Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2011
Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2011/2013.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
Visto in particolare l'art. 9, comma 17, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; tanto al fine di garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza e stabilita' nella pianificazione degli organici della scuola;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64;
Considerato che il predetto piano, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, puo' prevedere la retrodatazione giuridica all'anno scolastico 2010 - 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed educativo sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010/2011;
Considerato altresi' che il predetto piano deve essere redatto nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria;
Ritenuto che il predetto piano deve essere annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9,comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stipulata in data 19 luglio 2011 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali che per garantire la sostenibilita' economica e finanziaria del piano ha rimodulato le posizioni stipendiali contrattualmente previste;
Vista la nota la certificazione positiva deliberata dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite - in data 2 agosto 2011 in merito all'ipotesi di accordo sopracitato;
Visto la nota prot. n. 6082 del 21 giugno 2010 con la quale il MIUR chiede l'autorizzazione per le immissioni in ruolo di 20.000 unita' di personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2010/2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2010, registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 2010, recante l'autorizzazione ad assumere, per il citato anno scolastico 2010/2011, n. 10.000 unita' di personale docente ed educativo, rispetto alle 20.000 sopracitate;
Preso atto dei posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico 2011/2012, relativi alle dotazioni organiche del personale docente ed educativo e del personale ATA;
Ritenuto per l'anno scolastico 2011/2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili detratti quelli relativi al personale in esubero, di poter programmare l'assunzione: di 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di cui 10.000 con retrodatazione giuridica all'a.s. 2010/2011 utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nel citato anno 2010/2011 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per il medesimo anno, nonche' di 36.000 unita' di personale ATA;
Considerato che per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 si renderanno presumibilmente vacanti e disponibili 22.000 posti di personale docente ed educativo e di 7.000 posti di personale ATA, per effetto dei pensionamenti e dell'entrata a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008 n. 133, fatta salva la verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
Ritenuto di dover riservare per ciascun anno del triennio 2011/2013 n. 1.300 posti di personale ATA per il transito nei ruoli del predetto personale amministrativo e tecnico del personale docente inidoneo in applicazione dell'art. 19, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fatta salva l'utilizzazione per le immissioni in ruolo dei posti eventualmente residuati a conclusione del predetto transito;
Ritenuto, inoltre, nelle more dell'espletamento e del completamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il passaggio del personale docente dell'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, del liceo artistico Barabino di Genova e dell'istituto Dossi di Ferrara, ormai statizzati,dai relativi ruoli comunali ai ruoli statali, di dover accantonare complessivamente, per il predetto triennio 2011/2013, ai fini delle previste assunzioni, n. 243 posti da ripartire nei 3 anni, nei limiti dei rispettivi posti di organico determinati in applicazione dell'art. 64 della legge 6/08/2010, n.133.

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 9, comma 17, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' definita la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, secondo il seguente piano assunzionale che ricomprende il numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento indicato nelle premesse del decreto:
- per l'anno scolastico 2011/2012, e' prevista l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011 e 36.000 unita' di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, si prevede l'assunzione nel numero massimo, rispettivamente, di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000 unita' di personale ATA, tenendo conto dei pensionamenti e dell'attuazione a regime del processo di riforma previsto dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008 n, 133, in ogni caso previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta fattibilita' del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. I contingenti di cui al comma 1, successivamente alla predetta autorizzazione annuale, sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali del personale ATA.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine vacanti e disponibili dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
4. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 14
 
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