i termini per la corresponsione degli interessi sul conto disponibilita' a quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni per la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' e sui conti assimilabili e individua i tempi di riferimento per il calcolo e la corresponsione della remunerazione sul conto disponibilita'.
 
Art. 2

Versamento delle giacenze depositate sui conti assimilabili al conto
disponibilita'

1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, della Convenzione, per il versamento al conto disponibilita' delle somme depositate sui conti ad esso assimilabili, presso la Tesoreria statale sono istituite apposite contabilita' speciali denominate «Conto disponibilita' - consolidamento spese fisse» e «Conto disponibilita' - consolidamento tesoreria telematica»,.
Alle contabilita' di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata, e' attribuita la struttura tecnica di conti di tesoreria unica.
 
Art. 3

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di
movimentazione della liquidita'

1. Per le operazioni sul mercato monetario, di cui all'art. 5, comma 2, della Convenzione, e per le operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato la Banca d'Italia e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilita', mediante scritturazione al conto sospeso collettivi:
a. nel caso di operazioni di impiego: gli importi necessari a porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale;
b. nel caso di operazioni di raccolta: gli importi per gli oneri derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono b. eliminati dal conto collettivi con l'emissione di appositi ordini di pagare, a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di spesa.
2. Le operazioni di raccolta, sono contabilizzate sul conto di tesoreria denominato «Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari». Il conto registra gli importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e la relativa movimentazione avviene senza emissione di titoli di spesa o di quietanze di entrata. Al conto e' attribuita la struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.
3. La Banca d'Italia invia al Dipartimento del tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, un resoconto delle operazioni di raccolta e impiego di cui al comma 1, effettuate nel mese precedente.
4. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di raccolta e impiego di cui al comma 1 sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.
 
Art. 4

Contabilizzazione, rendicontazione e accertamento delle operazioni di
impiego in depositi vincolati

1. Per le operazioni di movimentazione della liquidita', di cui all'art. 5, comma 3, della Convenzione, che comportano l'impiego della liquidita' in depositi vincolati presso la Banca d'Italia a scadenza predeterminata, la Banca medesima e' autorizzata in via continuativa a prelevare dal conto disponibilita' gli importi necessari a porre in essere dette operazioni, mediante scritturazione al conto sospeso collettivi. Alla scadenza delle operazioni o, piu' in generale, al rientro dei depositi, la Banca d'Italia utilizza gli importi svincolati per chiudere le partite iscritte al conto sospeso collettivi e versa i relativi ricavi ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
2. La Banca d'Italia rendiconta al Dipartimento del Tesoro, entro il giorno 10 di ciascun mese, le operazioni d'impiego in depositi vincolati, effettuate nel mese precedente.
3. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di impiego in depositi vincolati sono accertati mensilmente dal Dipartimento del Tesoro - Direzione seconda con appositi decreti e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze e al Direttore generale del Tesoro.
 
Art. 5

Corresponsione della remunerazione riconosciuta sul conto
disponibilita'

1. La Banca d'Italia corrisponde la remunerazione sulle giacenze depositate sul conto disponibilita' con cadenza semestrale - valuta 1° gennaio, 1° luglio - entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, con riferimento al semestre solare chiuso rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno.
2. I tempi e le modalita' di corresponsione della remunerazione per il periodo 22 giugno - 31 dicembre 2011 sono concordati con scambio di lettere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, assicurando in ogni caso entro l'esercizio 2011 il versamento della quota di remunerazione maturata fino all'entrata in vigore della Convenzione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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