Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 20 ottobre 2011, n. 30
Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro - Oneri a carico degli istituti delegatari - Chiarimenti - Indicazioni relativamente agli stipendi gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro.



Alle Amministrazioni centrali dello
Stato
All'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Agli Uffici centrali di Bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
All'Ufficio centrale di Ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
Alle Agenzie fiscali
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
All'Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica - INPDAP
Alla Banca d'Italia
Al Dipartimento del Tesoro
Al Dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi

Premessa e quadro normativo.
Con la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, sono state fornite istruzioni operative in materia di delegazioni convenzionali di pagamento relativamente ai dipendenti pubblici, con specifico riferimento ai rapporti riconducibili ad Amministrazioni centrali dello Stato che si avvalgono, per la gestione delle partite stipendiali, del sistema Service Personale Tesoro-SPT.
Nel rinviare alla suddetta circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2011, per gli approfondimenti inerenti agli aspetti normativi, appare opportuno, in estrema sintesi, ricordare come, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico puo' avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per adempiere gli obblighi assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento e, quindi, corrispondere, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, le somme cosi' dovute al proprio creditore-delegatario, costituito dalla societa' di assicurazione o dall'istituto mutuante.
Tuttavia, le istruzioni recentemente diramate con la richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, da un lato, non affrontano in modo diretto le ipotesi di delegazioni convenzionali di pagamento riguardanti dipendenti statali le cui partite stipendiali sono elaborate con un sistema diverso da SPT - tra i quali, ad esempio, si puo' annoverare il personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza - e, da un altro lato, non trattano le fattispecie afferenti ai dipendenti che, pur con partite stipendiali gestite tramite SPT, non appartengono alle Amministrazioni centrali dello Stato e, quindi, non sono, a rigore, 'dipendenti statali'.
Nella medesima circolare n. 1/RGS del 2011, poi, si era ritenuto di non procedere ad una disamina esaustiva e puntuale di una serie di situazioni particolari o, comunque, ritenute specifiche o settoriali, in virtu' del valutato impatto marginale dal punto di vista operativo.
A prescindere dai suddetti aspetti, sono pervenute varie richieste di chiarimenti, soprattutto in ordine alla fase transitoria ed alle modalita' di versamento delle somme dovute dagli istituti delegatari a fronte dell'attivita' prestata da parte dell'Amministrazione, nonche' dell'avvertita necessita' di un ulteriore approfondimento sulla materia.
Cio' brevemente premesso, la presente circolare - stilata anche con la collaborazione del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG - si prefigge l'obiettivo di completare il quadro delle istruzioni gia' diramate afferenti alle delegazioni convenzionali di pagamento, fornendo indicazioni operative anche per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite SPT, nonche' di corrispondere alle richieste di chiarimenti e di approfondimenti pervenute, offrendo riflessioni e delucidazioni in materia, il tutto in coerenza con l'obiettivo di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi sinora perseguito. Relativamente alle problematiche piu' puntuali e specifiche, per una piu' immediata leggibilita', le risposte formulate sono state raccolte in un apposito prospetto, denominato Allegato n. 1, utilizzando il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asked Questions). Nelle medesime FAQ sono stati comunque riproposti, seppure in modo sintetico, taluni dei chiarimenti esposti in modo piu' diffuso nel testo della presente circolare.
Infine, si denota che le correnti indicazioni costituiscono un'integrazione di quelle esposte nella circolare n. 1/RGS del 2011, rappresentandone, in pratica, il completamento e la precisazione.
1. Aspetti generali.
Come accennato in Premessa, l'esame del quadro normativo di riferimento, nonche' dei presupposti per avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento, e' stato compiutamente svolto nella circolare n. 1/RGS del 2011, al cui contenuto, quindi, si rimanda.
Cio' nondimeno, si reputa opportuno svolgere in merito qualche maggiore considerazione di portata generale in tema di attivita' amministrativa e di finanza pubblica.
L'azione di tutta la pubblica amministrazione e' rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Cosicche', i poteri di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per le considerazioni qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. E', infatti, il principio di legalita' che permea e caratterizza l'attivita' dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettivita' attraverso la fiscalita' generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione e' che un'attivita' svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico prefissato - ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilita' verso una platea, anche ampia, di soggetti - non puo' essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perche' queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica. Una siffatta attivita', dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreche' compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come piu' volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.
Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la finanza pubblica, assumono un carattere ancora piu' stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante l'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse finanziarie, al precetto recato dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Va da se' che e' l'esistenza di una copertura legislativa, avente pure valenza finanziaria, ad indirizzare l'Amministrazione nell'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate, rispettando, cosi', il principio di buon andamento contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.
A margine, si soggiunge che e' in tale contesto normativo che si inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UCB, Ufficio Centrale di Ragioneria-UCR e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'articolo 10 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.
Da ultimo, si ribadisce che, parimenti alle istruzioni diramate con la circolare n. 1/RGS del 2011, le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre, volendo fugare ogni dubbio in proposito, si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n.13/RGS.
2. Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi
dal Service Personale Tesoro.
La circolare n. 1/RGS del 2011, come ricordato, e' rivolta a disciplinare la materia delle delegazioni convenzionali di pagamento con riguardo ai dipendenti dello Stato le cui partite stipendiali sono gestite tramite SPT.
Per quanto attiene ai dipendenti statali con partite stipendiali gestite con altri sistemi o con altre procedure, si chiarisce che, in linea generale, le relative Amministrazioni sono tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi alle indicazioni operative dettate con la precisata circolare n. 1/RGS del 2011.
Infatti, ferme restando eventuali situazioni eccezionali, da dimostrare esaurientemente, si e' dell'avviso che i principi di buon andamento e di tutela della finanza pubblica, oltre a quelli di economicita' e semplificazione amministrativa, ingiungano di seguire le richiamate indicazioni operative, compatibilmente, comunque, con i normali tempi di aggiornamento delle procedure, anche informatiche, sinora osservate dalle Amministrazioni in discorso.
Senza voler ripercorrere le ragioni sottese alle novita' procedimentali recate dalla piu' volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, appare abbastanza chiaro come la rideterminazione degli oneri dovuti dagli istituti delegatari e il meccanismo della ritenzione diretta degli oneri stessi sulle trattenute stipendiali si connotano come novita' pienamente rispondenti all'evocato principio di buon andamento dell'amministrazione.
Cio' nondimeno, alcune delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi da SPT hanno rappresentato, piu' che difficolta' di ordine giuridico o amministrativo, l'insorgenza di criticita' di natura tecnica, legate ai tempi necessari per l'aggiornamento dei propri sistemi informatici alle nuove istruzioni diramate in materia.
In tali evenienze, va da se' che, pur dovendo essere raggiunto in tempi brevi l'obiettivo della semplificazione della procedura afferente alla gestione degli oneri amministrativi scaturenti dalle delegazioni convenzionali di pagamento, il termine individuato dalla circolare n. 1/RGS del 2011 nella mensilita' di luglio 2011 non deve essere inteso come perentorio.
Ad ogni modo, si confida che la mensilita' di gennaio 2012, in virtu' dell'ampio lasso temporale considerato, possa costituire un termine ragionevole per l'aggiornamento e l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure stipendiali in materia.
Cio' precisato, nell'ottica di agevolare le Amministrazioni ed i soggetti interessati, sino all'aggiornamento delle relative procedure e dei sistemi informatici dovranno essere seguite, per quanto compatibili, le precedenti istruzioni, specialmente per quanto attiene alle modalita' di versamento.
Sul punto, si evidenzia che, nel caso di delegazioni convenzionali processate da Amministrazioni statali che non si avvalgono di SPT, gli istituti delegatari, come da preesistente prassi, dovevano provvedere, per l'anno 2011, ad effettuare il previsto versamento in acconto entro il 31 gennaio 2011, avvalendosi del conto corrente postale 'dedicato' n. 11283017, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo, relativamente alle delegazioni attive al 1° gennaio 2011 (sia per contratti di finanziamento sia per contratti di assicurazione), e inerente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento" (il capitolo 3374 relativo ai contratti di assicurazione e' di nuova istituzione e legato all'attuazione della circolare n. 1/RGS del 2011).
Tale versamento in acconto, da calcolare comunque secondo la nuova misura degli oneri amministrativi determinati con la circolare n. 1/RGS del 2011, doveva essere commisurato all'intero anno 2011, non potendo essere applicata in toto la menzionata circolare n. 1/RGS che, come sottolineato piu' volte, attiene segnatamente alle partite stipendiali gestite tramite SPT e, soprattutto, e' correlata all'implementazione del nuovo meccanismo di versamento degli oneri amministrativi previa ritenzione sulle trattenute stipendiali.
In pratica, per ciascuna delegazione convenzionale, l'onere annuo da considerare per le fattispecie in parola e', relativamente ai contratti di finanziamento, di euro 24,60 (ventiquattro/60), pari ad euro 2,05 per dodici mensilita', nonche' di euro 18,00 (diciotto/00) una tantum per ogni nuova attivazione, e, in relazione ai contratti di assicurazione, di euro 7,80 (sette/80), pari ad euro 0,65 per dodici mensilita', oltre ad euro 9,00 (nove/00) una tantum per ogni nuova delegazione. Qualora per un errore nella determinazione degli oneri il versamento effettuato sia stato eseguito in misura inferiore - ad esempio, per un'impropria applicazione della circolare n. 1/RGS del 2011 - l'istituto delegatario dovra' procedere senza indugio all'integrazione dello stesso, effettuando un versamento supplementare sul precisato conto corrente postale dedicato. In difetto, sulle somme dovute e non versate, a norma dei principi generali in materia di inadempimento, scatta il diritto del creditore di richiedere anche il pagamento degli interessi moratori nella misura legale, se non diversamente disposto, a norma dell'articolo 1224 del codice civile.
Una volta che le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema SPT avranno adeguato i propri sistemi informatici e le proprie procedure - come esposto, elettivamente entro la mensilita' di gennaio 2012 - i medesimi istituti delegatari provvederanno alle opportune operazioni di conguaglio entro il 31 gennaio 2012.
In altri termini, nel presupposto che con la mensilita' di gennaio 2012 le modalita' di trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento siano state uniformate al procedimento disegnato dalla circolare n. 1/RGS del 2011, gli istituti delegatari dovranno provvedere entro il 31 gennaio 2012 ai necessari conguagli con riguardo all'intero anno 2011, in riferimento anche al maggior numero di delegazioni attivato nel medesimo periodo, procedendo a versare sul predetto conto corrente postale dedicato esclusivamente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo. Infatti, con la mensilita' di gennaio 2012, gli oneri amministrativi - come illustrato in precedenza e fatta salva l'ipotesi di eccezioni da ritenere assolutamente marginali, da disciplinare, al ricorrere dell'eventuale insorgenza, separatamente - dovranno formare oggetto di ritenzione diretta nell'ambito delle procedure del sistema stipendiale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi incluse quelle che non si avvalgono di SPT, per cui sara' completamente superato l'originario procedimento di versamenti anticipati in acconto e successive operazioni di conguaglio, stante l'entrata a regime del meccanismo di afflusso all'entrata del bilancio dello Stato, con periodicita' mensile, degli oneri amministrativi effettivamente dovuti dagli istituti delegatari.
Per quanto attiene, invece, alla fase di riscontro, sempre relativamente alle Amministrazioni statali che si avvalgono di sistemi diversi da SPT, nelle more dell'implementazione del meccanismo a regime ora prospettato, gli istituti delegatari avranno cura di trasmettere, non oltre il 29 febbraio 2012, un esemplare delle attestazioni dei bollettini di versamento - concernenti i versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2011, in acconto, ed entro il 31 gennaio 2012, a saldo, nonche' degli eventuali versamenti integrativi effettuati in corso d'anno - all'Ufficio che ha stipulato la convenzione e, se previsto, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente. L'Ufficio, dal canto suo, deve provvedere, sulla base delle attestazioni ricevute, a compilare e trasmettere alla RTS di Viterbo un elenco degli istituti delegatari versanti, corredato da una distinta con gli estremi dei versamenti. La medesima RTS procedera', poi, ad acquisire dalla coesistente Tesoreria dello Stato di Viterbo le relative quietanze, al fine di poter svolgere le consequenziali verifiche.
Nell'eventualita', infine, che in sede di conguaglio emergessero degli eventuali importi a credito, si ricorda che il rimborso potra' essere richiesto dagli istituti delegatari interessati attivando il procedimento disciplinato dall'articolo 68, comma 3, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato-ISTS, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007).
Per quanto inerisce, invece, alle modalita' di versamento a regime degli oneri amministrativi successivamente alla operata implementazione da parte delle Amministrazioni statali che non si avvalgono di SPT del nuovo meccanismo di ritenzione diretta sulle trattenute stipendiali, si significa che le stesse Amministrazioni potranno, a seconda degli assetti organizzativi interni, versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (articolo 77, ISTS). Per il versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Strumenti/Codici-IBA/ e, comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia.
Una volta operativo a regime il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi sui trattamenti stipendiali, il relativo controllo, come piu' diffusamente illustrato al successivo paragrafo 4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie, sara' effettuato, appunto, dal sistema delle ragionerie e non piu' dalla sola RTS di Viterbo, mentre, dal punto di vista sostanziale, tale controllo avra' un contenuto omologo a quello gia' illustrato per le Amministrazioni che si avvalgono del sistema SPT.
3. Oneri amministrativi dovuti dagli Istituti delegatari.
Nella circolare n. 1/RGS del 2011, in modo innovativo, ma piu' aderente ai principi generali in materia di finanza pubblica e, soprattutto, di correttezza dell'azione amministrativa, gli oneri dovuti dagli istituti delegatari - seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosita' della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) - sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.
Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi, soggetti a revisione con periodicita' biennale - da eseguire, ovviamente, seguendo gli stessi criteri - in considerazione delle possibili variazioni intervenute nel tempo dei costi sopportati dall'Amministrazione.
In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro, nell'ambito della accennata revisione biennale periodica, anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, istituti finanziari e societa' di assicurazione, appare necessario, per non creare incertezze o, peggio, aleatorieta' nello sviluppo del rapporto contrattuale tra dipendente e istituto delegatario, fissare dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per i potenziali incrementi degli oneri amministrativi.
Cio' posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrate di Statistica-ISTAT. Conseguentemente, in relazione a quanto esposto nel paragrafo 5. Determinazione degli oneri amministrativi della piu' volte richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, il DAG procedera' con cadenza biennale alla revisione, in aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri amministrativi in relazione agli effettivi costi procedimentali sostenuti e fissera', nel caso di un eventuale aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non oltrepassare il limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI sugli oneri gia' in atto.
Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata misura degli oneri amministrativi e' comprensiva dei costi scaturenti dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate con esito negativo.
4. Aspetti relativi ai contratti di finanziamento.
Per quanto afferisce agli aspetti procedimentali legati alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, nella circolare n. 1/RGS del 2011 sono state fornite una serie di indicazioni sulle quali, anche al fine di non ingenerare difficolta' applicative, si svolgono appresso talune considerazioni aggiuntive, onde rendere l'intero procedimento piu' funzionale, pur nel rispetto delle diverse esigenze, talora contrapposte, dell'istituto delegatario e del dipendente delegante.
Di seguito, sono sviluppati, quindi, vari approfondimenti inerenti alle delegazioni convenzionali derivanti da contratti di finanziamento, mentre le puntualizzazioni afferenti alle delegazioni convenzionali scaturenti da contratti di assicurazione sono trattate nel prosieguo.
4.1 Approfondimenti tecnico-giuridici sulle delegazioni convenzionali per contratti di finanziamento
In materia di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di finanziamento, in primo luogo, e' stato osservato che la convenzione-tipo concernente i contratti di finanziamento, indicata come Allegato A alla circolare n. 1/RGS del 2011, all'articolo 11 fa riferimento, quanto al termine di raffronto per la verifica del rispetto del tasso soglia, alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", operando di fatto un'equiparazione, ai fini in discorso, tra l'istituto della cessione del quinto e il credito semplicemente assistito da delegazione di pagamento.
Al riguardo, va ricordato che l'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio-TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale piu' recente, adottato il 25 marzo 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 74 del 30 marzo 2010, indica nel preambolo un esplicito riferimento alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009. L'analisi della disciplina recata dai suddetti provvedimenti, in cui sono declinate in modo piu' dettagliato le categorie di operazioni finanziarie, induce ad includere le delegazioni convenzionali di pagamento nella Categoria 10 "Altri finanziamenti" delle indicate Istruzioni di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" elencata nell'Allegato A del decreto ministeriale 27 giugno 2011 - costituente il piu' recente provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 2011. In effetti, in materia di credito, la Banca d'Italia, nelle richiamate "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", ha operato una classificazione delle operazioni per categorie che distingue i "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", costituenti la Categoria 8, dagli "Altri finanziamenti", Categoria 10, specificando che in quest'ultima rientrano le categorie residuali non riconducibili a categorie specifiche e, quindi, tra gli altri, "i crediti concessi con delegazione di pagamento".
Cio' posto, nel ricordare che il richiamato Allegato A della circolare n. 1/RGS del 2011 (da non confondere con l'Allegato A del decreto ministeriale 27 giugno 2011) contiene una semplice convenzione-tipo, priva tecnicamente di valore precettivo, si rappresenta che, sino a nuove e diverse istruzioni della Banca d'Italia, il parametro corretto da utilizzare per i riscontri in merito al rispetto del tasso soglia e' quello relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".
In secondo luogo, sempre con riferimento alla predetta convenzione-tipo unita alla circolare n. 1/RGS del 2011, e' stato rilevato come il medesimo articolo 11 prevede che l'istituto delegatario, qualora non espleti l'attivita' direttamente, si avvale di "agenti in attivita' finanziaria vincolati da contratto monomandatario". Del resto, anche le recenti modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevedono che gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo e contemplano, solo in determinate circostanze, l'esistenza di agenti non monomandatari.
Cosi', in aderenza alle recenti previsioni legislative e ricordata l'assenza di forza normativa della convenzione-tipo - che puo' essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente - sono da ritenere egualmente validi i contratti di finanziamento stipulati da agenti non monomandatari, nei casi previsti dall'articolo 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993 (e' l'ipotesi di intermediario-mandante che offra solo specifici prodotti o servizi, per cui l'agente-mandatario puo' assumere due ulteriori mandati, per offrire l'intera gamma di prodotti o servizi), sempreche' siffatta ipotesi non risulti esclusa dalle pattuizioni contenute nella convenzione sottoscritta ed in essere.
Per completezza si espone che, a norma dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 141/2010, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia, tra gli altri, la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio-SGR, societa' di investimento a capitale variabile-SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A., di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Ne deriva che la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate direttamente dai soggetti teste' elencati, anche per quanto attiene a prodotti finanziari di terzi.
In terzo luogo, quanto agli accertamenti da operare in merito ai contratti di finanziamento, nella circolare n. 1/RGS del 2011, al paragrafo 4. Trattazione delle istanze di delegazione convenzionale, tra gli elementi da appurare e' stata indicata "l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa)".
Siffatta proposizione, ancorche' fondata su chiare ragioni di tutela, e' stata additata come foriera, da un lato, di incidere negativamente sui costi del finanziamento per il mutuatario e, dall'altro, di comprimere eccessivamente gli spazi valutativi degli istituti esercenti il credito in ordine all'assunzione del rischio d'impresa, in quanto, per rendere maggiormente competitivo il prodotto reso sotto il profilo economico, gli istituti mutuanti potrebbero essere lasciati liberi di decidere sull'assunzione dei rischi derivanti dalla morte del dipendente oppure dalla sua anticipata cessazione dal servizio, prima dell'avvenuta estinzione del debito.
Esaminati i termini della questione, si denota che la richiesta di una garanzia assicurativa di tal fatta - peraltro obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio - trova fondamento, in verita', non tanto nello scopo di fornire un maggiore grado di affidabilita' ai crediti delle imprese, quanto piuttosto si prefigge di coprire il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. L'intervenuto decesso del debitore consente al creditore di agire contro gli eredi anche ultra vires, nel caso sia avvenuta, magari tacitamente, l'accettazione pura e semplice dell'eredita', mentre la cessazione, a qualunque titolo, dal servizio non inficia il diritto di credito dell'istituto mutuante di pretendere il rimborso del finanziamento erogato, a prescindere dalla situazione patrimoniale o personale del debitore. In simili accadimenti, all'evento negativo, sia esso umano o lavorativo, puo' sommarsi anche il potenziale peggioramento della situazione finanziaria del debitore o dei suoi aventi causa.
Cio' nonostante, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti mostrino espressamente la consapevolezza delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950, l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garanzia assicurativa. Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia assicurativa non va connotata, a rigore, come condizione strettamente obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento. Quanto detto vale, naturalmente, in assenza di una specifica previsione della convenzione stipulata, dovendo, in tale ipotesi, fare riferimento alle statuizioni di quest'ultima.
Un aspetto delicato attiene, infine, al rapporto temporale tra la possibile durata della delegazione convenzionale e il restante periodo di lavoro del dipendente, essendo stata prospettata una presunta incongruita' tra le previsioni della normativa primaria in materia di cessione del quinto dello stipendio e quanto disposto con strumento di prassi in merito ai contratti di finanziamento da estinguersi tramite delegazione convenzionale.
Sulla questione, con la circolare n. 1/RGS del 2011 e' stato espresso l'avviso che la delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento non possa abbracciare un arco di tempo eccedente il normale termine della prevista durata del rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione.
Cio' ricordato, a prescindere dalle valutazioni di pertinenza dell'istituto mutuante, si e' dell'avviso che ragioni di tutela della posizione patrimoniale e, soprattutto, dell'equilibrio economico e finanziario del dipendente militino a far ritenere non assentibile una istanza di delegazione di pagamento che ab origine preveda un piano di rimborso del finanziamento eccedente il residuo periodo di lavoro del delegante.
D'altra parte, dal punto di vista logico, la struttura della delegazione convenzionale per i contratti di finanziamento, anche in virtu' dell'incancellabile esistenza di uno spazio valutativo dell'Amministrazione, presuppone che il piano di rimborso sia temporalmente coerente, quantomeno sotto un profilo teorico, con il presumibile periodo di servizio del dipendente.
Pertanto, in merito si confermano le conclusioni esposte nella richiamata circolare n. 1/RGS del 2011, circa la negativa valutazione delle istanze di delegazione convenzionale volte a veicolare un contratto di finanziamento che presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario.
E' appena il caso di soggiungere, per completezza, che in nessun frangente la delegazione convenzionale di pagamento per contratti di finanziamento puo' avere una durata superiore ai dieci anni.
4.2 Modulistica utilizzabile.
Sono stati sollecitati, poi, chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i contratti di finanziamento, soprattutto in ordine ai rapporti tra il modello di cui all'Allegato C (il quale facsimile e' di seguito individuato, per brevita', come modello C) introdotto con la circolare n. 1/RGS del 2011 ed i modelli gia' in uso (Allegati A, A-1, B e B-1 alla circolare n. 21/RGS del 2005, alcuni modificati dalla circolare n. 13/RGS del 2006, e d'ora in avanti identificati come modelli A, A-1, B e B-1).
In particolare, sono state manifestate incertezze sulla possibilita' di avvalersi dei modelli A e A-1, stante l'introduzione del modello C, nonche' sulla necessita' di utilizzare in aggiunta anche il modello B-1.
In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-1 sono degli allegati alla circolare n. 21/RGS del 2005 la quale non e' stata oggetto, salvo quanto poc'anzi esposto, di interventi innovativi o modificativi di natura sostanziale (detta circolare n. 21/RGS, non a caso non figura tra quelle elencate al paragrafo 8. Aspetti fiscali ed indicazioni finali della circolare n. 1/RGS del 2011 e delle quali si e' esplicitato l'avvenuto superamento).
D'altronde, neppure si puo' trascurare che la modulistica menzionata non riguarda in modo esclusivo le delegazioni convenzionali di pagamento, ma inerisce soprattutto alla cessione del quinto dello stipendio ed alla concessione del piccolo prestito, sebbene nella prassi, stante le evidenti affinita' procedimentali e la stessa struttura del modello A, la medesima modulistica e' stata utilizzata anche per le delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento.
Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti, che la modulistica di cui alla circolare n. 21/RGS del 2005 e' da ritenersi, in assoluto e in generale, tuttora valida.
Cio' detto, pero', sembra chiaro come il modello C relativo alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1 che, in pratica, sostituisce e aggiorna, seppure, si rimarca, limitatamente alle predette delegazioni convenzionali.
Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il piccolo prestito - nei termini in cui quest'ultimo e' ancora applicabile dopo l'abrogazione della legge n. 656/1960, statuita dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 - restano utilizzabili gli anzidetti modelli A ed A-1.
Invece, il modello B, che rappresenta sostanzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di finanziamento (sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" - cioe' la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale - sono, in ultima analisi, documenti di natura istruttoria per l'istituto mutuante, essendo indubbiamente propedeutici e funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento promossa dal dipendente. In quanto tali sono da ritenersi, a rigore, non indispensabili, essendo il loro rilascio conseguente ad un'apposita richiesta riconducibile, in definitiva, all'istituto mutuante che, nell'ambito della valutazione sulla concessione del finanziamento, avverte la necessita' di ottenere siffatta documentazione.
In concreto, pero', si reputa che entrambi i modelli saranno pretesi dall'istituto mutuante, onde poter valutare compiutamente la richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente.
4.3 Procedimento relativo ai contratti di finanziamento.
Relativamente al procedimento per ottenere l'assenso da parte dell'Amministrazione per fruire della delegazione convenzionale di pagamento diretta al rimborso rateale del debito contratto con l'istituto mutuante, sono stati denunciati, anche in relazione all'introduzione del modello C, vari dubbi operativi, cosicche' si e' ritenuto opportuno ripercorrere, passo per passo, le varie fasi procedimentali, seppure in modo schematico.
In prima battuta, una volta che il dipendente avra' chiesto ad un istituto esercente il credito o comunque ad un intermediario abilitato di poter accedere ad un finanziamento da rimborsare a mezzo delegazione convenzionale di pagamento sulle proprie competenze stipendiali, non potra' che rientrare nella sfera decisionale dell'istituto mutuante valutare i documenti ritenuti necessari per corrispondere positivamente alla richiesta (ad esempio, per quanto attiene ai riflessi sull'Amministrazione, sicuramente l'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente di cui al modello B e, probabilmente, l'attestazione concernente il trattamento economico corrisposto resa con il modello B-1).
Determinatosi in senso favorevole, l'istituto mutuante ricevera' il modello C debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvedera' a stilare e sottoscrivere la sezione del modello stesso intitolata Parte riservata all'Istituto delegatario. Successivamente, il modello C va inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante o del delegatario.
Nell'ipotesi la presentazione sia curata dall'istituto delegatario, il modello deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una fotocopia di un suo documento d'identita' in corso di validita', sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riportata in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a richiesta di finanziamento presso societa' ALFA S.p.a. - Citta', data" dopo la quale apporre la firma). Infatti, stante il contenuto dell'istanza, e' applicabile la disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le istanze prodotte alla pubblica amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
Di contro, la presentazione diretta da parte del delegante non richiede necessariamente la produzione di una copia del documento d'identita' e la sottoscrizione puo' essere apposta all'atto della presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione accettante.
Ricevuta l'istanza di delegazione, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente procedera' agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente.
Qualora durante l'esame emergano delle irregolarita' o delle carenze ritenute sanabili, l'Amministrazione provvedera' ordinariamente, per palesi ragioni di economicita' procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale.
Parimenti per posta elettronica, verra' data notizia al dipendente circa l'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avanzata.
Con l'occasione, si richiama l'attenzione sull'importanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica del dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta l'Amministrazione ad utilizzare, salvo casi eccezionali, altri strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per comunicare il risultato dell'istruttoria.
Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo, l'Amministrazione apporra' sullo stesso modello C un'attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerita', l'originale del modello all'Ufficio ordinatore dello stipendio e una copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario.
Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non potra' che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato .pdf dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui e' evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica Eseguito o similare). E' in facolta', ovviamente, dello stesso dipendente mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'avvenuto accredito a suo favore della somma mutuata.
In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse la necessita' di avere una garanzia circa l'assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso del finanziamento - necessita' che chiaramente puo' essere manifestata anche attraverso lo stesso dipendente - l'Ufficio ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione assunta dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente, provvedera' a rilasciare il modello B-1, attestando in tal modo l'avvenuto positivo perfezionamento del procedimento istruttorio finalizzato all'avvio della trattenuta stipendiale.
Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la trattenuta stipendiale, almeno fintantoche' l'istituto delegatario o il dipendente delegante non comunicano - entro un termine ragionevole, che puo' essere individuato in non oltre sessanta giorni - l'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante alla delegazione convenzionale.
Pervenuta la comunicazione della somministrazione del finanziamento, l'Ufficio ordinatore dello stipendio, al piu' tardi entro il secondo mese successivo, dara' concreto corso alle trattenute stipendiali.
Diversamente, trascorso l'indicato periodo di sessanta giorni senza che sia giunta l'anzidetta comunicazione, il modello B-1 gia' rilasciato e' privo di effetti.
Per quanto riguarda il rinnovo di un finanziamento gia' in atto - assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento preesistente - il procedimento relativo non si discosta significativamente da quello sopra tracciato.
La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovra' essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione puo' essere dimostrata, poi, con modalita' del tutto analoghe a quelle descritte per la somministrazione del finanziamento 'nuovo' (va preferibilmente prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato copia in formato .pdf del piano relativo al conto estintivo e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon fine). Non si tralascia di rammentare che l'esame della documentazione inerente all'avvenuta estinzione implica pure la verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione al conto estintivo.
Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessita' sulla documentazione pervenuta in copia, l'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme.
4.4 Controllo espletato da parte del sistema delle ragionerie.
Successivamente e a fianco delle verifiche e dei controlli operati dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente in merito alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie (di seguito, anche uffici riscontranti) espletano i riscontri di pertinenza (si ricorda che la struttura periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' stata interessata, all'inizio del corrente anno, da una profonda riorganizzazione, in applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 2011).
Sotto questo profilo, occorre chiarire preliminarmente che le funzioni svolte dagli uffici riscontranti presentano, per un lato, specie in presenza di delegazioni convenzionali perfezionate, profili comuni, mentre, per un altro lato, si distinguono nettamente, quanto al ruolo rivestito nella fase istruttoria, in particolare, dalle RTS, in relazione alle partite stipendiali gestite tramite SPT. Occorre necessariamente ricordare che in virtu' dell'operata riorganizzazione del MEF, dal 1° marzo 2011 le RTS hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali attraverso il sistema SPT, avendo attribuzioni affini, sotto l'aspetto funzionale, a quelle curate a livello centrale da parte del DAG-DCSII.
Segnatamente su quest'ultimo aspetto, le RTS hanno l'incombenza di verificare la completezza della documentazione ricevuta, anche al fine di poter correttamente rilasciare, se richieste, il modello B-1 che, e' bene rammentare, costituisce un impegno da parte dell'Amministrazione alla futura "messa in quota" della trattenuta stipendiale. E' chiara, poi, l'importanza di tale documento, idoneo a far emergere la contemporanea insussistenza di una pluralita' di istanze di delegazione convenzionale coeve, aventi analogo oggetto e ancora in corso di perfezionamento.
Come accennato, la trattenuta stipendiale - con la correlata ritenzione degli oneri dovuti dall'istituto delegatario e da versare all'entrata del bilancio dello Stato - diverra' operativa non appena ottenuta comunicazione dell'avvenuta somministrazione della somma mutuata a favore del dipendente ovvero, nel caso di rinnovo, dell'estinzione del precedente finanziamento per il cui rimborso era gia' attiva una delegazione convenzionale di pagamento.
Gli aspetti procedimentali sopra tratteggiati, limitatamente alle RTS, saranno ancora piu' compiutamente declinati attraverso le istruzioni prettamente tecniche che saranno fornite nel corso del tempo dal DAG in merito al sistema SPT.
I controlli successivi - con eccezione della fase transitoria, nella quale assume una veste centrale la RTS di Viterbo - presentano, invece, profili di maggiore omogeneita'.
In considerazione della semplificazione procedimentale adottata - la quale, a regime, consente di trasferire agli istituti delegatari le somme trattenute ai dipendenti gia' depurate degli oneri amministrativi destinati all'entrata del bilancio dello Stato - ciascun ufficio riscontrante, ognuno per l'area di propria competenza, procedera' a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione a bilancio dei predetti oneri.
Resta, invece, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale, l'obbligo di effettuare con cadenza trimestrale la verifica in merito al rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento.
Quanto sinora esposto vale esclusivamente nel caso di delegazioni convenzionali di pagamento gestite tramite SPT.
Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal sistema SPT, nella fase transitoria e sino all'avvio a regime del procedimento di ritenzione diretta degli oneri amministrativi sulle trattenute stipendiali, le operazioni di riscontro continuano ad essere curate, in modo non dissimile dal passato, dalla RTS di Viterbo che, dunque, procedera' a verificare la correttezza e corrispondenza dei versamenti effettuati dagli istituti delegatari sul conto corrente postale dedicato, afferente al capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".
Successivamente, una volta a regime il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi sui trattamenti stipendiali, anche per le Amministrazioni in discorso il controllo espletato dal sistema delle ragionerie avra' un contenuto omologo, con minime differenze, a quello gia' illustrato in relazione al sistema SPT. La differenza piu' marcata e' rappresentata dalle modalita' di versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la facolta', come gia' indicato, di versare gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere copia delle quietanze dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sul richiamato capitolo 3378 nonche' sul capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attivita' di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento".
In concreto, fatta salva l'ipotesi di un invio per posta tradizionale, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri amministrativi dovra' essere trasmessa al competente ufficio riscontrante per posta elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in modalita' non modificabile, ad esempio, in formato .pdf) ovvero anche con idonee evidenze contabili informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente e' da ritenersi consentita la spedizione a mezzo posta tradizionale.
5. Aspetti relativi ai contratti di assicurazione.
Relativamente alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento afferenti ai contratti di assicurazione, non risultano pervenute segnalazioni circa l'esistenza di particolari criticita' o difficolta' applicative. Cio' nondimeno, anche per ragioni di completezza sistematica, si espongono talune precisazioni volte a meglio definire l'ambito di operativita' delle istruzioni gia' diramate.
5.1 Approfondimenti sulle delegazioni per contratti di assicurazione.
In materia di assicurazioni, la possibilita' di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per corrispondere il previsto premio e' stata subordinata alle finalita' ed all'oggetto del contratto di assicurazione sottostante. Cosicche', una volta sottolineata la maggiore rilevanza sociale della tutela operata verso taluni rischi, e' stato puntualizzato che il contratto di assicurazione deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attivita' lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, e' stato chiarito che devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di garantire il contraente o il beneficiario da rischi connessi a "beni materiali" in senso ampio, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilita' civile per gli autoveicoli, contro l'incendio o il furto, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera.
Tuttavia, in considerazione della rilevanza per la persona umana della casa di abitazione - tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al quale e' riconosciuta una tutela di rango costituzionale (articolo 14 della Costituzione) - si e' dell'avviso che anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrita' dell'abitazione, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, siano ammissibili al pagamento tramite delegazione convenzionale. In linea di massima, si ritiene, quindi, che non sussistano ragioni ostative ad utilizzare lo strumento della delegazione convenzionale di pagamento per quanto concerne la corresponsione dei premi assicurativi volti a manlevare il dipendente dai danni occorsi alla propria casa di abitazione. Cio' nondimeno, si reputa che la fattispecie debba essere strettamente connessa, senza alcuna possibilita' di un'interpretazione estensiva, alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni.
In proposito, precisato che il facsimile di istanza di delegazione convenzionale di cui al modello D della circolare n. 1/RGS del 2011 non contempla tale tipo di contratto, nel medesimo modello D potranno essere apportate le opportune integrazioni nella parte la cui compilazione e' riservata all'istituto delegatario, allo scopo di meglio precisare la tipologia di polizza assicurativa dedotta.
Altro aspetto meritevole di approfondimento e' la possibilita' che nel corso del contratto di assicurazione il rapporto subisca una modifica od una trasformazione, ovviamente da veicolare attraverso un nuovo modello D. Infatti, in una cotale evenienza e in assenza di cautele, potrebbe accadere che, successivamente alla modifica contrattuale, il dipendente subisca due trattenute, non essendosi tenuto in adeguato conto che il contratto, ancorche' modificato o trasformato, e' unico. Va da se' che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di evidenziare nella documentazione trasmessa - apponendo, se del caso, anche un'apposita dicitura nell'istanza di delegazione convenzionale, di cui al facsimile modello D, del tenore "N.B.: trattasi di modifica/trasformazione di contratto di assicurazione gia' in essere" o similare - affinche' l'Ufficio ordinatore dello stipendio, nel processare l'istanza, ponga in essere ogni consentita attenzione, per evitare il verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice modifica del contratto gia' in essere, si reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti Ricezione istanze ed istruttoria indicati dalla circolare n. 1/RGS del 2011.
Corre, infine, l'obbligo di esporre che nulla vieta al dipendente, fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le delegazioni convenzionali di pagamento, di stipulare piu' contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, ecc.) corrispondendo il premio tramite, appunto, la delegazione. In tale ipotesi, devono essere prodotte separate istanze di delegazione convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti i contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata.
Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate istanze di delegazione convenzionale che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potra' essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione - su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considerera' come un solo contratto - la possibilita' di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, e' il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare piu' rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreche' considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione.
5.2 Modulistica.
Nell'intento di rimuovere ab origine possibili dubbi in merito alla valenza ed alle modalita' di utilizzo del modello D, si chiarisce che lo stesso rappresenta lo strumento ordinario per attivare l'istanza di delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione.
Va da se' che, qualora gli stampati predisposti dalla societa' di assicurazione contengano gia' tutti gli elementi indicati nel modello D e ne rispecchino sostanzialmente la struttura, quest'ultimo modello puo' ritenersi senz'altro assorbito nella modulistica approntata dalla compagnia assicurativa (sul punto, si rinvia anche alle precisazioni esposte al paragrafo 8. Convenzioni-tipo e modulistica).
5.3 Aspetti procedimentali.
In merito alla trattazione delle istanze di delegazione convenzionale per i contratti di assicurazione, stante i riflessi giuridici sul contratto dante causa, non va trascurato che, a norma dell'articolo 1901 del codice civile, il contratto di assicurazione, senza pagamento del premio, resta sospeso, per cui, ancorche' esistente ed efficace, il rischio non e' coperto. Il pagamento del premio e' un vero e proprio obbligo per l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del predetto pagamento.
Cio' precisato, e' di tutta evidenza come l'avvenuta certezza, tanto per la societa' di assicurazione quanto per il dipendente-assicurato, dell'effettivita' della trattenuta stipendiale volta al pagamento del premio sia di centrale importanza, conseguendo, in pratica, dalla stessa, l'operativita' della copertura del rischio.
Pertanto, si raccomanda agli Uffici ordinatori dello stipendio di procedere con ogni consentita priorita' all'effettuazione della prima trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo (soprattutto al primo), onde rendere operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato.
Per completezza, si rappresenta che quanto esposto in ordine a taluni aspetti procedimentali relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento vale, evidentemente, anche per quelle discendenti da contratti di assicurazione.
In particolare, il riferimento e' alle modalita' di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa l'autenticazione della firma del dipendente. In modo non dissimile da come gia' illustrato a proposito dei contratti di finanziamento, quindi, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il modello D deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identita' in corso di validita', sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa con societa' BETA S.p.a. - Citta', data".
Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente non e' richiesta la produzione di una copia del documento d'identita', in quanto la sottoscrizione puo' essere apposta all'atto della presentazione stessa, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell'Amministrazione.
6. Fase transitoria - Amministrazioni statali che si avvalgono di
sistemi diversi dal Sistema Service Personale Tesoro - Chiarimenti.
Come gia' accennato e sviluppato in diversi punti della presente circolare, per le Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del sistema SPT, si sottolinea che, sino a quando non saranno stati adeguati i procedimenti amministrativi stipendiali e le relative procedure anche informatiche, non valgono le novita' introdotte dalla circolare n. 1/RGS del 2011 in ordine alle modalita' di versamento degli oneri amministrativi, per cui in tali situazioni sono gli istituti delegatari che devono continuare ad effettuare i versamenti, utilizzando il noto conto corrente postale dedicato afferente alla Tesoreria dello Stato di Viterbo.
Per le medesime Amministrazioni, ovviamente, sino all'intervenuto adeguamento procedimentale - che, si ricorda, e' atteso con decorrenza dalla mensilita' di gennaio 2012 - continueranno ad essere applicate le istruzioni gia' diramate, specialmente per quanto attiene al riscontro sui versamenti, che resta in capo alla RTS di Viterbo.
7. Amministrazioni ed enti pubblici che si avvalgono del Sistema
Service Personale Tesoro.
A fianco di Amministrazioni statali che utilizzano sistemi diversi dal sistema SPT, esistono, all'opposto, Amministrazioni ed Enti pubblici - comunque soggetti pubblici tecnicamente non riconducibili nel perimetro dello Stato, inteso in senso stretto - che si avvalgono del sistema SPT, in virtu' di convenzione con il DAG.
In simili fattispecie, si e' posto il problema, di interesse solamente indiretto per gli istituti delegatari, se sia corretto far affluire all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri amministrativi volti a rimborsare i costi dei procedimenti afferenti alle delegazioni convenzionali di pagamento.
In linea generale, stante pure la frequente gratuita' del servizio reso dal DAG attraverso il sistema SPT - in considerazione delle ragioni sopra esposte per motivare il fondamento della necessita' di ristorare gli oneri amministrativi sostenuti dall'Amministrazione relativamente alle delegazioni convenzionali di pagamento - non si ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la correttezza della spettanza degli oneri in discorso allo Stato, in virtu' della semplice circostanza che i costi per processare le delegazioni convenzionali, a ben vedere, sono sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale fa capo la responsabilita' sul sistema SPT, incluse le spese amministrative e di gestione.
Cio' nondimeno, trattandosi di un servizio reso su base convenzionale, occorre fare necessariamente riferimento ai contenuti della convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonche' alla natura del servizio effettivamente reso, essendo quest'ultimo modulato secondo una variegata scala di tipologie, per cui sono fatte salve le eventuali diverse pattuizioni in merito.
Quanto sopra, tra l'altro, appare confermato dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto l'estensione del sistema SPT a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa loro richiesta e conseguente stipula di apposita convenzione.
8. Convenzioni-tipo e modulistica.
Con la circolare n. 1/RGS del 2011, allo scopo di agevolare le Amministrazioni, sono stati diramati degli schemi di convenzioni-tipo in materia di contratti di finanziamento (Allegato A alla predetta circolare n. 1/RGS) e in materia di assicurazioni (Allegato B).
In proposito, sono state avanzate richieste, soprattutto in relazione alla convenzione-tipo in materia di finanziamenti, in merito alla possibilita' di apportare delle modifiche o delle integrazioni alle clausole ivi contenute.
Come desumibile gia' dalla lettura del testo della richiamata circolare n. 1/RGS del 2011 nonche' dalle argomentazioni sinora esposte, l'Allegato A costituisce un semplice ausilio pratico per le Amministrazioni, avendo lo scopo di costituire una base di lavoro da sviluppare in relazione alle necessita' avvertite e in linea con gli interessi pubblici perseguiti.
Infatti, nel rispetto della vigente disciplina e delle consequenziali istruzioni, le singole Amministrazioni potranno adattare le convenzioni alle specifiche esigenze e realta', tenendo conto delle situazioni concrete anche locali.
Quanto alla modulistica, con particolare riferimento al modello C ed al modello D, si rappresenta, come peraltro gia' diffusamente accennato, che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli istituti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati, ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, piu' semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi ed ai dati da fornire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalita' degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli C e D allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011.
In presenza di dette circostanze, comunque, affinche' le istanze di delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta dall'istituto delegatario possano essere processate in modo piu' agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello aziendale approntato sia allegato - previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen - alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al riscontro ed all'allegazione accennati non ricorrono, chiaramente, nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'istituto delegatario direttamente sul modello C o sul modello D allegati alla circolare n. 1/RGS del 2011.
9. Precisazioni conclusive.
In conclusione, con riguardo a tutte le Amministrazioni dello Stato - anche per quelle che si avvalgono di sistemi per la gestione delle partite stipendiali diversi da SPT - si rimarca l'esigenza di vedere operativo il nuovo meccanismo di ritenzione degli oneri amministrativi direttamente sulle trattenute stipendiali, al piu' tardi, con la mensilita' di gennaio 2012.
I vantaggi assicurati da un siffatto meccanismo appaiono di palmare evidenza: semplicita' della riscossione, snellimento del procedimento, certezza e regolarita' del flusso di entrata al bilancio dello Stato, semplificazione dei controlli da parte delle Amministrazioni interessate e degli uffici riscontranti, modernizzazione delle procedure, correlazione degli oneri ai costi sostenuti dall'Amministrazione.
Si confida nella consueta attenta e meticolosa collaborazione.
Roma, 20 ottobre 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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