Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 novembre 2011 |
Modifica dei «Fogli avvertenze» approvati con decreto del 5 agosto 2010, per il pagamento di somme iscritte al Ruolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2010, oggi competente per materia, con il quale e' stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali, e' stato introdotto il contributo unificato negli importi descritti nel medesimo art. 13, comma 6-quater; Visto l'art. 14, comma 3-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 37, comma 6, lettera u), del decreto-legge n. 98 del 2011, che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalita' con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore; Visto l'art. 23, comma 50, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha previsto per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio; Visto l'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 39, comma 8, della lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che le comunicazioni siano effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; Considerato che il combinato disposto dei commi 35-bis e 35-quater dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'adempimento relativo all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente sia, altresi', incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell'art. 18 del citato decreto legislativo. n. 546 del 1992; Considerato che l'art. 13, comma 3-bis, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ha disposto che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l'aumento del contributo unificato nella misura della meta'; Visto il decreto 5 agosto 2010 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, concernente l'approvazione dei «Fogli avvertenze» per le somme iscritte a ruolo di competenza della medesima amministrazione; Attesa l'esigenza di apportare al citato decreto direttoriale le modifiche derivanti dalle norme sopra riferite;
Decreta:
Art. 1
1. Sono modificate le avvertenze di cui all'allegato 1 approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 5 agosto 2010, nella sezione relativa alle modalita' di presentazione del ricorso. 2. L'allegato di cui al comma 1, cosi' come modificato, e' inserito in calce al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2011
Il direttore generale: Ferrara |
| Allegato 1 RUOLI EMESSI DA AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Per il recupero dei crediti tributari) - FOGLIO AVVERTENZE. Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela.
Per questa cartella di pagamento e' possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti»). A tale ufficio potra', inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe ne' sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e' il direttore dell'ufficio, indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», o un suo delegato. Quando e come presentare ricorso. Quando presentare il ricorso.
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica (articoli 18-22, decreto legislativo n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, legge n. 742/1969). Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di ogni altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilita', puo' impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri. A chi presentare il ricorso.
Il contribuente deve: intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4, decreto legislativo n. 546/1992); notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto dell'ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite ufficiale giudiziario; notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attivita' (ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o tramite ufficiale giudiziario. Dati da indicare nel ricorso.
Nel ricorso devono essere indicati: la Commissione tributaria provinciale; le generalita' del ricorrente; il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio; il rappresentante legale, se si tratta di societa' o ente; la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato; l'Ufficio e/o l'Agente della riscossione contro cui si ricorre; il numero della cartella di pagamento; i motivi del ricorso; la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale; la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella. N.B. - Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare. Costituzione in giudizio.
Il contribuente, entro trenta giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilita' - costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso; la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale; la fotocopia della cartella di pagamento. Prima di costituirsi in giudizio il contribuente e' tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Questo valore e' determinato secondo le modalita' indicate al punto N.B. del paragrafo «Dati da indicare nel ricorso» e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato e' pagato secondo le modalita' indicate nell'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione in giudizio. Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle spese. N.B. - Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato e' aumentato della meta' (art. 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002). Sospensione del pagamento.
Il contribuente che propone ricorso puo' chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento: sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti»; sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L'istanza puo' essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalita' previste per il ricorso. |
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