Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2011
Rettifica del decreto 15 giugno 2011 recante modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la richiesta presentata dalla regione Piemonte per conto del consorzio di tutela e valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, intesa a ottenere la rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 8 luglio 2011 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», al fine di prevedere un periodo di adeguamento dei vigneti nonche' la rettifica dell'art. 2 del citato disciplinare di produzione dei vini intesa a meglio precisare la base ampelografia delle tipologie rosso, rosso novello, rosato e rosato spumante e la rettifica dell'art. 3 del citato disciplinare relativamente alla correzione del nome di un comune.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle richieste del consorzio sopra indicato;
Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere alla rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011, concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese», e degli articoli 2 e 3 del citato disciplinare;

Decreta:

Art. 1

A titolo di rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 8 luglio 2011, l'art. 2 e' integrato con il seguente comma 2 :
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Canavese» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Canavese», di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1996 e successive modifiche, purche' adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.».
 
Art. 2

A titolo di rettifica, l'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» annesso al decreto ministeriale 15 giugno 2011, e' sostituito per intero dal seguente testo:
«Art. 2. - 1. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione e' riservata ai vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglia'), Bonarda, Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
2. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione e' riservata al vino bianco e bianco spumante ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
100% Erbaluce.
3. La denominazione di origine controllata «Canavese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo
Barbera
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.»
 
Art. 3

1. A titolo di rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» annesso al sopracitato decreto ministeriale 15 giugno 2011, nell'elenco dei comuni della provincia di Torino compresi nella zona di produzione delle uve, il nome «Borgiafio» e' sostituito con il nome «Borgiallo» .
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
Vaccari
 
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