Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 27 ottobre 2011, n. 197
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.



La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 95, paragrafo 3, dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4373):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini).
Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 maggio 2011 con pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 22 giugno 2011 ed il 14 luglio 2011.
Esaminato in Aula il 18 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2861):
Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'8 e 28 settembre 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 29 settembre 2011.
 
Allegato

ACCORDO
CHE MODIFICA PER LA SECONDA VOLTA L'ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI
E DEL PACIFICO, DA UN LATO,
E LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI DALL'ALTRO,
FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000,
MODIFICATO PER LA PRIMA VOLTA A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005
Parte di provvedimento in formato grafico



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ATTO FINALE
Parte di provvedimento in formato grafico


DICHIARAZIONE I

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL MERCATO
NEL QUADRO DEL PARTENARIATO ACP-CE
Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all'occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali e' di primaria importanza. Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell'UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell'UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto. Esse riconoscono altresi' che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una piu' profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell'UE. Un tale esame potra' comprendere norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo e' di far si' che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell'UE. Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare. Il comitato ministeriale misto per il commercio controllera' l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferira' al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.

DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SU MIGRAZIONI E SVILUPPO (ARTICOLO 13)
Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:
1. migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse;
2. migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all'ammissione, alla mobilita' e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e
3. migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione.
Fatto salvo l'attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni. Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE."

DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
SUI CAMBIAMENTI ISTITUZIONALI CONSEGUENTI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA
In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed e' succeduta alla Comunita' europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunita' europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunita' europea nel testo dell'accordo si intendono fatti all'Unione europea. L'Unione europea proporra' gli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l'accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell'Unione europea conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
 
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