Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 novembre 2011
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2012.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. l-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente Unico;
Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2010, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;
Visto l'art 37, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE;
Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa il rinnovo della riserva di capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;
Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacita' di transito bidirezionale pari a 150 MW di energia elettrica a valere sulla capacita' di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;
Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato meccanismo;
Vista la nota della Repubblica di San Marino - Segreteria di Stato per il turismo, sport, programmazione economica e rapporti con la A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del 4 ottobre 2010, con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacita' di trasposto di energia elettrica sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero nell'ambito dell'«Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino (RSM) e con il Governo italiano in materia di cooperazione economica» sottoscritto il 31 marzo 2009;
Vista la lettera di Terna S.p.a. del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacita' d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della societa' Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito: CASC-EU);
Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacita' di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacita' massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
Vista la lettera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 7 settembre 2011 prot. n. 0017940 con cui si comunica che sono in corso di approvazione nuove regole per l'allocazione della capacita' transfrontaliera applicabili nelle regioni europee Centro-Sud, armonizzate con i paesi delle regioni Centro-Ovest Europa e valevoli a partire da gennaio 2012;
Considerata l'entrata in esercizio, nel 2009, delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;
Considerata l'entrata in esercizio, nel 2012 della linea di interconnessione con l'Austria, Tarvisio-Arnoldstein, esentata per un ammontare massimo complessivo di 150 MW;
Considerato che dal 10 novembre 2010 Terna e' entrata a far parte della societa' CASC-CWE insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n. 714/2009;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
Considerato che a partire dal gennaio 201 l sulla frontiera italo-slovena e' operativo il progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;
Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacita' annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' delegata da Terna alla societa' CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2011 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, dare attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano e, pertanto, confermare i valori della capacita' di interconnessione riservati per il transito dell'energia elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi;
Ritenuto necessario ottemperare agli accordi assunti con lo Stato Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Pesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 10 novembre 2011 - PAS 24/11;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione congiunta e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;
Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiere settentrionali sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
Gestore dei mercati energetici e' la societa' Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME);
gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;
mercato elettrico e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
proventi delle assegnazioni sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla interconnessione;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
Stato confinante e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Servizio di tutela e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007;
Servizio di salvaguardia e' il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007;
zona di mercato e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
 
Art. 2
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;
c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;
d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
a) la definizione per l'anno 2012 delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;
c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli, in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera e' effettuata dalla CASC-EU, secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di quanto stabilito nel Memorandum of Understanding del 19 maggio 2010, sulla base delle regole per l'allocazione della capacita' transfrontaliera predisposte dai gestori di rete citate nelle premesse;
b) laddove possibile l'assegnazione puo' avvenire anche attraverso il meccanismo di Market Coupling;
c) nel caso delle capacita' infragiornaliere, qualora possibile, l'assegnazione puo' avvenire anche sulla base di regole specifiche e di durata limitata nel tempo che consentano tuttavia il rispetto delle norme comunitarie in materia;
d) i proventi delle procedure di cui alle lettere a) e b), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
5. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.
 
Art. 3
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
per l'anno 2012

1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2012 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile nel 2012 sulla frontiera elettrica con l'Austria e' corrispondente alla capacita' di trasporto garantita da Terna, comprensiva della capacita' relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein, in considerazione delle modalita' di allocazione di detta capacita' disciplinate dai decreti n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M.
3. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal I gennaio 2012 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto:
a) della capacita' relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007;
b) della capacita' della linea Mendrisio-Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/2/2008;
c) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla societa' Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;
delle riserve di cui all'art. 4.
4. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacita' di trasporto garantita sulla rete.
 
Art. 4
Assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2012
in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano, assegna per l'anno 2012 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una riserva sulla capacita' di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2012 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societa' Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
 
Art. 5
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Romani
 
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