Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199 |
Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei, nonche' l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i); Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo 6, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2 agosto 2011, nonche' della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2011; Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle universita', nonche' i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro. 2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le universita' statali italiane, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 33 e 76 della Costituzione: «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi; b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita' statali.». «4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo; c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di personale che eccedono i limiti previsti; e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata; f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR; g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano; i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario; l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) recitano: «3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.». «4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.». - Il testo del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera h), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Dissesto finanziario dell'universita'
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravita' tale da non poter assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attivita' indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'universita' non puo' fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno, verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i parametri economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari relativi: a) alla sostenibilita' del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) alla sostenibilita' del costo dell'indebitamento a carico dell'ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra accertamenti e impegni di parte corrente; d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al grado di veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi; e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi; f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi; g) all'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti; h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale ed assistenziale.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 2, dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Situazione di criticita'
1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco degli ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento, il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il ripristino della sostenibilita' del bilancio e i risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati in termini di didattica e ricerca, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In relazione al livello di criticita' della situazione, richiede all'ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f). 3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di durata massima quinquennale, e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei successivi esercizi predispone una relazione contenente le informazioni relative alle attivita' effettuate, all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di azioni. La relazione e' trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio della situazione finanziaria. 5. Qualora dalle attivita' di monitoraggio di cui al comma 4 emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei parametri, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' attestare l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e' il seguente: «1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualita' della ricerca scientifica; c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.».
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| Art. 5 Situazione di dissesto
1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori deficitari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari non sia migliorato, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario. |
| Art. 6 Dichiarazione di dissesto
1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'universita' dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione e' rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 2. 2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, e' trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 3. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'. |
| Art. 7 Effetti della dichiarazione di dissesto
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti all'articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui all'articolo 8. 2. La dichiarazione di dissesto determina la necessita' per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale gia' approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi. 3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e' sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui e' stato dichiarato il dissesto. |
| Art. 8 Piano di rientro
1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, e' redatto secondo i seguenti criteri: a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'ateneo ed, in particolare: 1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva; 3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunita' di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione e' di competenza dell'organo commissariale; 4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell'ateneo; 5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita' sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresi', l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attivita' didattiche; c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio; d) in relazione alla gravita' della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito; 4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento; e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca; f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attivita' da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza. 3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilita' e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che e' comunicata all'Universita' a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attivita' effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonche' del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010: «5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.». «Art. 9 (Fondo per la premialita'). - 1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.». - Il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.». - Per il testo dell'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Il comma 9, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) recita: «9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
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| Art. 9 Controllo sull'attuazione del piano di rientro
1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'. 2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica prevista all'articolo 3, comma 1. 3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica all'universita', al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 4. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste dal Piano di rientro. |
| Art. 10 Delibera di commissariamento
1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 2. Il commissariamento e' altresi' deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e' stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma 3. |
| Art. 11 Organi e durata del commissariamento
1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro. 2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue: a) e' nominato un commissario nelle universita' con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto; b) e' nominata una commissione di tre componenti nelle universita' con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unita' al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. 3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e' fissata la durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a cinque anni. |
| Art. 12 Designazione dei commissari
1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra: a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle universita' che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita' italiane o straniere; b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di funzionamento delle universita'; c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi amministrativi e contabili delle universita'; d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle universita'. 2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'universita' commissariata. 3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti. 4. L'insediamento del commissario o della commissione presso l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell'incarico. La mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1. |
| Art. 13 Effetti del Commissariamento
1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonche', a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano. Per tutta la durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha la rappresentanza legale dell'universita'. 2. L'organo commissariale, nella persona del commissario o del Presidente della commissione, puo' stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro. 3. L'organo commissariale e' obbligato a chiedere autorizzazione preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'ateneo, comprese quelle elencate al comma 2. Tali attivita' sono approvate con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3. 4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono svolte dall'organo commissariale.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010: «1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dei seguenti organi: 1) rettore; 2) senato accademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) direttore generale; b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita'; f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo; g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta; h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d); i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio; l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici; m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta; n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili; q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza.».
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| Art. 14 Amministrazione commissariale
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo. 2. Le strutture amministrative e gli organi dell'universita' commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro. |
| Art. 15 Oneri della gestione commissariale
1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri crediti. 2. Il compenso spettante a ciascun commissario e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 16 Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro
1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'universita', il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione. 2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi. 3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita' di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1 e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione. 4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, e' trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3. |
| Art. 17 Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro
1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce quella prevista dall'articolo 8, comma 4. 2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro puo' contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novita' rispetto a questo. 3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 3. |
| Art. 18 Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale
1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale. |
| Art. 19 Decreto di chiusura del commissariamento
1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta e' trasmessa entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 18. 2. La delibera di cui al comma 1 e' tempestivamente trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, alla Procura regionale della Corte dei conti, all'organo commissariale e all'universita'. 3. L'attivita' e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell'universita' e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della delibera. 4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l'organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo, che torna in capo al Rettore. 5. La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, e' trasmessa a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'universita'. 6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, puo' avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell'ateneo commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell'offerta formativa, da attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale proposta di cui al comma 6 sono trasmessi, a cura dell'ANVUR, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e all'universita'. L'universita', nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la presentazione del progetto di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240 del 2010: «Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi. 2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti. 3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.».
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| Art. 20 Disciplina transitoria
1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui all'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5. 2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale». 3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera a), della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010: «3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne; c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore; e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate; f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati; g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».
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