Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 ottobre 2011
Rettifica del decreto 9 settembre 2011 recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti classico».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di Denominazione di Origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 24 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere la rettifica al citato decreto al fine di prevedere la deroga all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico», per posticipare l'adeguamento della base ampelografica del vino a D.O.C. «Vin Santo del Chianti Classico» Occhio di Pernice entro la 3° campagna vendemmiale successiva all'entrata in vigore del disciplinare medesimo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana sulla sopra citata richiesta di rettifica;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla rettifica dell' art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico», al fine di prevedere la deroga sopra specificata;

Decreta:
Articolo unico

1. A titolo di rettifica, l'art. 2 del decreto ministeriale 9 settembre 2011 richiamato in premessa, e' integrato con il seguente comma:
«2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell' annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Vin Santo del Chianti Classico» Occhio di Pernice, deve essere adeguata entro la terza campagna vendemmiale successiva all'entrata in vigore del relativo disciplinare di produzione».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
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