Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011 |
Approvazione della modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio-Rischio idraulico relativo al fiume Arno. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali; Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani 4 di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»; Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989; Visto l'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»; Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno (in seguito Piano stralcio rischio idraulico); Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2008, recante l'approvazione di modifiche al Piano stralcio rischio idraulico, adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno; Considerato che con deliberazione n. 208 del 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica delle norme n. 2 e n. 3 del Piano e che l'avviso di adozione del suddetto progetto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31 maggio 2010; Considerato, altresi', che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo, l'Autorita' di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, rispettivamente con nota n. prot. A00GRT/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010 e n. prot. 0152063 del 29 settembre 2010; Vista, quindi, la deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica delle norma n. 2 e n. 3; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
E' approvata la modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio Rischio Idraulico, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2010, consistente nel sostituire nella norma n. 2 parte I - Vincolo di non edificabilita' (aree A) e nella norma n. 3 parte I - Vincolo di salvaguardia (aree B) l'ultimo periodo «Ogni modifica e variazione necessaria e' approvata dal Comitato Istituzionale» con i seguenti: «Ogni modifica e variazione necessaria e' approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica. Al fine di garantire la massima pubblicita' alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorita' e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorita', e' trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorita' di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorita'. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, e' soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale. La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale». L'Autorita' di bacino del fiume Arno e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto. |
| Art. 2
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 maggio 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 333 |
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