Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 ottobre 2011 |
Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre di Cosenza» e approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visti: il decreto ministeriale del 27 ottobre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la IGT dei vini «Valle del Crati» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto ministeriale del 27 ottobre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la IGT dei vini «Condoleo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto ministeriale del 27 ottobre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la IGT dei vini «Esaro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto ministeriale del 8 maggio 1997 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei vini «Donnici» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1975, con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei vini «Pollino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto ministeriale del 17 ottobre 1994 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei vini «San Vito di Luzzi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la DOC dei vini «Verbicaro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria Cia, Confagricoltura e Coldiretti della Calabria, intesa ad ottenere: la modifica dei disciplinari di produzione dei seguenti vini a DOC: «Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi» e «Verbicaro»; la modifica dei disciplinari di produzione delle seguenti IGT ed il passaggio delle stesse alla categoria DOC: «Esaro», «Condoleo», «Valle del Crati» e, per quest'ultima, anche la variazione del nome in «Colline del Crati», quale indicazione della corrispondente sottozona, e, in particolare, l'accorpamento delle citate denominazioni, riferite al corrispondente ambito territoriale, in un'unica Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza», nell'ambito della quale le citate preesistenti denominazioni figurino in qualita' di sottozone, nonche' la ricodificazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta dei relativi disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 178 del 2 agosto 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Terre di Cosenza" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre di Cosenza», ed e' approvato, nel testo di cui all'annesso 1 del presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3. 2. Le denominazioni di origine controllata dei vini «Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi», «Verbicaro» e le indicazioni geografiche tipiche «Esaro", «Condoleo» e «Valle del Crati riconosciute con i decreti richiamati in premessa, devono intendersi revocate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2.I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti delleDOC dei vini «Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi», «Verbicaro» e all'elenco delle vigne dei vini a IGT «Esaro», «Condoleo» e «Valle del Crati», di cui ai decreti in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Terre di Cosenza», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 3. Le scorte dei vini a Denominazione di Origine Controllata e/o atte a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi», «Verbicaro» e dei vini a IGT e/o atti a divenire a IGT «Esaro», «Condoleo» e «Valle del Crati», ottenute in conformita' delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione riconosciuti e modificati con le disposizioni normative richiamate in premessa, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 4. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza» sono riportati nell'allegato H del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti negli annessi disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato F Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato G Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato H Parte di provvedimento in formato grafico
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