Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 ottobre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Slavica Maletic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Slavica Maletic, cittadina bosniaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo Tecnico Fisioterapista conseguito in Bosnia ed Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnico fisioterapista conseguito in data 18 giugno 1997 presso la Scuola Media Superiore Ilidza di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), dalla sig.ra Slavica Maletic, nata a Belgrado (Serbia) il 5 settembre 1978, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.
2. La sig.ra Slavica Maletic e' autorizzata ad esercitare in Italia l'attivita' sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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