Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 novembre 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61; Vista la domanda presentata dalla organizzazione di categoria coldiretti Sardegna, per il tramite della regione autonoma Sardegna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2011; Viste le istanze e controdeduzioni avverso la citata proposta di disciplinare pervenute, nei termini e nei modi previsti, dal consorzio tutela vini Sardegna, dalla cantina sociale il Nuraghe Dolianova e dalla cantina Ogliastra, riguardo alle disposizioni relative alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata ed all'uso di taluni recipienti e chiusure; Visto il parere espresso dalla regione autonoma Sardegna con nota 5 ottobre 2011 in merito alla definizione delle citate istanze e controdeduzioni; Visto il parere del predetto comitato, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed con il quale sono state rigettate le controdeduzioni avverso alle disposizioni relative alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, mentre sono state accolte le richieste per consentire l'uso di contenitori alternativi al vetro nonche' talune chiusure, nel rispetto della normativa vigente; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. Le scorte di vino della DOC «Vermentino di Sardegna», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. 3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2011
Il direttore generale ad interim Vaccari |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA«VERMENTINO DI SARDEGNA» Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Vermentino di Sardegna»; «Vermentino di Sardegna» - Frizzante; «Vermentino di Sardegna» - Spumante;
Art. 2. Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: minimo 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata, calcolata sul sesto di impianto. I terreni, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro non dovra' superare le 16 tonnellate in coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'intera superficie coperta dalla vite. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Fermi restando i limiti di resa uva/vino, l'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata ma puo' confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, e' consentito, ai sensi del reg. CE n. 607/2009, art. 6, paragrafo 4, ultimo capoverso, che le operazioni di elaborazione ed imbottigliamento delle tipologie Spumante e Frizzante, siano effettuate anche al di fuori della regione Sardegna. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vermentino di Sardegna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata, ma puo' essere qualificata con la Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Vermentino di Sardegna»: colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini; odore: caratteristico delicato e gradevole; sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, fruttato, fresco, sapido, con leggero retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5% ; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Vermentino di Sardegna» Frizzante: spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini; odore: gradevole, fruttato, caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, frizzante; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Vermentino di Sardegna» Spumante: spuma: intensa fine e persistente; colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini; odore: caratteristico, delicato e gradevole; sapore: da brut nature a demi - sec, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, di cui almeno 10 svolti; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. E' facolta' del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» destinati al consumo, ad esclusione dei vini frizzanti e spumanti, deve figurare l'annata di produzione delle uve. Per i vini «Vermentino di Sardegna» e «Vermentino di Sardegna» Frizzante e' obbligatorio, qualora ne abbiano le caratteristiche, riportare l'indicazione del termine amabile.
Art. 8. Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' inferiore o uguale a litri 1,5 chiuse con tappo di sughero o in alternativa con le altre chiusure previste dalle attuali norme in vigore ad esclusione del «tappo a corona». E' altresi' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a due litri. Per il vino «Vermentino di Sardegna» Spumante non e' consentito l'uso del tappo a fungo in plastica, ad eccezione delle bottiglie con capacita' uguale o inferiore a litri 0,375. |
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