Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE
Ripubblicazione del testo della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

Art. 1
Risultati differenziali

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.".



 
Art. 2
Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge di stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
Si riporta il testo dell'art. 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 , e sulla base degli elementi amministrativi
relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.".
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59):
" Art. 130. Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili.
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, la
funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita'
spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi
civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 , nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), come modificato dalla
presente legge:
"3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in
attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per
far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad
espletare in regime convenzionale le attivita' connesse
alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate
alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 , e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . Restano altresi'
attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto
dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento
dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello
Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale
apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente
alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della
citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario.
A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di
finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma
2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di
versamento.".
Il testo dell'articolo 2, comma 499, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella G. U. 28 dicembre 2007, n. 240, S.O.



 
Art. 3
Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in
termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.".



 
Art. 4
Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 e' ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche' dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e' aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;
b) l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorita', per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione puo' essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione puo' essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.
11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente:
«a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo;».
12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.
16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.
20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000.
21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non piu' dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.
24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi gia' trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.
28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».
32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato.
34. All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.
35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012.
36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, e' riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' abrogata; ferme le incompatibilita' di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

Punteggio per anno o frazione
di anno superiore a sei mesi
Parte di provvedimento in formato grafico


41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e' il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» e' il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e' calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».
42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 e' aggiunto il seguente: «Art. 152-bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si e' effettivamente verificato.
44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennita' di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e' dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.
Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonche' di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.
47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorita' amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorita', indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale piu' elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.
49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.
50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potra' essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.
52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.
53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.
55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.
56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.
57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.
58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000.
60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.
61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.
63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 8.000.000.
65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» e' sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400».
70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale da' luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attivita' programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non puo' essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle universita'.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attivita' didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalita' si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le disposizioni di cui al comma 85.
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attivita' istruttoria e di verifica.
86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.
87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;
c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;
d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;
h ) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.
91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.
93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia.
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.
97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' sostituito dal seguente:
«4. L'indennita' di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».
98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.
100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di euro 100 milioni.
101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.
102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».
103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».



Riferimenti normativi
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215 (Personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 aprile 1967, n. 104.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
9 ottobre 2000, n. 288 (Concessione di un contributo per le
spese di funzionamento e le attivita' operative del Centro
internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia
-ICGEB- di Trieste):
"Art. 1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge
15 marzo 1986, n. 103, e' autorizzata la concessione di un
contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire
10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni
annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di
funzionamento e le attivita' operative del Centro
internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia
(ICGEB) di Trieste.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 566,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-Legge finanziaria 2005):
"566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
3 agosto 1998, n. 299 (Finanziamento italiano della PESC -
Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea,
relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del
trattato sull'Unione europea.):
"Art. 1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per
l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo
capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea,
ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 171,
171-bis, 175, 176 e 177, nonche' dell'articolo 199, come
modificato dalla presente legge, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 171. Indennita' di servizio all'estero.
1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189."
"171-bis. Assegno per oneri di rappresentanza.
1. L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per
stabilire ed intrattenere relazioni personali con le
autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per
sviluppare iniziative e contatti di natura politica,
economico-commerciale e culturale, per accedere a
determinate fonti di informazione e per assicurare una
efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e'
svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e
della dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari
amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale
che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di
addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure
presta servizio in qualita' di responsabile di sezione
distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge
22 dicembre 1990, n. 401;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente
decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno
quale contributo forfettario per lo svolgimento delle
attivita' di rappresentanza, che viene corrisposto
mensilmente unitamente all'indennita' di servizio. Esso per
il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di
lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche
l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza e'
fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in ragione delle
specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene
conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale
di servizio necessario per il funzionamento della residenza
ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi
all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento
annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in
onore di autorita' del Paese di accreditamento o di
personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le
manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i
rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con
gli esponenti piu' rilevanti della locale societa' e con il
corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale
che sono tenute a svolgere attivita' di rappresentanza,
l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in una misura percentuale correlata alle specifiche
funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per
cento dell'indennita' di servizio, al netto delle
maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente
attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio
il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del
capo missione, puo' deliberare che venga attribuito un
assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che
occupino posti in organico in corrispondenza di profili
professionali della settima qualifica funzionale, in misura
percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennita' di
servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di
rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza
la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute,
che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione
dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio
finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza
depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza
autocertificazione attestante l'ammontare globale delle
spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate
vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con
apposita circolare verranno precisate le modalita' per
l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la
predisposizione della relativa documentazione e per la
restituzione delle somme non utilizzate."
"Art. 175. Indennita' di sistemazione.
1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o
da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di
sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale
spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di
sistemazione e' fissata nella misura di un settimo
dell'indennita' personale annua spettante per il posto di
destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra
sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
misura di una mensilita' dell'indennita' personale
stabilita per il posto di destinazione. Qualora il
trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese,
l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50
per cento della indennita' personale mensile stabilita per
il posto di destinazione.
3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per
cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello
Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di
alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad
uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario
fra le date di assunzione di servizio nella sede sia
inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta
soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu'
elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o
il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero
intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di
servizio relativa al posto o negli elementi determinanti
l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di
sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per
intero all'atto della destinazione o del trasferimento;
essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in
sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede
avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su
giustificata richiesta del dipendente approvata dal
consiglio di amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la
residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione
o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia'
effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione,
il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare
delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare
non puo', comunque, superare la meta' della indennita'."
"Art. 176. Indennita' di richiamo dal servizio
all'estero.
1. Al personale in servizio all'estero che e'
richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte
alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con
le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura
di una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per
cento, che viene calcolata applicando all'indennita' base
mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di
maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base della media dei coefficienti di
maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa
viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede
all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali
aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a
norma dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che
rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro spetta
soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu'
elevata."
" Art. 177. Residenze di servizio.
I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto,
per se', per i familiari a carico e per il personale
domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad
essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie
presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati
nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono
tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari
al 15% dell'indennita' personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente
articolo sono conclusi dall'Amministrazione."
"Art. 199. Trasporto bagagli, mobili e masserizie.
Per il trasporto degli effetti, comprensivi di
bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale
trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg
1000 nonche' di kg 500 per ciascun familiare a carico e di
kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia
diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso
degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare
puo' essere spedito in una o piu' volte e indipendentemente
dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso.
Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo
stesso non abbia piu' luogo, non si procede al recupero
della somma eventualmente spesa per la spedizione del
quantitativo degli effetti spettanti per la persona non
trasferitasi.
Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al
trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo
comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo
segretario di legazione e segretario di legazione o
equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica
funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di
ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a
ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i
funzionari con incarico di ministro e di ministro
consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i
titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si
intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo'
superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti.
Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del
peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a
kg 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come
bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa
e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o
lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione
necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito
degli effetti nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un
massimo di trenta giorni.
E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli
effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale
secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, la
spedizione puo' essere effettuata da qualunque localita' in
Italia alla sede di servizio e viceversa.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto
di una autovettura.
Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e
modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di
societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini
dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al
primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici
ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al
comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con
gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a
carico.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento
concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27
dicembre 2006, n. 296):
"Art. 12. Ristrutturazione della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura.
1. In considerazione del mutato contesto geopolitico,
soprattutto in Europa, si provvede:
a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata
di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni
internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai
funzionari che, in aggiunta al capo della missione
diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di
ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di
servizio nei termini stabiliti dal secondo comma
dell'articolo 177 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e
consolare, anche attraverso accorpamento di uffici,
istituzione di cancellerie consolari e modifica di
circoscrizioni consolari;
c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di
cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne
le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o
uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine,
e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della
promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche
o gli uffici consolari interessati.
2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della
rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura,
conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1,
deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro
234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed
euro 1.652.000 dall'anno 2009.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 658 e 661,
nonche' dell'articolo 666, come modificato dalla presente
legge, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 658. Assegni di sede.
1. Al personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni
di carattere fisso e continuativo previsti per il
territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione
fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno
speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo,
per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
Tale assegno e' costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni
dalla tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi
determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto
del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il
Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo
della vita e delle sue variazioni risultanti dalle
periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo
monetario internazionale e dell'Unione europea, nonche'
dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e,
in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare,
dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici
all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto
conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi,
nonche' del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse
maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite
per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella
misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la
corresponsione dell'assegno personale e che continui ad
occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento
previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita'
per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante
il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni
vigenti per il personale della scuola in servizio
all'estero per un massimo di cinquantadue giorni
lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi
i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n.
937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato
giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in
servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in
Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di
assunzione delle funzioni all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato
cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente
all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, e'
diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta
autorita' o ente.
9. Gli assegni base per il personale in servizio presso
le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle
altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono
cosi' determinati:
Assegno mensile lordo lire
A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE IN
SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E PRESSO
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE:
1. Ispettore tecnico 1.700.000
2. Direttore didattico con funzioni ispettive 1.560.000
3. Preside di istituto di istruzione superiore
1.534.000
4. Preside di scuola media 1.534.000
5. Direttore didattico 1.534.000
6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso
universita' istituti superiori e conservatori stranieri
1.400.000
7. Docente incaricato della presidenza di istituto di
istruzione secondaria superiore 1.311.000
8. Docente nelle scuole secondarie superiori o presso
istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo
grado 1.260.000
9. Lettore incaricato anche di attivita' extra
accademiche 1.260.000
10. Docente incaricato della presidenza di scuola media
1.219.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna
incaricato di funzioni direttive 1.165.000
12. Lettore 1.160.000
13. Docente nelle scuole medie o presso istituti
stranieri di istruzione secondaria di primo grado 1.151.000
14. Docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore 1.105.000
15. Insegnante elementare o di scuola materna o presso
istituti stranieri di istruzione primaria 1.105.000
B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
(A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE:
16. Responsabile amministrativo 1.105.000
17. Assistente amministrativo 949.000
18. Collaboratore scolastico 805.000
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere
periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni
corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva,
determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse
risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale
prevista per l'interno, il calcolo dei contributi
previdenziali verra' effettuato sulla base di tale
indennita'."
"Art. 661. Indennita' di sistemazione.
1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna
sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennita'
di sistemazione, nella misura di una mensilita'
dell'assegno personale spettante per il posto di
destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20 per
cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da
parte dell'amministrazione.
2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella
stessa citta' di dipendenti tra loro coniugati e sempre che
il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede
sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione
spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella
misura piu' elevata."
"Art. 666. Trasporto degli effetti.
1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di
bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si
trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti
di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico,
elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura
ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria
superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.
2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al
netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre
quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i
documenti di spedizione indichino, invece del peso, il
volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle
di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la
presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il
carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra
operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il
recapito degli effetti, nonche' per l'eventuale
magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli
effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale
secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro.
5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia,
la spedizione puo' essere effettuata, nei limiti di peso
sopraindicati, da qualunque localita' sita in Italia alla
sede di servizio e viceversa.
5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni
e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di
societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini
della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al
comma 1.
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici
ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le
date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a
180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1
e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che
spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino
degli enti operanti nel medesimo settore):
"Art. 1. Costituzione degli sportelli unici all'estero.
1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica
l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il
sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano, per la tutela del made in Italy e per la
promozione degli interessi italiani all'estero, avuto
riguardo anche alle iniziative in ambito culturale,
turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di
origine italiana, il Ministro delle attivita' produttive e
il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la
costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi
sono notificate alle autorita' locali ai fini formali
esterni conformemente alle convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici
e' realizzata individuando prioritariamente i Paesi di
maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale
per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti
gia' esistenti, e quelli dove non esistono strutture
pubbliche adeguate capaci di assicurare le attivita' di
promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane.
Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi'
tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero
scambio e di integrazione economica, nonche' delle
macroaree di interesse economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita'
promozionale definite dal Ministro delle attivita'
produttive e sulla base delle indicazioni formulate di
intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli
di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento,
assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani
ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione
degli investimenti esteri in Italia, nonche' di
coordinamento di attivita' promozionali realizzate in loco
da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di
assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali,
nonche' per la creazione di reti transnazionali nel campo
della piccola e media impresa per la promozione
dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli
unici all'estero cooperano con il Punto di contatto
nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, secondo le modalita' previste
dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli
sportelli svolgono altresi' funzioni di assistenza legale
alle imprese e di tutela dei diritti di proprieta'
industriale e intellettuale nonche' di lotta alla
contraffazione, in stretto collegamento con le strutture
del Ministero delle attivita' produttive ad hoc preposte,
ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'attivita' degli sportelli di cui al presente
articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in
coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali
per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali
dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio
italiane all'estero con sede nelle localita' dello
sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale societa' per
l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di
impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono
altresi' aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali,
ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di
garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici
operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti
del sistema Italia all'estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere
individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli
sportelli, secondo criteri e modalita' da stabilire con il
regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i
soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono
definite le modalita' operative di costituzione e
organizzazione, alla luce della composizione delle
strutture statali e regionali gia' presenti all'estero,
anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli
sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di
comprovata professionalita', sono inseriti nell'organico
della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
in qualita' di esperti ai sensi dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati,
anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti
partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita'
produttive tra i funzionari pubblici con specifica
professionalita' in campo economico-commerciale ed esperti
esterni alla pubblica amministrazione con professionalita'
equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici
appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed
organizzativo tra le strutture gia' esistenti, attuare una
corretta economia di gestione e valorizzare le
professionalita' pubbliche del Ministero delle attivita'
produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE,
tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per
la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e
6, nonche' per favorire all'interno degli sportelli unici
la compresenza di professionalita' diversificate, anche
attraverso significativi apporti di comprovate competenze
provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali
delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono
apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della
quota di personale proveniente dal settore privato, la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della
quota globale di personale estraneo all'Amministrazione
degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui
all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo,
vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
decorrere dall'anno 2005.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
legge 23 aprile 2003, n. 109(Modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del
Ministero degli affari esteri):
"Art. 31. 1. La materia del trasporto degli effetti del
personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
"7-bis. Assistenza sanitaria per i cittadini di
Campione d'Italia.
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai
cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla
disponibilita' del Servizio sanitario regionale, calcolati
sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio
comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene
assegnata annualmente per gli anni dal 2005 al 2011 la
somma di due milioni di euro e a decorrere dal 2012 la
somma di un milione di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario.
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469;
articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12,
comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il personale volontario puo' essere richiamato in
servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o
catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei
quali il personale volontario sia numericamente
insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 (Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 139 del 2006:
"Art. 8. Reclutamento del personale volontario.
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996).
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed
impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento
di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i requisiti, le modalita' di reclutamento e
d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di
servizio e la progressione del personale volontario. Fino
all'emanazione di tale regolamento continua a trovare
applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6
febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e
privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione
del posto di lavoro.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, commi 8 e
9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia):
"Art. 10
1-7. (Omissis).
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del
sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura
dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008
al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede
esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, attraverso una o piu' procedure
straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da
conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo
reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche
alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010
nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella
qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione
dell'unitarieta' della dotazione organica complessiva del
ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che
le procedure straordinarie di cui al presente articolo
dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura
dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.
10-28. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 10, del
citato decreto-legge n. 70 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"10. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno
di applicazione pratica; la durata del corso di formazione
di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata
del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1996, n. 24 (Concessione di un contributo annuo
dello Stato all'Unione italiana ciechi):
"Art. 1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana
ciechi e' corrisposto un contributo compensativo annuo di
lire 4.000 milioni.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana
ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali una relazione
sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali
risultati conseguiti.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
settembre 1993, n. 379 (Concessione di un contributo annuo
dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di
destinazione all' Istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione ed all' Istituto europeo ricerca,
formazione, orientamento professionale):
"Art. 1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso
all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione
all'Istituto per la ricerca, la formazione e la
riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo
ricerca, formazione orientamento professionale
(I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni.
2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione
italiana ciechi sulla base dei programmi e della
organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993,
1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo
1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo
11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria):
"Art. 11-quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione.
1-9 (Omissis).
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre
2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso
come contributo statale annuo ordinario; a decorrere
dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa
di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008
la spesa di un milione di euro. In favore della Lega
italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie):
"Art. 2.
1 - 6-quinquies (Omissis).
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre
1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il
Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia'
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18,
comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'
articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
"Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto
che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa,
previo parere favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di
urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo'
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il
delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle
indagini per il delitto di usura. Essa deve essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle
somme richieste che risponda alla finalita' di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione
personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati
per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui e'
subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del citato
decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso):
"Art. 1. Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso.
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il
Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
annue;
b) dai rientri previsti dall'articolo 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 14
dicembre 1970, n. 1088 (Miglioramento delle prestazioni
economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi):
"Art. 5. I cittadini colpiti da tubercolosi, non
assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto
assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo
imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno
diritto al miglioramento delle indennita' economiche in
precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro
dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale
nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e
corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e
con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli
assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio postsanatoriale
spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS,
accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un
assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi
cittadini non abbienti di cui al primo comma, che
usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese
di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L.
25.000.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti
per il coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta contro la criminalita'
organizzata), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Disposizioni concernenti il personale.
1. Nella prima attuazione del presente decreto, la
dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione
della Direzione investigativa antimafia e' determinata con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui
all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione
investigativa antimafia, nonche' ai compiti attinenti alla
gestione tecnico-logistica e alla direzione e
amministrazione del personale alla stessa assegnato,
provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza.
All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli
direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli
ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con
l'osservanza delle modalita' e procedure indicate ai commi
2, 3 e 4.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta
del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico
nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di
finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado
equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado
equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al
concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di
servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed
ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta
giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni concernenti le modalita' di
svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie
dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria,
nonche' la composizione della commissione esaminatrice.
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del
concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono
assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla
D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni
interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme
restando le posizioni di stato e il trattamento economico
loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano
per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A.
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
legge 15 novembre 1988, n. 486. E` autorizzata la spesa di
euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a
decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il
personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un
trattamento economico accessorio da determinare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009,
reca "Assegnazione di risorse a favore del programma Tetra
nella regione Sardegna nell'ambito del Fondo strategico per
il paese a sostegno dell'economia reale. (Deliberazione n.
86/2009).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 611 del
codice dell'ordinamento militare di cui del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
"Art. 611. Fondo da ripartire per provvedere a
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi.
1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un
fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere
a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi.".
Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 5, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio
1999, n. 266), come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. Disposizioni transitorie in materia di
valutazione comparativa e di progressione in carriera.
(Omissis).
5. Ferma restando l'anzianita' complessiva di nove anni
e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera,
le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti
i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e
periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, non si applicano al personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 168, comma 3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252):
"Art. 168. Disposizioni transitorie in materia di
valutazione e progressione in carriera del personale
direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori.
(Omissis).
3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di
percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e
per la promozione a quella di dirigente superiore, non si
applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al personale in servizio alla
stessa data.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 38 (Interventi urgenti per
la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla
riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera
nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede
alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma
3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla
consistenza del personale in servizio alla data del 30
novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico
locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a
quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per
la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.
3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla
disciplina in materia di autorizzazione integrata
ambientale, relativamente agli impianti di competenza
statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a
copertura degli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio al fine di dare attuazione alla
direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva
2003/108/CE dell'8 dicembre 2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo di
cui alle direttive comunitarie in materia.
3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a
quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore
industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva
di categoria».
4. Nelle more della stipulazione del contratto di
programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e
Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale
previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei
residui dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per
complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente,
per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare
di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari
connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in
regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento
di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela
dell'incolumita' pubblica, nell'ambito delle finalita' di
cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa
complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione
della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e
le altre forze messe a disposizione dalle autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per
l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unita' previsionali di base del medesimo stato
di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina
senza piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori
entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle
stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione. Non trova
applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal
novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto, il gasolio usato come combustibile
per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di
zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le
modalita' stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma
9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, e' rimborsato, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal
regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a
favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. Al relativo onere si provvede
nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad
eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per
l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal
2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal
comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo dell'articolo 61 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 61. Disposizioni in materia di autotrasporto.
(Omissis).
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: "1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono
fissati annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei
predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo
all'anno precedente".
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e'
autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno
2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da
quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), come modificato dalla presente legge:
" Art. 38. Compensi.
1. Per le attivita' di cui al comma 4 dell'Art. 34, ai
centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti
nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui all'Art. 1, comma 4, e all'Art. 78 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato,
di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa
e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle
dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita' di
corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
2. Per le attivita' di assistenza fiscale, di cui al
comma 2 dell'Art. 37, ai sostituti d'imposta spetta un
compenso a carico del bilancio dello Stato di lire 20.000
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da
corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute
fiscali operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta
ai sostituti per le attivita' di cui al comma 4 del
predetto Art. 37. I predetti compensi non costituiscono
corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel presente
articolo e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con
l'applicazione di una percentuale pari alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno
precedente.".
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Compensi.
1 Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 490, viene corrisposto in misura doppia per
l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in
forma congiunta.
2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio
dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle
dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante "Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni.
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle
entrate in via telematica ovvero per il tramite di una
banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
I contribuenti con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal
secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. (Abrogato).
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e
riscossione.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole:
«nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno 2007».
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile,
dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta
regionale sulle attivita' produttive».
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa
all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1°
gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della
detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu'
utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della
documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista
specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali
venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione
ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei
locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione»
sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge,
nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione
finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a
garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di
gestione del sistema informativo della fiscalita'
funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del
sistema integrato di cui al comma 56.».
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono
sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
misura del compenso puo' essere adeguata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero
dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del
compenso spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. (Abrogato).
4-quater. (Abrogato).
4-quinquies. (Abrogato).
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il
seguente: «7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al
comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti
cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero
altri strumenti finanziari.».
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto
2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e
le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2010».
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera
b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi
all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta
giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita
comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi
presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero
ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in
conto corrente bancario o postale.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al
comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente
diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa
richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante
bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite
dell'importo delle relative spese.» (153);
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo
26, comma 1-bis».
8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole:
«regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le
seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le
indennita' di fine rapporto, per le altre indennita' e
somme e per le indennita' equipollenti di cui all'articolo
19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1°
gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di
cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a
decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta
rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100
euro».
8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, e' sostituito dal seguente: «Art. 24. - 1. Nelle
conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore
8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del
sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per
il pubblico e' limitato fino alle ore 11»".
Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. Garante del contribuente.
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome e'
istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal
presidente della commissione tributaria regionale o sua
sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
b). (Abrogata).
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
tenendo presenti professionalita', produttivita' ed
attivita' gia' svolta.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso e'
istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita'
dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle
finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando
gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le
relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.".
Si riporta il testo dell'articolo 7, come modificato
dalla presente legge, nonche' il testo vigente
dell'articolo 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):
«Art. 7. Requisiti generali.
1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati
tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica.
f). (Abrogata)."
"Art. 8. Incompatibilita'.
1. Non possono essere componenti delle commissioni
tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o
nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita'
professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti
di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f).
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m).
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati
nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i).
1-bis. Non possono essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti
fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro
che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province
confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi',
essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o
gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi
professionali, esercitano, anche in forma non individuale,
le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la commissione tributaria regionale
ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste
nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed
affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime), cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono
istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali,
comunitari e internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la
tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del
servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui
sono assoggettati i voli internazionali per la parte di
volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui
alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge
15 febbraio 1985, n. 25.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli
internazionali di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata secondo la formula: «T =CTT * p * a, nella
quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il
coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il
coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6
della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di
erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto
il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il
coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per
categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti
gli aeroporti.
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale
(CTT) e' calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST»,
nel quale «CT» e' il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al
netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita'
di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale ed «UST» e' il numero totale delle unita' di
servizio di terminale che si prevede saranno prodotte
nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle
unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti
di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere
dal 1º luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e'
calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di
unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale
previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la
sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al
volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a
favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad
esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei
ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal
Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da
parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito
programma dello stato di previsione del Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e`
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. (Abrogato).
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente
articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 4
della legge 20 dicembre 1995, n. 575 .
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in
modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60
per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi
annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno
1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per
l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al
comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo
parametri di efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza,
nonche' di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di
assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale
che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma
6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto
previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi
sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse
di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa
di terminale e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria
effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8
si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma
dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per
l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno
2013, ad euro 18.173.983.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2947 del
codice civile:
"Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il
fatto si e' verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge
come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione
piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla
prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con
decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data
in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile .".
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali), nonche'
dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417
(Adeguamento del trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali), che ha modificato le
misure delle indennita' di prima sistemazione previste
dall'articolo 21 della legge 836 del 1973:
"Art. 21. Al dipendente trasferito spetta un'indennita'
di prima sistemazione nella misura di:
lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente
generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
lire 170 mila al personale con qualifica di direttore
di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;
lire 140 mila al personale con qualifica di segretario
e qualifiche corrispondenti o superiori;
lire 120 mila a tutto il rimanente personale.
L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta alla
meta' per il dipendente senza persone di famiglia
conviventi ed a carico alla data di decorrenza del
provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede
di servizio la famiglia e' corrisposta la meta'
dell'indennita' di prima sistemazione di cui al presente
articolo, salvo la corresponsione dell'altra meta' dopo
l'avvenuto trasferimento della famiglia purche' compiuto
entro un triennio dalla data di decorrenza del
provvedimento di trasferimento.
L'indennita' di prima sistemazione, nelle misure
spettanti ai sensi dei precedenti commi, e' ridotta ad un
terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio,
fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di
indennita' di alloggio.
L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella
misura corrispondente alla qualifica rivestita dal
dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di
trasferimento.
Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima
nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed a militari
di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme
speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento,
il trattamento previsto dalla presente legge per le
trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto
del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma
dell'articolo 19 della presente legge.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di prima
sistemazione, per le qualifiche non indicate vale
l'equiparazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
della presente legge."
"Art. 12. L'indennita' di prima sistemazione di cui al
primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 , e' fissata nella misura di:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente
generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 per tutto il rimanente personale. Le
suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre
mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in
godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico
l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata
dell'importo di cui al comma precedente.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 67. Norme in materia di contrattazione
integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed
integrativi.
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed
un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo
di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265. A decorrere dall'anno 2012 una quota,non
inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140 e successive modificazioni, e` destinata al
potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli
di personale; con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e` stabilito il riparto della predetta quota
tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di
finanza.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 1. Principi di coordinamento e ambito di
riferimento.
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 53, comma
3 , della 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 53. Ente poste italiane
(Omissis).
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un
compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio
universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso
e' forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per
l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sara'
determinato nel contratto di programma da stipulare ai
sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il cui onere non potra' essere superiore a
321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di
euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 250
e relativa tabella, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - (legge finanziaria 2010):
"Art. 2. Disposizioni diverse.
(Omissis).
250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla
contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'
articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'
articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto
fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1
allegato alla presente legge, nella misura massima ivi
prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli
schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse,
pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente
legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme
parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere
competenti per i profili finanziari. La quota delle
disponibilita' del fondo di cui al presente comma non
aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di
euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno
2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e'
destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le
quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
(Omissis)."
"Tabella articolo 2, comma 250 - (importi in milioni di
euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 6. Sgravi contributivi. 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge
(22). Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 585 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) :
"Art. 585. Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto.
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna
categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto
del Ministro della difesa, di cui all' articolo 2217,
restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sono determinati negli importi in euro di
seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 75.022.475,62;
e) per l'anno 2013: 74.943.322,41;
f) per l'anno 2014: 74.867.621,25;
g) per l'anno 2015: 74.787.401,19;
h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante
"Misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione":
"Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 1. Al
fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e
sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria
componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale
di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 32. Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale.
(Omissis).
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le
finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza
stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti
nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione
del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire
17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici
e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari
al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del
Piano e' destinata a interventi volti alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3,comma 33,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"Art. 3. Disposizioni in materia di: Fondi da
ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese
valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme
finali.
(Omissis).
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
"Art. 26. Risorse dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria.
1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4
si provvede nei limiti delle seguenti risorse:
a) istituzione di un apposito fondo che viene
alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro
annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
trasferimento da parte dello Stato e destinate
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A.
Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia
e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo
1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;
b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai
proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette
di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli
introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia.
Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con
destinazione all'implementazione delle attivita' e delle
dotazioni istituzionali;
c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla
rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a
RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene
incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
delle ferrovie.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-bis del
citato decreto-legge n. 457 del 1997:
"Art. 9-bis. Informatizzazione dei servizi marittimi.
1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997
per l'informatica del settore navigazione marittima,
integrato dai successivi piani triennali 1996-1998,
1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del
traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel
rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente
marino ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 21 ottobre 1996,
n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del
Sistema informatizzato del demanio marittimo, e'
autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60
miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente
decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo
all'entrata del bilancio dello Stato perche' sia
riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.
2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si
provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70
miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
39 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti):
"Art. 39. Realizzazione del piano triennale per
l'informatica.
(Omissis).
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione
di un programma di sperimentazione avente la durata di un
anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo
automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed
extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose,
al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in
materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per
l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
(Omissis.).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e
monitoraggio della spesa pubblica - 1. Sono
preselettivamente esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo
il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',
nonche' le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione
scolastica e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed
alla conservazione dei beni culturali.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in
termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione degli interventi
correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato
nella tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti propongono, in sede di
predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il
triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per
la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Le
proposte di riduzione non possono comunque riguardare le
risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito
del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso
fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e
delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini
del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di
cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli
obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai
sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e'
disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.
6. - 21 (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Norme di interpretazione autentica, di
utilizzazione del personale scolastico e trattamento di
fine rapporto.
(Omissis).
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica
puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e
dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente
non superiore a trecento unita', determinato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono
attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui
all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ,
possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del
citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
scolastici nel limite massimo di cento unita'. Alle
associazioni professionali del personale direttivo e
docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonche'
agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalita'
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati
docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento
unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi
comprese quelle presso l'amministrazione scolastica
centrale e periferica, comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori
ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo
trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del
rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici
riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio
prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un
quinquennio. In caso di durata superiore essi sono
assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro
scelta. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
(Omissis.).".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica.
(Omissis).
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a
400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici
con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati):
"Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale. -1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili
si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.".



 
(continuazione)



Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali),
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.
:
"Art. 26. Le disposizioni che regolano la misura del
trattamento di missione e di trasferimento del personale
statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai
segretari comunali.
Il trattamento di missione e di trasferimento del
personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati,
degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere
degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con
ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque
sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui
mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non
puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti
dello Stato di qualifica o categoria parificabili.
I dipendenti statali che compiano missioni per conto
degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche
per conto di privati, conservano il proprio trattamento.
Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualita' di
amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed
istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma
successivo.
Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti
ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo
e' attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della
loro carica, un trattamento di missione stabilito con
deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi
dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non puo'
eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con
qualifica di dirigente generale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 48 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria):
"Art. 48. Riassegnazione di risorse. 1. All'articolo
148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere riassegnate anche nell'esercizio
successivo».
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007,
permangono per l'anno 2008 nelle disponibilita' del fondo
di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di
bilancio numero 1650 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono quantificate le somme da rendere
indisponibili sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno
2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far
fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono
consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra
le contabilita' speciali intestate agli uffici scolastici
provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche
anche di altra provincia.
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' programmi
di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
"Art. 17. Alleanza dei periodi di insegnamento e di
ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita'
didattiche e scientifiche anche in Universita' o Istituti
esteri o internazionali- Al fine di garantire e favorire
una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il
rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il
professore universitario che abbia conseguito la nomina ad
ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore
associato, su sua domanda e sentito il consiglio della
facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad
esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni
di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non piu' di due anni accademici in un
decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente
comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i
docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati
al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di
cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se
trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della
carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto
all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di
studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto
disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
concernenti il collocamento a disposizione del Ministero
degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri
incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di
ricerca o di insegnamento e' utile anche per il
conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati
a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei
Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le
istituzioni internazionali di ricerca possono essere
soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu'
favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o
ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma
possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle
vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli
affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico
ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il
proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con
l'Universita' o l'ente estero o internazionale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed
economico dei professori universitari):
"Art. 10. - Per eccezionali e giustificate ragioni di
studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua
permanenza all'estero, il professore universitario puo'
essere collocato in congedo per la durata di un intero anno
solare.
Il congedo e' accordato dal Ministro, sentita la
Facolta' cui il professore appartiene, e non puo' essere
rinnovato nell'anno successivo.
Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti
commi il professore conserva la sua qualita' di professore
di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e
del trattamento economico.
Il congedo straordinario ed il collocamento in
aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia sono
disposti dal Ministro, su domanda dei professori
interessati corredata del parere del rettore
dell'Universita' o del direttore dell'Istituto superiore di
appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono altresi' disposti con decreto Ministeriale il
congedo e l'aspettativa di cui agli artt. 36 e 67 del
citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed
economico degli assistenti universitari):
"Art. 8. - L'assistente, al quale sia conferito un
incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita'
o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo
senza assegni. In tale posizione egli puo' essere
collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui
l'incarico sia conferito nella stessa Universita' od
Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in
rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il
congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed
all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti
per gli incaricati nella misura e con le norme di cui
all'art. 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27
maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva
l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini
del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi
dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per
l'ufficio di assistente.
L'assistente, qualora i Consigli delle due Facolta'
interessate riconoscano la possibilita' del contemporaneo
esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di
insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1,
comma ultimo del sopracitato R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n.
534, e successive modificazioni.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per
giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica,
concedere all'assistente, sentita la competente Facolta',
un congedo straordinario per la durata di un anno solare,
prorogabile sino a due anni.
Durante tale periodo l'assistente conserva il
trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non
fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura
corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresi',
il trattamento economico in godimento, qualora sia
provvisto di borse di studio o premi.
L'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo
per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di
ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a
cinque anni.
Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente
articolo, e' valutato ai fini della progressione in
carriera.".
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 14 , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche.
(Omissis).
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalita'
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste
dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, comma 8,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
"Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, integrazione salariale e formazione professionale.
(Omissis).
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione
degli interventi di restauro, di recupero e di
valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata
l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione della Regione siciliana, per la
gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso
in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico
capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ; si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10.
L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione
interessata. Gli interventi relativi a programmi approvati
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali per i
quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero
definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31
dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono
riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del
piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra ai
fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con
la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della
stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun
anno i capi degli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolari
delle predette contabilita' speciali, sono tenuti a
comunicare alla Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate le procedure
di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini
della riprogrammazione degli stessi.
Omissis".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237
(Interventi urgenti in favore dell'economia):
"Art. 7. Piano per la realizzazione di interventi nel
settore dei beni culturali - 1. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli
organi centrali e periferici, coordinate dai competenti
uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto
dell'anno che precede quello di riferimento, il piano
annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese
ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli
organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del
piano possono essere presentati progetti ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
145 . Il parere del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla
legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , ed ogni altro prescritto
parere di organi consultivi dello Stato. Il piano puo'
essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi
di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato del
Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte gia'
avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere
gia' espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali.
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste
nel piano, da parte degli organi periferici e degli
istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari
delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto
sulla base del piano e in deroga al limite di cui
all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
, e successive modificazioni. I predetti funzionari
assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in
deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le
relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al
controllo successivo in sede di rendiconto.
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui
beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato
interviene direttamente, sono predisposti, con
l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del
Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di
motivata impossibilita' la predisposizione dei progetti
puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti
universitari o di alta cultura o a professionisti esterni.
I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli
stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli
interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1,
nonche' quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi
precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali
fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal
direttore generale del competente Ufficio centrale per
importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti
dalle vigenti norme. Il predetto limite puo' essere
modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti,
adottati dagli organi periferici e dai direttori generali
relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari
delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in
sede di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero
per i beni culturali e ambientali informano il competente
ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni
dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la
realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio
dei lavori, nonche' non oltre un mese dalla data di
ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente
l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e
delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta
dell'interessato, dal competente dirigente generale,
costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 .
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509 , si applicano anche agli interventi e alle spese non
inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato
il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
145.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12. Fondo sanitario nazionale - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
" Art. 18. Norme finali e transitorie.
(Omissis).
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. I rapporti con il personale sanitario
per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati
con regolamento ministeriale in conformita', per la parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A
decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per
l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti
della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai
bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli
assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in
sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
Omissis.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620, reca "Disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 797 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 797. Trasferimento tra ruoli.
1. Il trasferimento da ruolo a ruolo e' previsto per il
personale militare delle categorie in congedo. Per il
personale in servizio permanente non e' previsto il
trasferimento da ruolo a ruolo.
2. Nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva
l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
3. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo a parita' di
anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato
dall'eta', salvo il caso di militari provenienti dallo
stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza
acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di
eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente
nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra
parita' di anzianita'. Se si riscontra parita' anche
nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu'
anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze
funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione
del personale militare in servizio permanente, il Ministro
della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i
contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio
permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e
specialita', che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i
criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al
transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza
armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito
e' disposto con decreto della Direzione generale per il
personale militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29
marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Indennita' di trasferimento.
1. Al personale volontario coniugato e al personale in
servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale
appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti
d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune
diverso da quello di provenienza, compete una indennita'
mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera
per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta
del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per
cento per il personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennita' di cui al comma 1 compete anche al
personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.".
Si riporta il testo vigente del comma 180 dell'articolo
2 della citata legge 244 del 2007:
"Art. 2.
(Omissis).
180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa
di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni
per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di
euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (Legge finanziaria
1993):
"Art. 4.
(Omissis).
7. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 , nei limiti di lire 1.500 miliardi
nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale
di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290
miliardi a decorrere dal 1994.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 13,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica):
"Art. 4.
(Omissis).
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma
1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per
un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le
stesse finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico nonche' gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge :
"Art. 9.
(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal presente
comma:
"Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio.
(Omissis).
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al
periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche
dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento
delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del
20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per
turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera
b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle aziende medesime, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso
gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo
devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive
camere.".



 
Art. 5
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo 18, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti; (71)
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti; (71)
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale
con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi
prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La
mancata emanazione del predetto decreto direttoriale
comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta
speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in
mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti
di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all' articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941,
n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in
relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995:
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.".

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria):
"6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma
e al comma 7.".
Si riporta il testo dell'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"Art. 22-ter. Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento
1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 18. Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un mese.
Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori
due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2026.".



 
Art. 6
Disposizioni in materia di dismissioni
dei beni immobili pubblici

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o piu' societa', anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprieta' dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle societa'. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le societa' di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Relativamente alle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di societa' partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di societa' di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilita' speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta societa' di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa societa' di gestione del risparmio puo' avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio».
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma puo' essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e' ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.



Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
(Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della citata
legge n. 196 del 2009:
"3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.".
Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° giugno 1994, n. 126.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 134, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
"134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo
10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione
del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non e'
operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi
solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
e da altre SIIQ.".
Si riporta il testo degli articoli da 1 a 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 410:
"Art. 1. Ricognizione del patrimonio immobiliare
pubblico.
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione
della formulazione del conto generale del patrimonio, di
cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n.
94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici
pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e
beni facenti parte del patrimonio indisponibile e
disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del
codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione
del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, ai
sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad
altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello
Stato S.p.A., o dalle societa' da essa controllate,
direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto.
Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con
esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita'
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le
previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma,
previa emanazione dei decreti previsti dal presente
articolo, si applicano a tutte le societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato al momento
dell'alienazione e valorizzazione dei beni.
6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello
Stato Spa ed alle societa' dalla stessa direttamente o
indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformita' alla legge vigente al momento
della loro edificazione. Indipendentemente dalle
alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, possono
procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo
di quella attestante la regolarita' urbanistica ed edilizia
mancante, in continuita' d'uso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova
l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione
allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla
documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la
dichiarazione; b) quando l'opera supera i 450 metri cubi
una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco; c) denuncia in catasto dell'immobile e
documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che
sarebbe stata dovuta in base all'Allegato 1 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le
opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i
medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno
che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non
riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In
nessun caso la dichiarazione sostitutiva potra' valere come
una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi
delle norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente
controllate e' attribuita la stessa facolta', ma la somma
da corrispondere e' pari al triplo di quella sopra
indicata.
6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato spa o delle societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che
siano ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione
degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione degli
enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle
aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli
immobili e quelli peculiari relativi alla loro finalita' di
utilita' pubblica sono parametri di valutazione per la
stima del valore di vendita."
"2. Privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le
societa' possono essere costituite anche con atto
unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze;
non si applicano in tale caso le disposizioni previste
dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di
ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
parlamento ogni 6 mesi, a decorrere dalla data di
costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui
risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1
effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in
piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni
immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I
beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e
degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi
all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un
mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il
collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e
altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti
effettuati da soggetti residenti in Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e raccolti dalle
societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di
cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle
imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad
essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti
di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del
comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti
passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo
3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui
l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al
comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari delle societa' di cui al comma 1. Sono escluse
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le
locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle
disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al
comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al medesimo comma 6."
"3. Modalita' per la cessione degli immobili.
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso
residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a
19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in
atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti
disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti
locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la
proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli
enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni
immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere
ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010):
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 1,commi 1311 e
1312,della citata legge n. 296 del 2006:
"1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale
dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30
luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero,
procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche',
previa analisi comparativa di costi e benefici, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la
dismissione."
"1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari
esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311,
individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite
dell'Agenzia del demanio.".
Si riporta il testo dell'art. 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 80. Commissione per gli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri.
Per l'esame delle questioni relative agli immobili
adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri e'
istituita una Commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica
di cui all'art. 79, la Commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto,
la costruzione, il riattamento, la locazione e
l'arredamento degli immobili all'estero per uffici,
residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o
comunque necessari all'Amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti
dalla Direzione generale del personale e della
amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il
profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e
l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per
acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio
necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la
progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di
bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle
dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia,
il Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La Commissione e' composta di un ambasciatore in
servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale
del personale, dell'ispettore generale del Ministero e
degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari
del Ministero degli affari esteri, del direttore generale
delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere
pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio
civile, di un docente universitario di architettura, di un
docente di arredamento e decorazione dell'Accademia di
belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere
architetto del Ministero e di un rappresentante della
Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di
finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della Commissione e' sostituito in caso
di assenza dal direttore generale del personale.
Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili
adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle
collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante
della Direzione generale delle relazioni culturali o un
rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione e
degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte
da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui
all'art. 79.
La Commissione e' nominata per la durata di tre anni
con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il
presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della
Commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti.
Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione
della Commissione.".



 
Art. 7
Disposizioni in materia
di dismissioni di terreni agricoli

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita' di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.



Riferimenti normativi
Per il riferimento al decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, si veda nelle note all'art. 6.
Per il riferimento al testo dei commi 3, 4 e 5
dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, si
veda nelle note all'art. 6.
Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio
1999, n. 144), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2000, n. 156.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre
1991, n. 292, S.O.



 
Art. 8
Disposizioni in materia di debito pubblico
degli enti territoriali

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:
a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
b) la percentuale annua di riduzione del debito;
c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 6.
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 204. Regole particolari per l'assunzione di
mutui.
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per
l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per
cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.".
Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario), come modificato dalla presente legge:
"L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non
puo' comunque superare il 20 per cento dell'ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate della
regione ed a condizione che gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio
pluriennale della regione stessa.".
Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, e il
secondo comma dell'art. 119, secondo comma, della
Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."
"I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.".
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 7. Mancato rispetto del patto di stabilita'
interno
1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il
patto di stabilita' interno e' riferito al livello della
spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta
giorni successivi, al recupero di detto scostamento a
valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene acquisita. La sanzione non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore
spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza
dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.".



 
Art. 9
Liberalizzazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «struttura paritetica da istituire» sono sostituite dalle seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza».
2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualita' ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;
f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;
g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente:
«32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;
i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;
l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;
m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;
o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente:
«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica
istituita nell'ambito della predetta Conferenza senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.
Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 . Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, verificano la realizzabilita' di
una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data
adeguata pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato anche ai fini della
relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e
poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali; essa e' comunque effettuata prima di procedere
al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In
caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui
al comma 2, l'ente locale non puo' procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del
presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita'
di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto
dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi
2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 900.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per le
riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo
precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo
articolo sono state specificamente costituite, si applica
se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno
2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il
31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di
quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto
2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali, di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E' escluso
dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente
articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto
disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico
regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico
regionale, sono fatti salvi gli affidamenti gia' deliberati
in conformita' all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.".



 
Art. 10
Riforma degli ordini professionali
e societa' tra professionisti

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere complessivamente superiore a tre anni e
potra' essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista e' tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
mancata determinazione consensuale del compenso, quando il
committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.".
Il Titolo V (Delle societa') e il Titolo VI (Delle
societa' cooperative e delle mutue assicuratrici) del libro
V del Codice civile comprendono rispettivamente gli
articoli da 2247 a 2510 e da 2511 a 2548.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 11
Programmazione della ricerca e premialita'

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attivita' proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
 
Art. 12
Fondo nuovi nati

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e
disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere
nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle
famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al
rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche
della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita'
delle garanzie.".



 
Art. 13
Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti
delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
" Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le
risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i
criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
sulla base delle risultanze emerse a seguito della
emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio
2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita'
speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni,
per la successiva erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del
creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, che, ove necessario, nomina un
commissario ad acta con oneri a carico dell'ente
territoriale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti
eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5,
comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
deficit sanitari."
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 210 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria.
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante
le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento
di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che
rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano
le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu'
di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei
confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una
convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere
l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita
istanza del creditore, crediti pro soluto certificati
dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
Si riporta il testo dell'art. 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che
la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo
e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.".



 
Art. 14
Riduzione degli oneri amministrativi
per imprese e cittadini

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal l° gennaio 2012, le societa' a responsabilita' limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma.
10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito:
«Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 43 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 43 Zone a burocrazia zero
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone
a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della
Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di
qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte,
fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di
pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, sono adottati
in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi
provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di
servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono
senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni
dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso
non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti
amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per
quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di
incolumita' pubblica, le amministrazioni che li promuovono
e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i
dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi
provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli atti riguardanti la
pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche
urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste
per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1,
comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative
produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di
presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici
territoriali di governo assicurano assoluta priorita' alle
iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui
insistono le zone di cui al comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
"Art. 7 Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni
dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza
si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il
SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale,
ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma
3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi
ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore, anche su istanza del
soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti
necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta,
concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta
giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di
mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica
l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici
richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli
organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su
richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c)
del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione,
in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia
fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti
da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi,
nonche' per la redazione in formato elettronico delle
domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto,
titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo
svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici
partecipanti alla conferenza di servizi.".
Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere
sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di
un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al
presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 2470, secondo comma, del
codice civile:
"L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.".
Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 24. Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso,
nonche' gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.".
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente.
1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.".
Si riporta il testo dell'art. 2397 del Codice civile,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2397. Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati
due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti
in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico,
scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro.".
Il Capo I del titolo VI del libro V del codice civile
comprende gli articoli da 2511 a 2545 octies-decies.



 
Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 43, 72 e 74
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Testo A), come modificato dalla presente legge:
"Art. 40. (L) Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento"
"Art. 41. (L) Validita' dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e
fatti non soggetti a modificazioni hanno validita'
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di
sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validita' superiore.
2. (Abrogato)."
"Art. 43. (L-R) Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato (L).
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza. (R).
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)"
"Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di
accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1.
Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
dei controlli di cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amminisrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione."
Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 74. (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri
d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di
atti di notorieta'; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di
accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto
ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto
previsto all'articolo 40, comma 02 (L)".
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14. Semplificazione della legislazione.
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa
la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate
).
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo".



 
Art. 16
Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento
in disponibilita' dei dipendenti pubblici

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 17
Semplificazione procedimento distretti turistici

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
citato decreto-legge n. 70 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla
conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del
demanio. Il relativo procedimento si intende concluso
favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione
competente non comunica all'interessato, nel termine di
novanta giorni dall'avvio del procedimento, il
provvedimento di diniego.".



 
Art. 18
Finanziamento di infrastrutture
mediante defiscalizzazione

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 156 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 156. Societa' di progetto (art. 37-quinquies, L.
n. 109/1994).
1. Il bando di gara per l'affidamento di una
concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di
concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'articolo 153. La societa' cosi'
costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la
societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.".
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 27. Liquidazioni e versamenti mensili.
1.
2.
3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo e' computato in
detrazione nel mese successivo.
4. Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
5.".
La direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1020, della
citata legge n. 296 del 2006:
"1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi ompresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non
vi siano specifiche professionalita' interne,» sono
soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in
essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 9-bis, del
citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.".
Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi -Testo post riforma 2004)":
"4. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel
costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga
alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.".



 
Art. 19
Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 682 del Codice
penale:
"Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso
e' vietato nell'interesse militare dello Stato.
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e'
vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto
da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a
euro 309.".
La legge 4 agosto 2008, n. 136 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione
di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla
costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo
2007), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 2008, n.
203, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1026, della
citata legge n. 296 del 2006:
"1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai
finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura
degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e'
concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di
tali investimenti si applicano le disposizioni valide per
il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60
milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di
ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al
contratto di programma 2003-2005.".
Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 dell'Accordo
internazionale del 12 marzo 2007 tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata
del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel:
"Art. 22. Costo e finanziamento dell'intervento.
1. Il «Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire»
stabilisce il costo di riferimento dell'intervento. Esso
corrisponde al costo al netto dell'imposta sul valore
aggiunto:
a) delle prestazioni necessarie alla realizzazione
delle documentazioni per la consultazione delle imprese,
b) delle procedure di gara,
c) della costruzione, della sorveglianza e del
collaudo dei lavori dell'intervento.
2. Il costo di riferimento che costituisce il budget
relativo all'intervento sul quale si impegnano le Parti e'
definito dal «Progetto Definitivo e Avant-Projet Sommaire»,
una volta ottenute le approvazioni necessarie da ciascuna
delle Parti.
3. In base al «Progetto Definitivo e Avant-Projet
Sommaire» valutato positivamente dalla CIG nella seduta del
25 settembre 2006, il costo di riferimento e' stimato in
141,200 Meuro (centoquarantuno milioni e duecento mila
euro) al netto dell'imposta sul valore aggiunto a valori
2002.
4. Ogni modifica del costo di riferimento dell'opera
presentata dal committente delegato per aggiornamento dei
prezzi o secondo le procedure previste dalla normativa
italiana sui lavori pubblici, sia in sede di progettazione
esecutiva che di variante in corso d'opera, deve essere
convalidata dalla CIG.
5. Le due Parti si fanno carico del costo di
riferimento di cui al punto 2 e modificato, se del caso,
come al punto 4 in ragione del 58,35% alla Parte italiana e
in ragione del 41,65% alla Parte francese.".
"Art. 23. Pagamento delle spese.
1. Su proposta della commissione tecnica, la CIG
approva lo scadenziario previsionale di pagamento delle
spese per ciascuna delle due Parti in base al
cronoprogramma previsto di svolgimento dell'intervento ed
in coerenza con il costo di riferimento. La CIG provvede
altresi' all'aggiornamento dello scadenziario in base
all'avanzamento dei lavori dell'intervento.
2. La Parte italiana si fa carico del pagamento dei
lavori relativi alla costruzione del tunnel. In base
all'avanzamento dei lavori, la Parte italiana effettua, ad
inizio di ogni trimestre, i conteggi degli importi che,
come da articolo 22, devono essere ripartiti tra le due
Parti. Essa sottopone tali conteggi alla convalida della
CIG. Il primo conteggio comprende l'importo delle spese che
il committente delegato prevede di sostenere nel primo
trimestre. Ogni successivo conteggio comprende sia
l'importo delle spese che il committente delegato prevede
di sostenere nel trimestre successivo, che, per il
conteggio precedente, l'importo della differenza tra spese
effettivamente sostenute e spese previste. Il pagamento di
tali importi e' effettuato dalla Parte francese in un tempo
non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di
ricezione dei contaggi. Le modalita' di erogazione sono
oggetto di specifico accordo tra le amministrazioni
competenti delle due Parti.".
Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del suddetto
Accordo internazionale del 12 marzo 2007:
"Art. 6. Attribuzione delle attivita' di esercizio, di
manutenzione e di sicurezza del tunnel in servizio.
1. Le Parti, al fine di ottenere l'unicita' funzionale
delle attivita' relative all'esercizio, alla manutenzione e
alla sicurezza del tunnel in servizio, convengono che le
medesime vengano affidate alla Parte italiana. La Parte
italiana designa il gestore unico ai sensi della normativa
nazionale italiana.
2. Le vie di accesso al tunnel in servizio sono gestite
dalle autorita' competenti di ogni Stato. La
responsabilita' del gestore si estende sull'intera
infrastruttura (tunnel in servizio, strada e dotazioni)
all'interno di un perimetro da definire successivamente da
parte della CIG secondo le fasi di esercizio.".
"Art. 8. Ripartizione dei costi di esercizio del tunnel
in servizio.
1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e
alla sicurezza del tunnel nonche' quelli relativi alla
gestione unificata, sono a carico in ragione del 58,35%
della Parte italiana, e in ragione del 41,65% della Parte
francese, secondo le modalita' di cui ai punti seguenti.
Tale ripartizione puo' essere rivista ogni cinque anni in
caso di modifica rilevante della ripartizione del traffico
all'interno del tunnel.
2. Il gestore presenta alla CIG, in base ai costi
unitari risultanti da una analisi dettagliata, i costi
semestrali preventivi relativi alle attivita' di esercizio,
di manutenzione e di sicurezza di cui al punto 1, stabiliti
in conformita' al manuale di gestione.
3. Il gestore presenta alla CIG i resoconti semestrali
dei costi effettivamente sostenuti, applicando i costi
unitari indicati nella previsione dei costi semestrali
approvata dalla CIG.
4. In base ai documenti trasmessi dal gestore che
attestano la realizzazione del servizio, e previa loro
approvazione da parte della CIG, la Parte francese
corrisponde annualmente alla Parte italiana la quota di
partecipazione finanziaria in conformita' al comma 1. Le
modalita' di erogazione sono oggetto di specifico accordo
tra le Amministrazioni competenti delle due Parti.
5. La Parte italiana corrisponde al gestore l'ammontare
totale dei costi di cui al comma 1.".



 
Art. 20
Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in societa' regionali; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e da tasse».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede
in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge
i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
e le procedure previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi
sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1),
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
la costruzione e gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; (74)
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie
funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del
Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni
Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali
Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di
rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse
nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti
concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al
loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' trasferito all'Agenzia, per formarne il
relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie previste per detto
personale a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di
cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del
2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza
sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al
personale trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas
s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2012, ANAS S.p.a.
trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile
risultante al momento della cessione tutte le
partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in societa'
regionali; la cessione e' esente da imposte dirette,
indirette e da tasse.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di
Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo
analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
societa', al fine di assicurare la funzione di organo in
house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato»".



 
Art. 21
Finanziamento opere portuali

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente:
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di cui al comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».
 
Art. 22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time,
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalita' del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalita' di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attivita' lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operativita' del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonche' le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:
a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 773, della
citata legge n. 296 del 2006:
"773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, si veda nelle note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247), come modificato
dalla presente legge:
"4. Ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale e' possibile assumere in
apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano
applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di
licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cui
all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della
medesima legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 68. Obbligo di frequenza di attivita' formative.
1.
2.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440 , per i seguenti importi:
lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per
l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 , si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 , sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 . Le
predette risorse possono essere altresi' destinate al
sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in
atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia
verificata la compatibilita' con le disposizioni previste
dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997 . Alle
finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione,
formazione professionale e apprendistato, secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e
funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono
assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.".
L'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30), abrogato, recava: "Apprendistato
professionalizzante".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 167 del 2011:
"Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere.
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta'
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale
da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonche' la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non puo' comunque essere superiore a
tre anni ovvero cinque per le figure professionali
dell'artigianato individuate dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.".
Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato
dalla presente legge:
" Art. 54. Definizione e campo di applicazione.
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di
lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del
lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i
ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che
siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita'
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di
cui al precedente periodo nonche' quelle con riferimento
alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di
cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni
anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal
presente comma, sono individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 44, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modifiche:
a).
b).
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e
del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il
prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della
lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la
lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione
di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta
una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con
necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore
agli anni tredici o con figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale»;
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il
lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a
tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro
a tempo parziale».".
Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 7 e 8,del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n . 61 (Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla CES):
"7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, i contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto
di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione
in aumento della durata della prestazione lavorativa. I
predetti contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il
datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della
durata della prestazione lavorativa"
"8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi
di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi
stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonche' di modificare la collocazione temporale della
stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno
cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3".
Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo, n. 276 del 2003:
"Art. 46. Norme di modifica al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni.
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a).
b).
c).
d).
e).
f).
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e'
soppresso;
h).
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j).
k).
l) .
m).
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono
soppressi;
o).
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r).
s).
t) .".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto legislativo n . 61 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo
parziale risultante dalla trasformazione si applica la
disciplina di cui al presente decreto legislativo.".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'):
"1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del
Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo
19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare
contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi
comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici
registri, di aziende sanitarie locali, di aziende
ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali
attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti
tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle
lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari
forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione
del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e
lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in
entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario
concentrato, con specifico interesse per i progetti che
prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della
prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il
reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un
periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati
ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di
reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali,
promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle
esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti
possono essere presentati anche da consorzi o associazioni
di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o
costituende, che insistono sullo stesso territorio, e
possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche
nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle
citta'.".
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili):
"1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti
ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.".
Si riporta il testo dell'articolo 11 della gia' citata
legge 12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 11. Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di
un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli articoli
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo'
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di
durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite
al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,
al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo.".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n, 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.".
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 26. Contrattazione aziendale.
1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori
dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o
territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e correlate a
incrementi di produttivita', qualita', redditivita',
innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitivita' aziendale, sono
assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei
lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo,
sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre
2011 alla determinazione del sostegno fiscale e
contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle
risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 201, n. 148:
"Art. 8. Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimita'.
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di
legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso
l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono
realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di
tutti i lavoratori interessati a condizione di essere
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario
relativo alle predette rappresentanze sindacali,
finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei
contratti di lavoro, all'adozione di forme di
partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario,
alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono
riguardare la regolazione delle materie inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione con
riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di
nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione
e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario
ridotto, modulato o flessibile, al regime della
solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta
eccezione per il licenziamento discriminatorio, il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del
bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche
intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le
parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il
personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «e la normativa
regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa
regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di
settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati»;
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) condizioni di lavoro del personale».".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 70 del 2011:
"Art. 2. Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno.
1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica
definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio
per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere
relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la
decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo
2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della
promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito
d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a
tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. In attesa di una estensione coerente con
il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito
di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' articolo
40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, aumentano il numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori
definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi
del numero 18 dell' articolo 2 del predetto Regolamento,
nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e'
concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito
d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui
al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici
mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero
dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto
svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del
predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso
nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei
numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per
lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di
eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a
carico, ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito -
ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto
svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da
almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori
di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni
dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel
caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali siano state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro
il datore di lavoro per condotta antisindacale. (7)
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del
credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso
ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito
dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il
credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui
abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
a una procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori somme
versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione
delle relative sanzioni.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al
precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del
presente credito d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse
nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al
comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi
dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le
aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione
degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su
tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
precedente periodo.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione.
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla
data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni
senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del
lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che rendano pubblici sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante.
f-bis) l'ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.".



 
Art. 23
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma l destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.



Riferimenti normativi
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.



 
Art. 24
Disposizioni per lo sviluppo del settore
dei beni e delle attivita' culturali

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».



Riferimenti normativi
Si riportano i commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e'
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo
massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita'
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai
contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile"
"326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno
l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi
italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione"
"327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun
periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000
per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta"
"328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i
benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore
della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte
dello stesso gruppo societario nonche' di soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile"
"329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327
spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta
successivi"
"330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere
b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso,
superare complessivamente il limite del 49 per cento del
costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
e la partecipazione complessiva agli utili degli associati
non puo' superare il 70 per cento degli utili derivanti
dall'opera filmica"
"331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241"
"332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati
come risorse reperite dal produttore per completare il
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi
da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di produzione della
copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film"
"333. "
"334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero
per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni
possono essere fruite esclusivamente in relazione agli
investimenti realizzati e alle spese sostenute
successivamente alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea"
"335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e
di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per
cento del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
di euro 5.000.000"
"336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e' adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico"
"337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75:
"Art. 1. Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura. - 1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche'
la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Per i riferimenti alla citata legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si veda nelle note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29:
"1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto-legge n. 34 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione del programma di cui al comma 1 e'
autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, mediante l'utilizzazione
di graduatorie in corso di validita', di personale di III
area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro
900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e'
vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di
assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione
di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionali
consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da
destinare all'espletamento di funzioni di tutela del
patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, a valere sulle facolta'
assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per il reclutamento del personale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al
fine di procedere alle assunzioni di personale presso la
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in
corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo
periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale
degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle graduatorie regionali in corso di validita',
applicando in caso di parita' di merito il principio della
minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e'
elaborata anche al fine di consentire ai candidati di
esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I
candidati che non accettano mantengono la collocazione ad
essi spettante nella graduatoria della regione per cui
hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri".



 
Art. 25
Impiego della posta elettronica certificata
nel processo civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato;
d) all'articolo 136:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
3) il quarto comma e' abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice puo' autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato;
h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
d) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo e' premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 125, 133, 134, 136,
170, 176, 183, 250, 366 e 518 del codice di procedura
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte. - Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente [c.p.c. 47, 82, 86],
oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.
Il difensore deve, altresi', indicare l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il
proprio numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata [c.p.c. 163, n. 6].
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale".
"Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della
sentenza. - La sentenza e' resa pubblica mediante deposito
nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne
da' notizia alle parti che si sono costituite."
"Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione
dell'ordinanza. - L'ordinanza e' succintamente motivata. Se
e' pronunciata in udienza e' inserita nel processo verbale
[c.p.c. 126]; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e'
scritta in calce al processo verbale oppure in foglio
separato, munito della data e della sottoscrizione del
giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza
pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescrive la notificazione.
(Abrogato).".
"Art. 136. Comunicazioni. - Il cancelliere, con
biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli
altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia
di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non e'
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica.
(Abrogato).".
"Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento. - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e' costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
notificazione o mediante scambio documentato con
l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del
visto della parte o del procuratore."
"Art. 176. Forma dei provvedimenti. - Tutti i
provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge
disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano
comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono
comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi".
"Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione
della causa. - All'udienza fissata per la prima
comparizione delle parti e la trattazione il giudice
istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del
contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i
provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma,
dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182
e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza
se deve procedersi a norma dell'articolo 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella
eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il
deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia' proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra
parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei
mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole
indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice
provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di
cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante
ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di
prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna
parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato
dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione ai primi nonche'
depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva
di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in
ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al
terzo comma.
(Abrogato).".
"Art. 250. Intimazione ai testimoni. - L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima
ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono
essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
copia dell'atto inviato, attestandone la conformita'
all'originale, e l'avviso di ricevimento".
"Art. 366. Contenuto del ricorso. - Il ricorso deve
contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano,
secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto
separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio,
del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero
non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni
gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di
cassazione.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma,
l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto
sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti
di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso
stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni
tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono
effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo
comma".
"Art. 518. Forma del pignoramento. - L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale
nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492
e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato,
mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di
ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo
139, secondo comma, e consegna loro un avviso
dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di
dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in
cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto
devono essere depositati in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.
L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo
verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a
mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non
e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo
verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a
mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni".
Si riporta il testo degli articoli 173-bis e
173-quinquies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e
compiti dell'esperto. - L'esperto provvede alla redazione
della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini
e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,
con particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di
natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica
del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di
agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la
completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice
quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno quarantacinque giorni prima
dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice,
a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio'
non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta
ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla
relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso
l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti".
"Art. 173-quinquies. Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata
ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma".
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 3, 4 e 5
della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), come
modificato dalla presente legge:
"1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di
procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di
procedura civile e della autorizzazione del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo
7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di
atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a
mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della
posta elettronica certificata salvo che l'autorita'
giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente".
"Art. 3. - 1. Il notificante di cui all'articolo 1
deve:
a) scrivere la relazione di notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione
dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia
al destinatario in piego raccomandato con avviso di
ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la
copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in
calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo
quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di
cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha
preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la
ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il
numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la
sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di
ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con
l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima
dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito
dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di
ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e
il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche
l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello
stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per
tutto quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti
della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta
elettronica certificata solo se l'indirizzo del
destinatario risulta da pubblici elenchi.
Il notificante procede con le modalita' previste
dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in
quanto compatibili, specificando nella relazione di
notificazione il numero di registro cronologico di cui
all'articolo 8".
"Art. 4. - 1. L'avvocato o il procuratore legale,
munito della procura e dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia
civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a
mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante
consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario,
nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o
procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario
di una parte.
2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna
di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi
ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal
caso l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel
cui albo entrambi sono iscritti".
"Art. 5. - 1. Nella notificazione di cui all'articolo 4
l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata
che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato
nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non
puo' essere fatta personalmente al destinatario, l'atto e'
consegnato, nel domicilio risultante al consiglio
dell'ordine in cui il destinatario e' iscritto, a persona
addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia
dell'atto notificato nonche' il registro cronologico di cui
all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale
l'atto e' consegnato e, quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma deve essere
seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla
specificazione delle generalita' e della qualita' rivestita
dal consegnatario.
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese. - 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle
sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per
tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I
libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e
2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le
dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci".



 
Art. 26
Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.



Riferimenti normativi
La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, n. 140, S.O.



 
Art. 27
Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del
contenzioso civile pendente in grado di appello
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 283, 350, 351, 352,
431 e 445-bis del codice di procedura civile, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello. - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione.
Se l'istanza prevista dal comma che precede e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro
250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.".
"Art. 350. Trattazione. - Davanti alla corte di appello
la trattazione dell'appello e' collegiale ma il presidente
del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi
istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale
l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica
la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista
dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia
dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli
proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo
di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti".
"Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. -
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede
con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione.
Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato
al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto
in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in
camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o
davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti
motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o
dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in
camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma,
modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione
sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la
decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire".
"Art. 352. Decisione. - Esaurita l'attivita' prevista
negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a
norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le
conclusioni e dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica a norma
dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Se l'appello e' proposto alla corte di appello,
ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo'
chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al
collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei
termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle
difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al
presidente della corte alla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con
decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi
entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il
relatore.
La discussione e' preceduta dalla relazione della
causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.
Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice,
quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio
delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190
e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse
medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.
Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,
il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo
281-sexies.".
"Art. 431. Esecutorieta' della sentenza. - Le sentenze
che pronunciano condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono
provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della
sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente
puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione
provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro
258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono
soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi.
Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al
sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il
giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la
parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.
L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio.".
"Art. 445-bis. Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio. - Nelle controversie in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e
di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui
circondario risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice
procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni
inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10,
comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita' della domanda di
cui al primo comma.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma
non si e' concluso, assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione dell'istanza di
accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime
devono dichiarare, con atto scritto depositato in
cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede
ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori
udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del
requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non
impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica
di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120
giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di
cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso,
il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal
comma precedente e' inappellabile.".



 
Art. 28
Modifiche in materia di spese di giustizia

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Importi. - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma l e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il contributo dovuto e' di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 600.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Obbligo di pagamento. - 1. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o
propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in
causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne
espressa dichiarazione e a procedere al contestuale
pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato
in base al valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito".



 
Art. 29
Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122
1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «nonche' euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013» e le parole: «in via sperimentale per un triennio» sono soppresse.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 5-bis, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione
dei valori e della cultura della pace e della solidarieta'
internazionale tra le giovani generazioni, e' autorizzata
la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720
per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, nonche'
euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013 per
l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi di
formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a
rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che
da esse promanano e che sono alla base della presenza dei
militari italiani di tutte le componenti operative nelle
missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a
tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze
armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui
al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di
base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della
Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in
particolare nelle missioni internazionali di pace a
salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al
terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni
locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e
ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle
libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e
in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza.
Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale,
serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale
del Ministero della difesa.".



 
Art. 30
Patto di stabilita' interno

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, primo periodo, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;
b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».
4. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter e' abrogato.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 e' abrogato.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo, 1 commi 12 e
12-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dalla presente legge:
" 12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva
applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente
decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e
520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa
per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma
6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998,
n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, per la determinazione delle misure dell'imposta
provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti."
"12-quater.Le disposizioni di cui al comma 12-bis non
trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli
tributari.".
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno: parametri
di virtuosita'
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove
non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri
europei con riferimento all'individuazione delle entrate e
delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto
degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un
maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in
misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e
il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le
vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del
mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il
termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione
della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano
risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati,
a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti
enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata
dei seguenti parametri di virtuosita':
a) a decorrere dall'anno 2013, prioritaria
considerazione della convergenza tra spesa storica e costi
e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c)a decorrere dall'anno 2013, incidenza della spesa del
personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al
numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione
residente, alle funzioni svolte anche attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la
valutazione del predetto parametro tiene conto del suo
valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle
sue variazioni nel corso delle stesse ai fini
dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f)a decorrere dall'anno 2013, tasso di copertura dei
costi dei servizi a domanda individuale per gli enti
locali;
g)a decorrere dall'anno 2013, rapporto tra gli introiti
derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di
contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le
regioni;
h) a decorrere dall'anno 2013, effettiva partecipazione
degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione
fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
l)a decorrere dall'anno 2013, operazione di dismissione
di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa
vigente.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti
territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al
comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi.
2-ter.(Abrogato).
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal
seguente:
«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009».
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al
primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie
2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita
per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui
al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1
commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il
contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno
2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a
statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e
di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per
un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti
che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le predette
riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di
stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del
federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi,
sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle
regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica le misure previste
per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli
anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012
e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6.
7.
8.
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (37), dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al
periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche
dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti
posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita'
interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto
di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e'
soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte
costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli
atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o
preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle
decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentito il Presidente della regione
interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo le procedure di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti
statali in favore degli enti locali, le disposizioni che
prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a
valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite
anche alle risorse spettanti a valere sul fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo
perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio
2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza
dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla
gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle
riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,
purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente,
ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le
Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai
seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti
in favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del
presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti
di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato articolo 27, assicura il conseguimento degli
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4.(Abrogato).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli
utenti nell'ambito della piu' ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra' essere complessivamente superiore a tre anni e
potra' essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito
per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico
professionale prendendo come riferimento le tariffe
professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessita' dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente e' un ente
pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi,
ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe
professionali stabilite con decreto dal Ministro della
Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314».
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente»".



 
Art. 31
Patto di stabilita' interno degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.
6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative a entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di cui al comma 7.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative a entrate registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma I dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dal presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non puo' essere rettificata.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' inserito il seguente: «Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.».
28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.



Riferimenti normativi
Per il testo degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione, si veda nelle note
all'art. 8.
Per il riferimento al testo dell'articolo 20, secondo
comma, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda
nelle note all'art. 30.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2 , del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
«e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base
al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e
per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401:
"5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 50, commi 2 e 6, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c)
ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonche' mediante specifiche intese con le
Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di
osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli
uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi
delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di
basi dati amministrative relative a soggetti costituenti
unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il
Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa
con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei
dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie."
"6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di
intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province
Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) .....;
c) ......".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
maggio 2004, n. 113 (Disposizioni per assicurare la
funzionalita' dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2004, n. 164:
"Art. 1. Per gli interventi straordinari volti
all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di
carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione
urbana della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea
quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un
limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n.
166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare
nell'ambito delle disponibilita' autorizzate dal comma 1 e'
predisposto dal comune di Parma ed approvato , sentita la
regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di
interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il
comune di Parma e i comuni capoluogo delle province
limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
programma integrato contenente gli ulteriori interventi di
adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori
interessati, con particolare riferimento ai collegamenti
con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonche' le
attivita' convegnistiche e istituzionali funzionali
all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
La legge 3 agosto 2009, n. 115 (Riconoscimento della
personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2009, n.
187.
Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
(Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 n.
134.
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010:
"3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si
applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di
stabilita' interno, per un importo corrispondente alle
spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e'
determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla
legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro
per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e'
destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati
dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013,
alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti
servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal
servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a
valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del
patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun
ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi
della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli
enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal
citato articolo 6-quinquies.".
Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
(Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente
legge:
"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. Gli enti locali della
Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «122. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto,
emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti
di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il
medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per
comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari
determinati dall'applicazione della sanzione operata a
valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo
perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione
tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.".
Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
"Art. 24. Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'
articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle
citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta'
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si
applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta'
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo.".
Si riporta il testo degli articoli 82 e 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 82. Indennita'.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo
determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati
dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della
provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunita' montana, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i
componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e'
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'."
"143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo
59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141.".



 
Art. 32
Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
Parte di provvedimento in formato grafico


4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.
6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a l e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.
7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe piu' virtuosa, non puo' essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.
Parte di provvedimento in formato grafico


11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalita' attuative del patto di stabilita' interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
15. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilita' interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
18. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilita' con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.
21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».
24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.
25. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.
26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno.



Riferimenti normativi
Per il testo dell'articolo 117, terzo comma , e 119,
secondo comma, della Costituzione, si veda nelle note
all'art. 8.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011
(Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita'
interna per il 2011, per le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano e prospetti di rilevazione):
"Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli
adempimenti del patto di stabilita' interno relative
all'anno 2011 e gli elementi informativi utili per la
finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 144, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, con i tempi, le modalita' e i
prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31
marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA,
via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011,
secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato
B al presente decreto. La certificazione e' spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del
rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal
timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che
si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 1, comma
135, della legge n. 220 del 2010, di rideterminare il
proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente
riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo
programmatico di competenza relativo alle spese compensate
e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi
nel triennio 2011-2013, unitamente agli elementi
informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi
obiettivi, con le modalita' ed il prospetto definiti
dall'allegato A al presente decreto.
4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli
obiettivi di cui al comma 3, e' spedita entro il 31 luglio
dell'anno con riferimento al quale si chiede la
compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai
fini della verifica del rispetto del termine di invio, la
data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.
5. Gli allegati al presente decreto possono essere
aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a
seguito di successivi interventi normativi volti a
modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 135, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa
possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso
una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni
di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri
finanziari diversi, alla spesa di personale, ai
trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e
private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla
produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture calcolati con riferimento alla media
dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il
31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli
esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo
programmatico di competenza relativo alle spese compensate
e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese non compensate, unitamente agli elementi informativi
necessari a verificare le modalita' di calcolo degli
obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la
certificazione dei risultati del patto di stabilita'
interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del
proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al
comma 144.".
Si riporta il testo dell'articolo 20, commi da 1 a 5,
del citato decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111:
"Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno: parametri
di virtuosita'
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove
non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri
europei con riferimento all'individuazione delle entrate e
delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto
degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un
maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in
misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e
il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le
vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del
mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il
termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione
della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano
risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati,
a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti
enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri
di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra
spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa
corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte
anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene
conto del suo valore all'inizio della legislatura o
consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse
ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
e i tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali
all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni
societarie nel rispetto della normativa vigente.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti
territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al
comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un
coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel
miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni
rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui
al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal
seguente:
«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009».
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al
primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie
2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita
per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui
al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1
commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per
l'anno 2012 e' ridotto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti
negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di
stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del
federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi,
sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle
regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica le misure previste
per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli
anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012
e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Commi da 6 a 17-bis (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 85 del 2010:
" Art. 9. Disposizioni finali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' e altri
adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto
sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il
Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per
le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti
con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita', per
ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario
successivo alla data del trasferimento, le risorse a
qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali
contestualmente e in misura pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli
3 e 7.
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si
applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di
stabilita' interno, per un importo corrispondente alle
spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e'
determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni
immobili di cui al presente decreto legislativo, e'
assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione
delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e
finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle
funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da
evitare ogni duplicazione di funzioni.
5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed
ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del
patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del
presente decreto nonche' quelle derivanti dalla eventuale
cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni
siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale
per un ammontare pari al settantacinque per cento delle
stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione
del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o
comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento. La residua quota del venticinque per cento e'
destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le
Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo,
sono definite le modalita' di applicazione del presente
comma. Ciascuna Regione o ente locale puo' procedere
all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del
presente decreto legislativo previa attestazione della
congruita' del valore del bene da parte dell'Agenzia del
demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le
rispettive competenze. L'attestazione e' resa entro il
termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.
6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo e'
comunque assicurato il rispetto di quanto previsto
dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 3, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64:
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono
emanate di concerto, relativamente agli aspetti di
carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, il Presidente della regione interessata dagli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora
il bilancio della regione non rechi le disponibilita'
finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti
all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri
conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite
alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto
alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le
maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del
presente comma si applica anche per la copertura degli
oneri derivanti dal differimento dei termini per i
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma
5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 9. Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale
1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni,
in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009,
in relazione ai principi di territorialita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge
n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante
dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi
propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai
principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le
modalita' di condivisione degli oneri di gestione della
predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate
con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione
ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da
istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di
monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse
puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti
collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i
criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione
della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad
evidenza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 138 del 2011:
"Art. 5. Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla
legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro
per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e'
destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati
dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013,
alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti
servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal
servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a
valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del
patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun
ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi
della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli
enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal
citato articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei
territori della regione Basilicata nel periodo dal 18
febbraio al 1° marzo 2011, per i quali e' stato dichiarato
lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, e relative al
potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria
entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato.
L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.".
Si riporta il testo dell'articolo 6-sexies del citato
decreto legge n. 112 del 2008:
"Art. 6-sexies Ricognizione delle risorse per la
programmazione unitaria
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione
statale e regionale ed in particolare per garantire
l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo
delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti
originariamente finanziati con fonti di finanziamento
diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei
programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a
carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di
cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in
particolare individuando le risorse che non siano state
impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e
alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei
Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita'
per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse
impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e
comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico e previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che
definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri
per la selezione e le modalita' di attuazione degli
interventi che consentano di assicurare la qualita' della
spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante
procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento
delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto
del vincolo delle precedenti assegnazioni alle
amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'
articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua
gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo
economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali,
con priorita' per gli interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello
nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza
strategica ai fini della competitivita' e della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma
precedente ed assume con propria deliberazione gli atti
necessari alla riprogrammazione delle risorse e
all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da
parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al
periodo precedente e' trasmessa al Parlamento, ai fini
dell'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione
delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con
le singole regioni interessate la stipula delle intese
istituzionali di programma di cui all' articolo 2, comma
203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, per individuare il programma
degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con
le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale
per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese
saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma
precedente costituiscono lo strumento di attuazione di
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del
presente decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto-legge n. 138 del 2001:
"Art. 5-bis. Sviluppo delle regioni dell'obiettivo
convergenza e realizzazione del Piano Sud
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure
finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo
convergenza e l'attuazione delle finalita' del Piano per il
Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la spesa in termini di competenza e di
cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette
regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei
fondi comunitari a finalita' strutturale, nonche' sulle
risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1,
commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel
rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti
finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da
adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti
i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti
regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni
caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge
per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno di riferimento.".
Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166 :
"Art. 19-bis. Perseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' e crescita e coordinamento informativo,
statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci
delle amministrazioni regionali e locali
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al
patto di stabilita' e crescita, per assicurare il
coordinamento informativo, statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di
cui all' articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per
l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all' articolo 4 della citata
legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni,
nonche' agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai
rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati
secondo lo schema di classificazione di cui all'Allegato 1
al presente decreto. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi
agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il
medesimo schema di classificazione.
2. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto
l'anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al
bilancio degli enti locali recano anche le sezioni
riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le
esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del
Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201
del 31 agosto 2009, recante le modalita' relative alle
certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008
delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di
comuni e delle comunita' montane, e dai successivi decreti.
I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal
Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica
di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. All' articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge
5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Contestualmente
all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il
Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle
Camere, entro il 30 giugno 2010».".
Si riporta il testo dell' articolo 14, comma 1, del
decreto legge n. 78 del 2010:
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
Commi da 2 a 33-quater (Omissis). ".
Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda nelle note all'art. 13.
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 138 a
143, della citata legge n. 220 del 2010:
"138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le
regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
regionali delle autonomie locali.
139. A decorrere dall'anno 2011, la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio
territorio a peggiorare il loro saldo programmatico,
migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico
per lo stesso importo.
140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun
anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel
corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli
enti locali del proprio territorio, integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni
regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo
obiettivo annuale del patto di stabilita' interno,
determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede
di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica
altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con
riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il
termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011.
143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi
dei commi 138 e 139 e' autorizzato, nel limite del triplo
delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari
degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme
alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni
sottostanti gia' contratte ovvero non si tratti di somme
relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le
quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi
fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente
periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita' interno, solo per spese di investimento e del
loro utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione
statale che ha erogato le somme.".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Mancato rispetto del patto di stabilita'
interno
1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il
patto di stabilita' interno e' riferito al livello della
spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta
giorni successivi, al recupero di detto scostamento a
valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene acquisita. La sanzione non si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita` interno sia determinato dalla maggiore
spesa per interventi realizzati con la quota di
finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del
calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di
manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche´, in
caso di mancato rispetto del patto di stabilita` nel
triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati
finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi
programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza
dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e seguenti.
5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «122. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto,
emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti
di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il
medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per
comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari
determinati dall'applicazione della sanzione operata a
valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo
perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno. Lo schema di decreto di cui al primo
periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione
tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.»".



 
Art. 33
Disposizioni diverse

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e', fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.
7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.
9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, e' stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.
13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire all'anno 2011.
14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
15. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.
16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.
17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
18. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.
19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
24. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.
26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40 per cento.
29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e' disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.
31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e' approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma l, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
36. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo l, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intendono cosi' ridefinite:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresi' eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.
38. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies. Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della
citata legge n. 220 del 2010:
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.".
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3-quater,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e'
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 10, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto
dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio
successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei
Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio
precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi
del personale, al fondo occupazione, al fondo opere
strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
citato decreto-legge n. 282 del 2004:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 13, della
citata legge n. 220 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori
entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
"Art. 15 .Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia.
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole
e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e
di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. (Omissis)."
Si riporta il testo dell'articolo 55, comma 1, del
citato decreto- legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 55. Disposizioni finanziarie.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' differito, nei limiti stabiliti con lo stesso
decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo
d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono
l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal
presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono
derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 3.050
milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto - legge 25 marzo 2010, n. 40
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73:
"4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo
7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell'8 giugno 2010, reca: "Finalita' e soggetti ai quali
puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario
2010".
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art.. 26. Contrattazione aziendale
1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori
dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o
territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e correlate a
incrementi di produttivita', qualita', redditivita',
innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini
del miglioramento della competitivita' aziendale, compresi
i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede
entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno
fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita'
ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.".
Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
"Art. 2. Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008,
sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo
complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello
aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
fiscali e della determinazione della situazione economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno
natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e'
soppressa.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
citato decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, come
modificato dalla presente legge:
"3. Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di
reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via
sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali. La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale":
"67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al
triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a)."
"68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con
gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche
della contrattazione di secondo livello aziendale e
territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la
partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma
dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010
e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in
ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di
finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico
incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 635, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
"635. Al fine di dare il necessario sostegno alla
funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito
del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno
2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali
di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole dell'infanzia.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 47, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2009) :
"47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in
materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione
alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla
realizzazione delle misure relative al programma di
interventi in materia di istruzione.".
La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non
statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1240, della
citata legge, n. 296 del 2006 :
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze."
Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 74 e 75,
del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125:
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 30, della
citata legge n. 220 del 2010:
"30. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui
al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate alla concessione, in deroga alla normativa
vigente, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo
precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del
40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti
di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel
caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego,
anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori
in deroga.".
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160:
"3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e' subordinata al
conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
di almeno novanta giorni alla data della richiesta del
trattamento.".
Si riporta il testo dell' articolo 16, comma 1, della
citata legge n. 223 del 1991:
"1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle
edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno
dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto
di lavoro a carattere continuativo e comunque non a
termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi
dell'articolo 7.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995, si veda nelle note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i soggetti
titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.".
Si riporta il testo dell'articolo 7-ter, commi 3 e 7,
del citato decreto-legge n. 5 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
"3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con
richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i
relativi trattamenti sulla base della domanda corredata
dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco
dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con
riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro
delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda
deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via
telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo
Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS
le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base
di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi
e di rendicontazione della spesa."
"7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza
esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012 di ammortizzatori sociali in
deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell'attivita' o per intervento di procedura
concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di
cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al
lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento di
sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato
attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del
1991. L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di
sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.".

Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 7 a 16,
del citato decreto- legge n. 185 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
"7. Fermo restando che il riconoscimento del
trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il
sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I
contratti e gli accordi interconfederali collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e
di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010 , 2011 e 2012,
volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto
di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al
trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all' articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate
ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonche'
con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell' articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai
sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla
concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle
societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 84 del 1994, e successive
modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma,
con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e'
riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero
massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero
delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono
destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del
Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a 8,
del citato decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
1. Al fine di incentivare la conservazione e la
valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori
percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati
dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o
riqualificazione che possono includere attivita' produttiva
connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore
nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di
uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali stipulato
dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo
relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20
milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto
particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli
interventi di politica attiva a valere sulle risorse
all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del
12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS
anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4
.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge.
4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo
nel Fondo di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come modificato dall' articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le
finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire
dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del
predetto Fondo come stabilito dall' articolo 2, comma 36,
ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce modalita', termini e
condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40,
come modificato dall' articolo 20-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi
della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80
milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo
tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo
le linee guida definite nel decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al
periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai
sensi dello stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti
periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di
sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 , 2011e
2012, al lavoratore gia' percettore del trattamento di
cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in
cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di
lavoro autonomo, per avviare un'attivita'
autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in
cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e'
liquidato il relativo trattamento per un numero di
mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite.
In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale
a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di
procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il
lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso
in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui
all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, il trattamento di mobilita' per dodici mesi al
massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da 131 a 134
e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2010):
"131. Dopo il comma 2-bis dell' articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai
beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito
non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali,
che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che
preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore
di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle
mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione
figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010.
133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari
alla differenza tra il contributo accreditato nelle
mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio
spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma
132. Tale beneficio e' concesso a domanda nel limite di 40
milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le modalita' di attuazione del presente comma.
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall' articolo 8, comma 2, e dall'
articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010,
ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che
abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della
riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n.
223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in
mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2010."
"151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite
di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano
effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di
personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da
assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi
dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari
dell'indennita' di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
dell'indennita' di cui all' articolo 9 della legge 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al
lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e
con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di
sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato,
a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del
1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.".
Si riporta l'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui
al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della predetta sospensione sono effettuati
entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto
della sospensione disposta dall' articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.
3780, e dall' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene,
senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della predetta sospensione sono effettuati
entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30
giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'
articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'
articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.".
Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), e' pubblicato nella G.U. 29 novembre 1995,
n. 279:
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo : euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri ;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri ;
Oli da gas o gasolio :
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri ;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg. ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
per mille kg. ;
Gas naturale :
per autotrazione: lire zero ;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc ;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote :
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro ;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro .
TABACCHI LAVORATI
Sigari e sigaretti: 23,0%;
Sigarette: 58,5%;
Tabacco da fumo: 56,0%;
Tabacco da fiuto: 24,78%;
Tabacco da masticare: 24,78%.
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini - 0,0103
Bossoli - 0,0103
Familiari - 0,0083
Cucina - 0,0114
Maxi-box - 0,0083
Svedesi - 0,0170
Minerva - 0,0165
Controvento - 0,0341
Fiammiferone - 0,0501
Caminetto - 0,090
KM Carezza - 0,0083
KM Casa - 0,0083
KM Superlungo - 0,0114
KM Jolly - 0,0062
KM Europa - 0,0165
KM Super Mini - 0,0170
KM Carezza Mini - 0,0170
KM Camino - 0,0501
KM Camino Maxi - 0,090
KM Jumbo - 0,090
Lampo - 0,0170
Flip - 0,0165
Fiammata - 0,0501
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata :
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh .
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.".
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n, 517 (Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419):
"Art. 8. Norme transitorie e finali
1. Alle universita' non statali che gestiscono
direttamente policlinici universitari si applica per
analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve
le particolari forme di autonomia statutaria ad esse
spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti
operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere
derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.".
Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 6, del
citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"6. Per la specificita' che assume la struttura
indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario
nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificita' ed innovativita'
dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della
medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso
di 50 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio
2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all' articolo
79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50
milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da:
«, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono
soppresse.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 26-ter, del
citato decreto- legge n. 138 del 2011:
"26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40,
quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.".
La Legge 23 settembre 1993, n. 379 (Concessione di un
contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi,
con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la
formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo
ricerca, formazione, orientamento professionale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1993, n.
228.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89, della
citata legge n. 220 del 2010:
"89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 149 del 2011:
"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti
registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza
dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La
sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.".
Si riporta il testo all'articolo 2, comma 3, del citato
decreto legge n. 194 del 2009:
"3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 34
Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione carburanti

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.
4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 53. Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti
con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di
attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma
1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita;]
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del
citato decreto legge n. 225 del 2010, come modificato dalla
presente legge::
"5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo
di imposta 2011. I soggetti di cui al primo periodo nella
determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di
imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui al primo periodo."
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 504
del 1995, si veda nelle note all'art. 33.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 154, della
citata legge n. 662 del 1996:
"154. La misura massima dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a
lire 50 a litro. L'operativita' di eventuali aumenti
erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione e'
limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario,
alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita'):
"2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto- legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche'
sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16:
"Art. 5. Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002 (16), l'aliquota prevista nell'allegato I al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.".



 
Art. 35
Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei prece denti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, e
dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 196 del
2009:
"Art. 11. Manovra di finanza pubblica
(Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge."
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
(Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.".



 
Art. 36
Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
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