Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 11 novembre 2011, n. 182
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 13 dicembre 2010, n. 221, sono introdotte, per l'anno finanziario 2011, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 13 dicembre 2010, n. 221 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 21
dicembre 2010, n. 297, S.O.



 
Art. 2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative

1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 2010, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «70.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 milioni»;
b) al comma 7, le parole «10.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 milioni di euro»;
c) dopo il comma 29 e' inserito il seguente:
«29-bis. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli n. 2751 e n. 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, iscritti nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" - programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE"».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica: (atto n. 2804)
Presentato dal Presidente dal Ministro dell'economia e delle finanze (On. Giulio Tremonti) il 30 giugno 2011.
Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, 5 luglio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 2, 3 agosto 2011 e 13,14 settembre 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 14 settembre 2011. Camera dei deputati: (atto n. 4622)
Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 19 settembre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII. XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 22, 27, 28 settembre 2011 e 4 e 5 ottobre 2011.
Esaminato in Aula 10,12 ottobre 2011 ed approvato il 9 novembre 2011.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
221 del 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, nell'ambito della missione «fondi da
ripartire», programma «fondi da assegnare», nonche'
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche
sociali e famiglia», programma «protezione sociale per
particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni
connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 75.000
milioni di euro.
4. I limiti di cui all'art. 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno
finanziario 2011, rispettivamente, in 6.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore
a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2011, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.
11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente art..
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2011 delle somme iscritte, per
competenza e cassa, nel programma «oneri per il servizio
del debito statale», nell'ambito della missione «debito
pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, rispettivamente, in 630 milioni di euro,
1.000 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 726 milioni
di euro e 12.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito della voce «accisa e imposta erariale
su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del
Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007)
nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata
al programma «partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione
«l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, sul conto di tesoreria denominato:
«Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2010 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2011 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito del programma di cui al comma 10
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, nei pertinenti programmi relativi ai
seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per
le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al
divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel
conto dei residui dei predetti Fondi.
13. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al
programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, e' stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2011, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma «concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito
della missione «relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
16. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della voce «restituzione, rimborsi, recuperi e
concorsi vari» dello stato di previsione dell'entrata
(capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte, in
termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «sostegno
all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «promozione e garanzia dei
diritti e delle pari opportunita'», nell'ambito della
missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2011, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall'Unione europea alle attivita'
poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dal programma
«fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011,
ai competenti programmi degli stati di previsione del
medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e
dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire,
per l'anno finanziario 2011, ai capitoli del titolo III
(Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma
«rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione
«debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
20. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate
le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2011, prelevamenti dal fondo a disposizione, di
cui all'art. 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n.
831, iscritto nel programma «prevenzione e repressione
delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali»,
nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie
e di bilancio», nonche' del programma «concorso della
Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito
della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo
stato di previsione.
21. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c)
dell'art. 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere
in servizio nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 803 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' stabilito in 70 unita'.
22. Per l'anno 2011, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere
le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese in
conformita' agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo
stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario
nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da
erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire al pertinente programma dello stato di
previsione del predetto Ministero i fondi per il
funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in
attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme
iscritte nell'ambito dei programmi «incentivi alle imprese
per interventi di sostegno» e «interventi di sostegno
tramite il sistema di fiscalita'», nell'ambito della
missione «competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al
rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai
contratti di servizio e di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse
in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di
fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista
dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
27. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del
Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2011, destinate alla costituzione di unita'
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione
e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, in applicazione dell'art. 1,
comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
29. In relazione alle necessita' gestionali derivanti
dall'andamento dei tassi di interesse sui mercati
finanziari, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2219, 2221,
2316 e 3100, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011,
allocati nel programma «oneri per il servizio del debito
statale».
29-bis. In relazione alle necessita' gestionali
derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento
del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse
proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli n. 2751 e n. 2752 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2011, iscritti nell'ambito della
missione "L'Italia in Europa e nel mondo" - programma
"Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE".
30. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre
2010, iscritte nel Fondo per la tutela dell'ambiente e la
promozione dello sviluppo del territorio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore all'importo di 1,3 milioni di euro indicato nella
risoluzione approvata dalla Commissione bilancio, tesoro e
programmazione della Camera dei deputati il 30 luglio 2010,
sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato di cui all'art. 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398.».



 
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 6
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 7
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 8
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 9
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 10
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 11
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 12
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 13
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 14
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone