Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneita' tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 6 e 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' il
seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta
da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.».
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di
cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori, ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera g) di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 6, comma 8, e 27 del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo degli articoli 66 e 121 del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento).
- 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in
pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove
sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la
vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero
senza previo risanamento dell'atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi
dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori
devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di
apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti
luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.».
«Art. 121 (Presenza di gas negli scavi). - 1. Quando si
eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza
di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture
di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di
gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente
aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad
un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto
all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo
deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai
all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente
all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie,
in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o
asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreche' sia assicurata una efficace e continua
aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre
vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere
emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma,
di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.».
- Il testo dell'allegato IV, punto 3, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Allegato IV
Requisiti dei luoghi di lavoro
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI,
RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti,
quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare
lavoratori per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio
dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti
di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di
sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei
luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai
lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o
vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o
altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere
a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri
dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e
a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare,
sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con
l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera
all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di
accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non
possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al
fondo dei luoghi predetti e' disagevole, i lavoratori che
vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi
idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa
escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri
infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate
nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte
ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali
la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di
attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi.
Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con
i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal
pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque
sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su
tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di
cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il
parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per
condizioni di impianto non sia possibile applicare il
parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei
recipienti devono essere provviste di solide coperture o di
altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei
lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli
stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne
limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro
non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di
cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3
non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i
serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie
dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano
una profondita' di oltre 2 metri e che non siano provvisti
di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile
predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei
suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative
apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere
costruite e collocate in modo che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas,
o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno
ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il
massimo e piu' rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni
contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere
contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta
di reti estese, con distinta colorazione, il cui
significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante
tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni
secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali
valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad
effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessita'.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di
sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per
garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di
appropriati dispositivi o impianti accessori, quali
chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o
materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose,
compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere
provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie
tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri
liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i
lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per
impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di
cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi
altre idonee misure di sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o
materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque
dannose devono essere provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la
fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere
sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e
svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie,
anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il
loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura
del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi
quelli vuoti gia' usati, devono essere conservati in posti
appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se
queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere
reimpiegati per le stesse materie gia' contenute, devono,
subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati
lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare recipienti che
abbiano gia' contenuto liquidi infiammabili o suscettibili
di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive
o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che
si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del
loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del
primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari
di trasformazione.».
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.».



 
Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati

1. Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita' contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, del citato
decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi). - (Omissis).
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio
carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.».
- Il testo del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre del 2003, n.276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,di
cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
- Il testo degli articoli 34 e 37, del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
- 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il
datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma
6, nelle imprese o unita' produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonche' di prevenzione degli
incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione a persone interne all'azienda o all'unita'
produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto
all'articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui al comma 2-bis.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e
46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta
e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il
contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.».



 
Art. 3

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attivita' di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del
citato decreto legislativo n.81 del 2008, e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore
di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
la piu' ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette
a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».



 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116
 
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