Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 2011 |
Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente "Istituzione del giudice di pace"; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha fissato in 4.700 unita' il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace; Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, registrati alla Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i quali sono state determinate le piante organiche del predetto personale addetto alle singole sedi giudiziarie; Vista la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, concernente "Istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifiche alle tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige", con la quale e' stata determinata la pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano; Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271, concernente "conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione", che, nel disporre un ampliamento delle competenze giurisdizionali degli uffici del giudice di pace, ha altresi' previsto la necessita' di procedere alla ridefinizione delle piante organiche del personale giudicante ivi addetto; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2008, con il quale, in attuazione della legge sopra citata, si e' provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace; Vista la sentenza n. 3290 del 10 febbraio 2010, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile 2008, rilevando l'incompetenza del Ministro della Giustizia all'emanazione dell'atto ai sensi del citato art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374; Ritenuto che la decisione del giudice amministrativo rende necessario procedere, in senso conforme, agli adempimenti previsti dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sulla scorta dei nuovi dati e strumenti di analisi disponibili; Considerato che la rilevazione dei procedimenti effettivamente esauriti dal personale giudicante in servizio sul territorio nazionale ha consentito di individuare il numero di procedimenti mediamente definibili, complessivamente e per ogni settore della giurisdizione, da ciascun giudice; Ritenuto che, rapportando il numero di procedimenti iscritti per ciascuna sede giudiziaria alla relativa pianta organica, e' stato possibile valutare la congruita' delle risorse organiche ivi assegnate, sulla scorta del carico di lavoro sostenibile da ciascun giudice in precedenza individuato; Considerato che dall'analisi condotta emerge con evidenza la necessita' di procedere ad una ridistribuzione delle risorse organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati da carichi di lavoro esigui e gli uffici ove si registrano condizioni di disagio operativo; Rilevato che dalle risultanze dell'analisi non sono state tratte concrete determinazioni per gli uffici compresi nella regione Trentino Alto Adige; Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, per la determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si deve procedere secondo le modalita' previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato pertanto che, nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo, per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano si rende necessario riservare, in conformita' delle risultanze dell'analisi condotta, un contingente di complessive trentasette unita', corrispondente alla relativa pregressa dotazione; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 11 maggio 2011 sulla proposta del Ministro della Giustizia formulata con nota del 9 dicembre 2010; Rilevato, in particolare, che la proposta ministeriale risulta pienamente condivisa sia per quanto attiene alla metodologia seguita sia con riferimento alle determinazioni prospettate in applicazione dei criteri generali; Considerato che la rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del Giudice di pace impegna complessivamente 4690 delle 4700 unita' disponibili ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e che, pertanto, residua un ulteriore contingente di 10 unita' da ripartire con successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze operative; Sulla proposta del Ministro della Giustizia;
Decreta:
Art. 1
Le piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace sono determinate dalla tabella A allegata al presente decreto. |
| Art. 2
Nell'ambito della dotazione organica del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un contingente di complessive 37 unita' e' riservato per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano. |
| Art. 3
Nell'ambito della dotazione organica del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace un ulteriore contingente di complessive 10 unita' e' accantonato e verra' distribuito con successivi provvedimenti in funzione di sopravvenute esigenze operative delle singole sedi giudiziarie. Roma, addi' 24 agosto 2011
NAPOLITANO Alfano, Ministro della giustizia Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 230 |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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