Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 novembre 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari»; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», approvato con D.P.R. 11 maggio 1987 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, la denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. |
| Art. 5
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NURAGUS DI CAGLIARI».
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata "Nuragus di Cagliari" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Nuragus di Cagliari" "Nuragus di Cagliari" frizzante.
Art. 2.
Base ampelografia
1. I vini a denominazione di origine controllata "Nuragus di Cagliari" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nuragus: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15 % idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini DOC "Nuragus di Cagliari", devono essere prodotti nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni nelle rispettive province: Provincia di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donori', Elmas, Escolca, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis, Orroli, Ortacesus, Nuragus, Nurallao, Nurri, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Provincia Carbonia Iglesias: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio. Provincia Medio Campidano Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. Provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni', Bonarcado Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Genoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire l'ottenimento di uve e vini aventi le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi per ettaro. 3. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle rispettive uve destinate alla vinificazione dei vini di cui all'articolo 1, sono i seguenti: "Nuragus di Cagliari" - 16 t/ha - 10 % vol "Nuragus di Cagliari" frizzante - 16 t/ha - 9 % vol. Eventuali eccedenze di produzione, nel limite massimo del 20%, non avranno diritto alla DOC .
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia frizzante siano effettuate all'interno della regione Sardegna. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 3. La resa massima dell'uva in vino DOC pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOC. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. 4. E' consentita la correzione dei mosti e/o dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1.I vini di cui all'articolo 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Nuragus di Cagliari" - colore: dal giallo paglierino tenue a giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli; - odore: caratteristico, delicato e gradevole; - sapore: dal secco all'amabile, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %; - acidita' totale minima: 4 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l. "Nuragus di Cagliari"frizzante - spuma: fine ed evanescente - colore: paglierino tenue, talvolta con leggeri riflessi verdognoli; - odore: vinoso, gradevole; - sapore: dal secco all'amabile, armonico, leggermente acidulo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari. 2. E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'articolo 1, il nome geografico "Sardegna", cosi' come previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2001. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 4. Con l'esclusione della tipologia frizzante e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. E' consentito secondo le normative vigenti il confezionamento in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a due litri. |
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