Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2011
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n.482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;
Visto, in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il parere espresso in data 9 giugno 2011 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;
Sentita in data 7 luglio 2011 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega delle funzioni e dell'azione legislativa in materia di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1
Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2011- 2013, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2007, n. 276.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.
 
Art. 2
Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:
a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale ed e' organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilita' dei dati;
b) istituzione di corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;
c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;
d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;
e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.
2. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area dovra' tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che puo' essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.
 
Art. 3
Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento con altri enti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti una proposta con piu' progetti o, in caso preveda piu' interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorita'.
3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale e' sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.
 
Art. 4
Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunita' di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.
2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti ammessi in via prioritaria, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.
3. Al fine di evitare che la misura prevista nel comma precedente apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorita' indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.
4. La ripartizione terra' conto anche della correttezza della rendicontazione e della capacita' di spesa dimostrata dall'ente con riferimento ai precedenti finanziamenti.
 
Art. 5
Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche' degli enti locali.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 2013.
3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 398
 
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