Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199
Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei, nonche' l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i);
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo 6, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2 agosto 2011, nonche' della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2011;
Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle universita', nonche' i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.
2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le universita' statali italiane, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 76 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte
II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita' statali.».
«4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita'
finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte
le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui
alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita'
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare
l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa
garantire l'assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell'inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo
periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina
delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita', a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica) recitano:
«3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.».
«4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.».
- Il testo del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011,
n. 145.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera h),
della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Dissesto finanziario dell'universita'

1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravita' tale da non poter assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attivita' indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'universita' non puo' fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera g),
della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3
Verifica della situazione economica, finanziaria
e patrimoniale

1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi:
a) alla sostenibilita' del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) alla sostenibilita' del costo dell'indebitamento a carico dell'ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra accertamenti e impegni di parte corrente;
d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al grado di veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi;
e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;
f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi;
g) all'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti;
h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale ed assistenziale.



Note all'art. 3:
- Il testo del comma 2, dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, della citata
legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Situazione di criticita'

1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco degli ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento, il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il ripristino della sostenibilita' del bilancio e i risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati in termini di didattica e ricerca, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In relazione al livello di criticita' della situazione, richiede all'ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f).
3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di durata massima quinquennale, e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei successivi esercizi predispone una relazione contenente le informazioni relative alle attivita' effettuate, all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di azioni. La relazione e' trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio della situazione finanziaria.
5. Qualora dalle attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei parametri, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' attestare l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
10 novembre 2008 n. 180 (Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca),
convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1 e' il seguente:
«1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati
dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.».



 
Art. 5
Situazione di dissesto

1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori deficitari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari non sia migliorato, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario.
 
Art. 6
Dichiarazione di dissesto

1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'universita' dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione e' rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 2.
2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, e' trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.
3. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'.
 
Art. 7
Effetti della dichiarazione di dissesto

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti all'articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all'articolo 8.
2. La dichiarazione di dissesto determina la necessita' per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale gia' approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi.
3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e' sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui e' stato dichiarato il dissesto.
 
Art. 8
Piano di rientro

1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, e' redatto secondo i seguenti criteri:
a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3;
b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'ateneo ed, in particolare:
1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio;
2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva;
3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunita' di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione e' di competenza dell'organo commissariale;
4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell'ateneo;
5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita' sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresi', l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attivita' didattiche;
c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
d) in relazione alla gravita' della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti misure straordinarie:
1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti;
2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;
3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito;
4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento;
e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca;
f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attivita' da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio.
2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza.
3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilita' e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che e' comunicata all'Universita' a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attivita' effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonche' del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, e
dell'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010:
«5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di
fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure
di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del
personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i
professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento
avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito
negativo delle predette procedure, il Ministro puo'
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del
personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a
carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.».
«Art. 9 (Fondo per la premialita'). - 1. E' istituito
un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e
ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui
affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14,
ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme
possono essere attribuite a ciascuna universita' con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei
risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo'
essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita' conto terzi ovvero con
finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le
universita' possono prevedere, con appositi regolamenti,
compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico
amministrativo che contribuisce all'acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei
limiti delle risorse del Fondo non derivanti da
finanziamenti pubblici.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recita:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.».
- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, della citata
legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 9, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 ( Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)
recita:
«9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 637, 638,
639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».



 
Art. 9
Controllo sull'attuazione del piano di rientro

1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'.
2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica prevista all'articolo 3, comma 1.
3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica all'universita', al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo.
4. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste dal Piano di rientro.
 
Art. 10
Delibera di commissariamento

1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa.
2. Il commissariamento e' altresi' deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e' stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma 3.
 
Art. 11
Organi e durata del commissariamento

1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro.
2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue:
a) e' nominato un commissario nelle universita' con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto;
b) e' nominata una commissione di tre componenti nelle universita' con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto.
3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e' fissata la durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a cinque anni.
 
Art. 12
Designazione dei commissari

1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra:
a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle universita' che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita' italiane o straniere;
b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di funzionamento delle universita';
c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi amministrativi e contabili delle universita';
d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle universita'.
2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'universita' commissariata.
3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
4. L'insediamento del commissario o della commissione presso l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell'incarico. La mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.
 
Art. 13
Effetti del Commissariamento

1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonche', a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano. Per tutta la durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha la rappresentanza legale dell'universita'.
2. L'organo commissariale, nella persona del commissario o del Presidente della commissione, puo' stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro.
3. L'organo commissariale e' obbligato a chiedere autorizzazione preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'ateneo, comprese quelle elencate al comma 2. Tali attivita' sono approvate con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3.
4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte dall'organo commissariale.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 240 del 2010:
«1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo
processo di riordino della pubblica amministrazione,
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a modificare i propri statuti in
materia di organizzazione e di organi di governo
dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo
6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza
legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche
e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle
proposte e dei pareri del senato accademico, nonche' della
funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e
triennale e del conto consuntivo; della funzione di
proposta del direttore generale ai sensi della lettera n)
del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti
disciplinari, secondo le modalita' previste dall'articolo
10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del
rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico
dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo
spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la
sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in
attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico
mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza
a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione,
modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti,
strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il
regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti,
compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di
didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di cui al
comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo
con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2,
lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza
di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di
sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni
dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere
obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale
e sul conto consuntivo dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base
elettiva, in un numero di membri proporzionato alle
dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque
unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva
degli studenti; composizione per almeno due terzi con
docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di
dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un
massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per
una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle
funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della
programmazione finanziaria annuale e triennale e del
personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita'
finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare
il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',
su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare
il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e
delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla
lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza
ad approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera
e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel
numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore,
componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri componenti,
secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature
individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza
ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti
alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di
un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in
cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici
membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio
di amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non
appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i
rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal
consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di
amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale
dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il
consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di
ciascuna componente, del principio costituzionale delle
pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli
uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del
mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del mandato
per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalita' di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con
funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a
quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformita' a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dell'incarico a
dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base
degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,
della complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del
direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti
in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto
tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e
funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con
decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di
quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per una sola
volta e divieto di conferimento dello stesso a personale
dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno
due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito
internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere
individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia
dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,
di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di
ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1,
e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale,
al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e
del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e al consiglio di amministrazione e,
per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso
senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell'universita' salvo che del
consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o
di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita'
italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere
funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del
senato accademico e del consiglio di amministrazione che
non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.».



 
Art. 14
Amministrazione commissariale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo.
2. Le strutture amministrative e gli organi dell'universita' commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.
 
Art. 15
Oneri della gestione commissariale

1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri crediti.
2. Il compenso spettante a ciascun commissario e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 16
Quantificazione della massa passiva e redazione
o aggiornamento del piano di rientro

1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'universita', il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione.
2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi.
3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita' di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1 e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione.
4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, e' trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3.
 
Art. 17
Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro

1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall'articolo 8, comma 4.
2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro puo' contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novita' rispetto a questo.
3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 3.
 
Art. 18
Relazione finale e rendiconto
della gestione commissariale

1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale.
 
Art. 19
Decreto di chiusura del commissariamento

1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta e' trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 18.
2. La delibera di cui al comma 1 e' tempestivamente trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, alla Procura regionale della Corte dei conti, all'organo commissariale e all'universita'.
3. L'attivita' e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell'universita' e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della delibera.
4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l'organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo, che torna in capo al Rettore.
5. La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, e' trasmessa a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'universita'.
6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, puo' avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell'ateneo commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell'offerta formativa, da attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale proposta di cui al comma 6 sono trasmessi, a cura dell'ANVUR, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e all'universita'. L'universita', nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la presentazione del progetto di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n. 240 del 2010:
«Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di
migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di
razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e
di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle
risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente
riforma di cui all'articolo 1, due o piu' universita'
possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di
attivita' o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra
universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori
della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei
con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base
di un progetto contenente, in forma analitica, le
motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e
delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalita' di governance della federazione,
l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole
per l'accesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture di governance delle
istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai
risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o
fusione degli atenei possono restare nella disponibilita'
degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel
progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai
competenti organi di ciascuna delle istituzioni
interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del
Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa
valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali
di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di
fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure
di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del
personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i
professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento
avviene previo espletamento di apposite procedure di
mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito
negativo delle predette procedure, il Ministro puo'
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del
personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a
carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione
dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione
dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle
sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».



 
Art. 20
Disciplina transitoria

1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui all'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale».
3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma



Note all'art. 20:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), e comma 4, lettera a), della citata legge n. 240 del
2010, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della
citata legge n. 240 del 2010:
«3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca
dalle singole universita' e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del
fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone