Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187
Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell' art. 13 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 25
luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile
2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) - 1.
L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art.
550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice
per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al conseguimento della prima
valutazione di professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'
di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad un
giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e
viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri distretti della stessa
regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura
penale o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e
viceversa.
7. ».
Si riporta il testo vigente dell'art. 550 del codice di
procedura penale:
«Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'art. 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando
si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art.
349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice
penale;
g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice
penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1,
il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
al pubblico ministero.».



 
Art. 2

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' abrogato.
 
Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 2984):
Presentato dall'on. Vietti il 25 novembre 2009.
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 gennaio 2010 con il parere della Commissione I.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 6 ottobre; 25 novembre; 16, 21 dicembre 2010; 23 febbraio; 8 giugno; 15, 20 e 22 settembre 2011.
Esaminato in aula il 26 settembre 2011 ed approvato il 29 settembre 2011.
Senato della Repubblica: (atto n. 2936):
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 5, 13 e 19 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 18 ottobre 2011 ed approvato il 26 ottobre 2011.
 
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