Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 27 aprile 2011
Ridefinizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 per l'erogazione dei buoni vacanze.


IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione del turismo» che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;
Visto l'art. 2, comma 193, lettera h) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale ha previsto l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 135/2001, per l'erogazione di Buoni Vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;
Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti, il 10 dicembre 2008, registro n. 12, foglio n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, a firma dell'allora Sottosegretario di Stato, on. Michela Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 135/2001, come previsto dal predetto art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la Convenzione del 3 luglio 2009 - con validita' triennale -, per la gestione dei buoni vacanze assistiti da contributo statale ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, stipulata tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e l'Associazione nazionale buoni vacanze Italia;
Visto il decreto approvativo della predetta Convenzione in data 10 luglio 2009 registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249;
Visto il decreto del Ministro del turismo 9 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti, il 9 agosto 2010, registro n. 10, foglio n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2010 recante «Ridefinizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale» che ha esteso i termini di periodo di fruizione, l'ampliamento degli aventi diritto, le modalita' e i relativi requisiti d'accesso;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del predetto decreto del 9 luglio 2010 con il quale viene consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio - qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale - nonche' dal 23 agosto e viene altre confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio;
Considerata la grave situazione di emergenza determinatasi nell'isola di Lampedusa a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda mediterranea che ha indotto il Governo a dichiarare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale fino al 31 dicembre 2011 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 febbraio 2011, n. 42;
Considerato altresi' che la citata situazione di emergenza in atto sull'isola di Lampedusa viene a determinare un notevole impatto negativo sul settore turistico in termini economici e sociali prevedendosi una forte contrazione dei flussi turistici nel corso del corrente anno;
Valutato il danno economico al settore turistico che tale situazione puo' determinare nell'isola, anche in vista della Pasqua e della ormai imminente stagione estiva balneare;
Ritenuto che, nell'ambito delle iniziative del Governo volte a riportare nell'isola una situazione di normalita', si rendono necessari anche interventi finalizzati a sostenere il normale svolgimento della stagione turistica nell'isola di Lampedusa;
Valutato altresi' che l'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i «buoni vacanze» siano destinati anche a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di poter consentire la fruizione dei buoni vacanze nel territorio dell'isola di Lampedusa anche nel periodo di alta stagione;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 20 aprile 2011;

Decreta:

Per le motivazioni sopra espresse, la fruibilita' dei buoni vacanze, limitatamente al territorio dell'isola di Lampedusa, e' consentita per l'anno in corso anche dal 4 luglio al 22 agosto senza soluzione di continuita'.
Roma, 27 aprile 2011

Il Ministro: Brambilla

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 362
 
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