Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Vista l'istanza presentata, nei termini e nei modi previsti, congiuntamente dalla Ditta Meloni di Selargius (CA), ed altre Ditte, avverso la proposta di disciplinare sopra citato, intesa ad inserire nello stesso disciplinare la possibilita' di indicare in etichetta il nome dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, con il quale ha respinto la predetta istanza ed ha confermato la proposta di disciplinare formulata nella riunione del 23 e 24 e giugno 2011, con la presenza del funzionario della Regione Sardegna, cosi' come pubblicata nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entro in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012-2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della indicazione geografica tipica in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

1. titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica
«Isola dei Nuraghi»

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie:
«Isola dei Nuraghi» bianco, anche nelle tipologie frizzante, spumante, da uve stramature, passito;
«Isola dei Nuraghi» rosso, anche nelle tipologie frizzante, spumante, novello, da uve stramature, passito;
«Isola dei Nuraghi» rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

Art. 2.

I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
I vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con 22 aprile 2011, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sardegna.

Art. 4.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato, a tonnellate 19 per la tipologia bianco, a tonnellate 15 per le tipologie passito e da uve stramature (limite gia' comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi;
10% per gli spumanti;
15% per i vini da uve stramature (dopo l'appassimento);
10% per i vini passiti.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione puo' consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione dei vini da uve stramature e dei vini passiti per i quali la resa massima dell'uva in vino finito, con riferimento all'uva fresca, non deve essere superiore rispettivamente al 60% e al 50%.

Art. 6.

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono possedere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:
«Isola dei Nuraghi» Bianco: 10%;
«Isola dei Nuraghi» Rosso: 11%;
«Isola dei Nuraghi» Rosato: 10,5%;
«Isola dei Nuraghi» Novello: 11%;
«Isola dei Nuraghi» Frizzante: 10,5%;
«Isola dei Nuraghi» Spumante: 10,5%;
«Isola dei Nuraghi» da uve stramature 15% di cui almeno 12% svolti;
«Isola dei Nuraghi» Passito: 16% di cui almeno 9 % svolti.

Art. 7.

Alla Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» puo' essere usata come ricaduta per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti iscritti negli schedari viticoli e coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» abbiano i requisiti previsti dal presente disciplinare.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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