IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2009 con il Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale; Considerato che il citato laboratorio, con nota del 19 ottobre 2011, comunica di aver variato la denominazione e la sede; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Ritenuta la necessita' di variare la denominazione del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 dicembre 2008;
Decreta: Articolo unico
La denominazione e la sede del Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 sono modificate in: Agro.Biolab Laboratory S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), S.P. 240 km 13,8. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |