Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 12 novembre 2011, n. 184
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2012, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).



 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 26.500 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2012, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2012, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 600 milioni di euro e 12.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono riferiti alla competenza dell'anno 2012 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2012, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonche' del programma «concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'.
22. Per l'anno 2012, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalita'», nell'ambito della missione «competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle Amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2012, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
27. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma «oneri per il servizio del debito statale».
28. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» - programma - «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2012, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate."
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art.
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.".
- Si riporta il testo degli artt. 26, 27, 28 e 29 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio."
"Art. 27. Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale.
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati."
"Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29. Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un «fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa»
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione
di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.".
- La decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom del
29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunita' europee, e' pubblicata nella GU L
253 del 7.10.2000, pagg. 42-46.
- La decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom del 7
giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunita' europee, e' pubblicata nella GU L 163 del
23.6.2007, pagg. 17-21.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416):
"Art. 5. Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
fino all'attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore
editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e'
finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo
di cui al citato articolo 29 e' mantenuto fino al
completamento della corresponsione dei contributi in conto
interessi per le concessioni gia' effettuate.
3.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti
realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi sede in uno
Stato appartenente all'Unione europea.
10.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo
7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita'
di verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto.
14.
15. ".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
"4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.".
- Si riporta il testo degli artt. 937 e 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 937. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera
annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a
titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo
38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le
predette modalita' provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.".
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
maggio 2011, n. 109.
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all' articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.".



 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonche' quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica),
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:
"Art. 1. 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120 , nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio
1990, n. 102 ( (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della
provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
"Art. 2. Procedure.
1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la
ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli
articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili
ai fini della presente legge e con priorita' per gli
interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali
interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino,
nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c)
dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ,
quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino
relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'articolo
5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e
programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di
ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono
essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure
disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel
quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La
regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l'assetto del piano
aggiornato.".
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.".



 
Art. 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 
Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n.5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2012, sono stabilite in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n.1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonche' l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «amministrazione penitenziaria» e del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2012.
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2012, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2012, perche' siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2012.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2012, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilita', di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.



Note all'art. 6:
- La direttiva 77/486/CEE del Consiglio del 25 luglio
1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei
lavoratori migranti, e' pubblicata nella GU L 199 del
6.8.1977, pagg. 32-33.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
citata legge n. 196 del 2009:
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge.".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 15 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
"9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari
esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella
rubrica dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo.".



 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2012, e' comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del medesimo comma 9.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita'
produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421:
"Art. 9. Cooperazione aerospaziale.
1.
2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi
dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione
strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera'
provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu'
efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca
pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui
all'art. 1, comma 1, della L. 31 maggio 1995, n. 233 , e'
prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non
utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46 , e' destinata al
perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio
1989, n. 184 , ed e' corrisposta con i criteri e le
modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 64 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.".



 
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2012.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2012, in conformita' agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2012, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 L. 400.000.000
Capitolo 1452 L. 300.000.000
Capitolo 1459 L. 500.000.000
Capitolo 1469 L. 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.".
- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997:
"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali.
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario
spettante alle province e' ridotto di un importo pari al
gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta
sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60,
ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio
nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,
rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La
dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999,
inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito
annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente
corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di
esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni
del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati
definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al
presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle provincie delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti.".
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.".
- Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007):
"1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.".
- Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge
n. 196 del 2009, vedasi in note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli artt. 55 e 69 della citata
legge n. 222 del 1985:
"Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici
vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18
della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo
clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della
Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la
denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti."
"Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco
di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel
palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.".
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
"562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si
applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.".
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».".
- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011,
n. 67.
- Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
maggio 2011, n. 109.



 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2012, e' fissato in 156 unita'.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.



Note all'art. 10:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio
1974, n. 200.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634
(Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione):
"Art. 10. 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
pagamento degli oneri di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla
legge 10 giugno 1982, n. 348 ;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della
durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di
stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
la convenzione e' computato nei dodicesimi;
c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
la fornitura di informazioni con particolari stati di
aggregazione.
2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello
del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della
stipula della convenzione;
b) quanto al canone annuo di abbonamento:
b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria A dell'art. 3;
b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
categoria B dell'art. 3;
c) quanto al costo delle singole informazioni
ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni
informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i
collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
per ogni informazione ricevuta utilizzando le
apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4
dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo
stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
valutato di volta in volta dal direttore generale della
M.C.T.C.
3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
vengono revisionati in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei
canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del
presente articolo.
4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, con imputazione
all'apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei
corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere
trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione
civile.
5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 deve essere effettuato:
a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione
e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima
resta subordinata al ricevimento, da parte del centro
elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
versamento;
b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al
corrispettivo di cui alla lettera b).
6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di
emissione di apposita comunicazione che altrimenti e'
considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna
comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle
informazioni ricevute nel trimestre precedente.
7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del
Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi
sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la
cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo
l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c)
del comma 1.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui
all'art. 3.".
- Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 668 (Codice
dell'ordinamento militare):
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio.
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri."
"Art. 937. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per
servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di
porto):
"Art. 2. E' abrogato il R. decreto 22 gennaio 1920. Il
presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933".
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti
le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze
che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati
interamente o per la parte inestinta all'esercizio
successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si
applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui
che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente
decreto, devono essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio".



 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 45;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 103;
3) Aeronautica n. 57;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) Esercito n. 65;
2) Marina n. 18;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2012, in 102 unita'.
4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui ai programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nonche' per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2012, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
6. Negli elenchi nn.1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2012, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della difesa.



Note all'art. 11:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 803 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note
all'articolo 10.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, vedasi in note
all'articolo 10.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 61-bis del
citato regio decreto 18 novembre n. 2440 del 1923, vedasi
in note all'articolo 10.
- La legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L.
10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre
1982, n. 253.
- Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613. Fondo a disposizione.
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai
bisogni di cui all' articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa".
- Si riporta il testo dell'articolo 584 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 584. Riduzione di oneri per le Forze armate.
1. In coerenza con il processo di revisione
organizzativa del Ministero della difesa e con la politica
di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da
perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente
operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583, sono ridotti
del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a
decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al
comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono
essere conseguiti in alternativa anche parziale alle
modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in
altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire
economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304
milioni a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al presente comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo".



 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Per l'anno finanziario 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidate al Corpo medesimo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito della missione «sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti, individuate d'intesa con il Ministero medesimo e versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette):
"Art. 31.Beni di proprieta' dello Stato destinati a
riserva naturale.
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183 , del Corpo forestale
dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate
dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle
esigenze di gestione delle riserve naturali statali
indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge
n. 183 del 1989 , la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze,
trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai
sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad
aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti
effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli
obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ".
-Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59):
" Art. 77. Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i
compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e
riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata".
-Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 giugno 1997, n. 129.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n. 136.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio):
"2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico -
venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa".
- Il Regolamento della Commissione Europea 21 giugno
2006 n. 885/2006 (Modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L
171.



 
Art. 13
Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2012, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2012, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione del programma «ricerca per il settore della sanita' pubblica», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2012, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

"Art. 48.Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto
gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di
assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del
SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di
ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima
applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a
livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale
percentuale puo' essere rideterminata con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso
informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle
varie forme di assistenza distrettuale e residenziale
nonche' a quelli utilizzati nel corso di ricoveri
ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla
base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004,
tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo
dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta'
all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle Regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori
sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la
propria motivata opposizione» sono sostituite dalle
seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono
altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione».
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto
membri a» fino a: «di sanita'» sono sostituite dalle
seguenti: «un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e' incompatibile, con
attivita' professionali presso le organizzazioni private di
cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: «all'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
italiana del farmaco, alla Regione sede della
sperimentazione»;
b)
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le
parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405 (409).
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni".



 
Art. 15
Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 779.043.263.273, in euro 734.358.982.843 e in euro 733.681.873.078 in termini di competenza, nonche' in euro 796.611.200.825, in euro 747.278.635.808, in euro 746.524.380.281 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2012-2014.
 
Art. 16
Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2012-2014, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 17
Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.
5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2011 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2012, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento (cedolino unico) ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
16. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria ed il potenziamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
17. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle effettive situazioni locative in essere, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento del «Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle Amministrazioni statali», gli stanziamenti relativi alle spese per fitto locali ed oneri accessori iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni competenti riferiti alle spese direttamente sostenute dalle Amministrazioni medesime e quelli relativi alle somme da assegnare all'Agenzia del demanio per le spese da sostenere, da parte della stessa, quale conduttore unico di locazione.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a ripartire con propri decreti, per l'anno 2012, tra gli stati di previsione dei Ministeri, il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», in relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
19. In attuazione dell'articolo 12, commi da 2 a 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuisce all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese per interventi manutentivi a carattere ordinario e straordinario.
20. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Senato della Reubblica: (atto n. 2969)
Presentato dal Presidente dal Ministro per l'economia e Finanze (On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 e 26 ottobre 2011.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 20, 25 ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9,10 novembre 2011.
Esaminato in Aula ed approvato 1'11 novembre 2011.
Camera dei deputati: (atto n. 4774)
Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente l'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12 novembre 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del
bilancio dello Stato.
I capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle
funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti
locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto.
Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano
relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni
trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto
del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui
denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.
E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello
Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalita' di
quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti
le funzioni trasferite.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del
presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa
relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con
decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad
essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste
dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle
quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto
speciale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge5
agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
"Art. 13. Pubblicita' di amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali
quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta
per cento delle spese per la pubblicita' previste in
bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito
capitolo di bilancio.
Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al
comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
con la testata quotidiana o periodica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce,
dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di
massima alle amministrazioni statali affinche' la
destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle
campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con
criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri
per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le
strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro
natura raggiungono le utenze specificamente interessate a
dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e gli enti pubblici, economici e non economici,
sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al
garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel
corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione
negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo
comma non possono destinare finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici
al di fuori di quelli deliberati a norma del presente
articolo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1
del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi strumenti
del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato
all'effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2. Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo
fiscale.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle
calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica
destinazione per i quali sussista un rilevante interesse
nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 , e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e'
computata al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
attivita' degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale
per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in
misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle
regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote
di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto
conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 , la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione
della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della
capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla
capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su
quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche
territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g);
h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui
alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59 , ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419 ;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare con
quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilita'
di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi
erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 , e conseguente rideterminazione dei trasferimenti
erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano
alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti
operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23
dicembre 1998, n. 448 , e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30
novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con
i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono
soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a);
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori
entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante
mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre l995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a),
le parole: «e sempreche' non cedano l'energia elettrica
prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
9.
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad
appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e
restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle
seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggiore o minore derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate
derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante
dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di
energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti
locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami
d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa
nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della
medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643 , e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel
senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo
52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per
l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la
loro non applicabilita' alle addizionali comunali,
provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema
di addizionali comunali e provinciali all'imposta di
consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in
tema di addizionali erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le
parole: «e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendano prorogate di anno in anno»;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le
parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino
alla fine del comma".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle
esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.".
- Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2010):
"197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
«e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base
al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita' interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.".
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73:
"1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'
articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono
soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di
livello dirigenziale non generale e di livello non
dirigenziale derivante dal presente comma concorre a
realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell' articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo
interno del Ministero.".
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011,
le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in
scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e,
salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti
contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e
custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di
locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione di immobili assegnati alle predette
amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette
amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni
locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia
del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per
le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni
interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 2, commi 618
e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a
qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di
proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31
gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione
del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali
variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di
immobili di proprieta' dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella
gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione
dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da
destinare per la copertura dei medesimi accertamenti
medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da
quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.".
- Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 12
del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina
del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero
della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2,
nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei
piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli
spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della
citata legge n. 196 del 2009:
"4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.".



 


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