Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2011
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia. (Provvedimento n.2938)


L'ISTITUTO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia;
Ritenuta la necessita' di modificare il Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, in modo da assicurare che le deliberazioni del Collegio di garanzia siano adottate sempre alla presenza di tre componenti;
Vista la delibera del Consiglio assunta nella riunione del 13 ottobre 2011;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006

1. All'art. 9 (Conclusione del procedimento) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito come segue: «Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione puo' validamente operare con la presenza, in qualita' di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi e' sostituito dal Presidente di un'altra Sezione».
 
Art. 2
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2011

Il Presidente: Giannini
 
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