Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 novembre 2011 |
De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria). |
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IL RAGIONIERE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' del ministero della salute
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica; Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalita' di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica; Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo; Visto il decreto del 26 febbraio 2010, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, concernente la definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, attuativo del citato DPCM 26 marzo 2008; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del 15 luglio 2004 del Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 1, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo; Visto il decreto interministeriale 17 marzo 2008 e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86 di modifica del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta medica a carico del SSN e SASN; Visto il decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49; Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente il controllo delle esenzioni per reddito; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, attuativo del comma 5 del citato art. 50, concernente le modalita' di trasmissione dei dati delle ricette da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari; Considerato di dover definire la tempistica e le modalita' di trasmissione dei dati della ricetta elettronica da parte dei medici prescrittori del SSN e dei SASN, nonche' da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, al fine di garantire l'univocita' di erogazione della prestazione a fronte di ciascuna ricetta elettronica; Visto il comma 10 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia rende disponibili i dati delle ricette alle ASL, regioni e province autonome e al Ministero della salute; Ritenuto di poter procedere all'attuazione nelle regioni delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tramite accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, nonche' con i SASN, come previsto dal citato decreto 26 febbraio 2010; Visto l'art. 4, comma 4 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede, tra l'altro, che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, detta le ulteriori disposizioni attuative, tenuto conto degli eventuali progetti regionali (SAR) di cui al medesimo art. 4; Visto il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie;
Decreta:
Art. 1
Dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione ai piani di diffusione di cui all'art. 2 del presente decreto, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse e' sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalita' di cui al disciplinare tecnico Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle regioni, alle aziende sanitarie locali, ai medici prescrittori e alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, i servizi definiti nell'Allegato 1. 3. Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica di cui al comma 1, invia al SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 5.5 del Disciplinare tecnico del DPCM 26 marzo 2008, i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione e dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 11 dicembre 2009, citato nelle premesse. 4. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'Allegato 1. 5. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario standardizzato di cui al decreto 17 marzo 2008 citato nelle premesse, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei relativi dati ai sensi del citato DPCM 26 marzo 2008. 6. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 7. In caso di indisponibilita' dei dati di cui al comma 6, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria di cui al comma 4, reso disponibile dall'assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di cui al comma 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito. 8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell'art. 50 citato nelle premesse, la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali autorizzati ai sensi del comma 11 del predetto art. 50, le informazioni relative alla prestazione erogata, secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni. 9. Ai sensi del comma 10 del citato art. 50, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza, i dati di cui ai commi 3 e 8. |
| Art. 2 Piano di diffusione nelle regioni della dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN 1. Ai sensi del decreto 26 febbraio 2010, richiamato nelle premesse, la diffusione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali SAR, nonche' delle specificita' delle prescrizioni mediche e della loro valenza sul territorio nazionale. 2. Con specifici accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute sara' definita la diffusione e la messa regime delle disposizioni di cui al presente decreto per i SASN. 3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 inerenti la diffusione presso le singole regioni, le province autonome e i SASN delle disposizioni di cui al presente decreto, sono da concludersi entro settembre 2012. 4. In relazione agli accordi di cui al comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e' stabilito il programma di messa a regime in ogni singola regione e provincia autonoma, circa il completamento delle attivita' concordate. |
| Art. 3 Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prescrizioni di farmaci di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 e successive modificazioni citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2011
Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio
Il capo dipartimento della qualita' del Ministero della salute Palumbo |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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