Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 luglio 2011, n. 189
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998, con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;
Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualita' di ente gestore, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto;
Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2004, di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;
Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre in qualita' di ente gestore dell'area marina protetta, e la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta;
Vista l'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e riportata nella relazione del 10 luglio 2007, sulla proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall'ente gestore, con la quale si ravvisa la necessita' di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta Cinque Terre, espressi:
dal Comune di Riomaggiore con deliberazione del Consiglio n. 3 del 31 marzo 2008;
dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio n. 14 del 29 febbraio 2008;
dal Comune di Monterosso al mare con deliberazione del Consiglio n. 13 del 31 marzo 2008;
dal Comune di Vernazza con deliberazione del Consiglio n. 9 del 31 marzo 2008;
dalla Provincia della Spezia con nota n. 69188 del 10 dicembre 2008;
dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n. 658 del 13 giugno 2008;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre con delibera n. 155 del 13 novembre 2007, con la quale, su richiesta degli enti locali, si e' espresso parere negativo sulla modifica della zonazione della Zona A di Punta Mesco;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre e l'indirizzo degli enti locali interessati di non modificare la zonazione della zona A di Punta Mesco;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla Conferenza Unificata;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;
Visto il parere n. 3458/2009 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione normativa per gli atti consultivi - nell'adunanza del 16 settembre 2009;
Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, Il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011 Uffcio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 309



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, S.O.:
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).».
- Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 9
dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), abrogato dall'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
291.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, della legge
23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del
1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con
il Ministro della marina mercantile e"».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O.
- Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 409 del 30 dicembre 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per
quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla
istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche'
alla progettazione degli interventi da realizzare, anche
con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche'
fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e
alle politiche nazionali ed internazionali, per standard
normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e
sostenibili in campo marittimo nel bacino del
mediterraneo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione
del Parco nazionale delle Cinque Terre), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295:
«8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla
data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata
la gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque
Terre" ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di
istituzione di tale area marina protetta.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della
citata legge n. 394 del 1991:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita' che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e
delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.».
«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e'
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 23 agosto n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 

Allegato
di cui all'art. 1
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE
DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CINQUE TERRE» (ex articolo
19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
f) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
h) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
s) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
t) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
u) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
v) «avvistamento cetacei», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non
consentite

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Cinque Terre» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

Titolo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 4.
Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:



Punto Latitudine Longitudine

E1 44° 08'. 65 N 009° 37'. 42 E (in costa) E 44° 08'. 46 N 009° 37'. 24 E F 44° 08'. 05 N 009° 37'. 58 E G 44° 07'. 88 N 009° 38'. 29 E H 44° 08'. 16 N 009° 38'. 55 E H1 44° 08'. 25 N 009° 38'. 34 E (in costa)



b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:




Punto Latitudine Longitudine

T1 44° 05'. 62 N 009° 44'. 32 E (in costa) T 44° 05'. 53 N 009° 44'. 17 E U 44° 05'. 34 N 009° 44'. 48 E U1 44° 05'. 53 N 009° 44'. 45 E (in costa)



3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:




Punto Latitudine Longitudine

L1 44° 08'. 98 N 009° 37'. 10 E (in costa) L 44° 08'. 79 N 009° 36'. 86 E M 44° 07'. 81 N 009° 37'. 67 E N 44° 07'. 81 N 009° 38'. 32 E P 44° 08'. 51 N 009° 38'. 94 E P1 44° 08'. 68 N 009° 38'. 58 E (in costa)



b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:




Punto Latitudine Longitudine

Q1 44° 05'. 79 N 009° 44'. 38 E (in costa) Q 44° 05'. 79 N 009° 44'. 07 E R 44° 05'. 47 N 009° 43'. 67 E S 44° 05'. 04 N 009° 44'. 31 E S1 44° 05'. 52 N 009° 44'. 94 E (in costa)



4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'articolo 4 del decreto istitutivo e riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.
5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.
Attivita' consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Cinque Terre» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
3. Per le attivita' di avvistamento cetacei e in presenza di mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non e' consentito rimanere piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, il soggetto gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dal soggetto gestore prevede misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso al soggetto gestore, che irroga la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9.
Pubblicita'

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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