Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2011
Procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 495, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;
Visto l'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili;
Vista la legge 22 dicembre 2010, n. 220 e, in particolare, l'art. 1, comma 69, che ha modificato l'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, prevedendo che l'autorizzazione per gli accertamenti bancari e finanziari, prevista dal citato art. 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale si dispone l'obbligo di effettuazione, in via esclusivamente telematica, delle richieste di cui al secondo comma, numero 7), del medesimo articolo, e si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la relativa disciplina attuativa;
Visti gli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 che dispongono il riuso a titolo gratuito dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 con cui vengono diramate le disposizioni attuative relative alle modalita' di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonche' dei dati, notizie e documenti riguardanti i rapporti indicati nell'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2006 che apporta integrazioni e modifiche al precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 aprile 2006 che apporta modifiche ed integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005 come gia' modificato dal provvedimento del 24 febbraio 2006;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007 che prevede disposizioni integrative e correttive del precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 che prevede modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, successivamente modificato e integrato dai provvedimenti del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010;
Visto il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 che istituisce un sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato all'analisi e al monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari;
Vista la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni per l'esecuzione, da parte degli organi legittimati dell'Agenzia medesima, delle indagini finanziarie;
Vista la Circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni in merito alle modifiche apportate dall'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e relativo agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria per gli operatori finanziari;
Vista la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni per il corretto utilizzo, ai fini dell'attivita' di controllo, dell'archivio dei rapporti finanziari, nel quale sono rintracciabili le informazioni che tutti gli operatori finanziari sono tenuti a conferire ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione presso gli uffici regionali pilota, circa l'applicazione telematica per l'invio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle richieste ex art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con le associazioni di imprese operanti nel settore bancario e finanziario svoltasi nel corso dei mesi di giugno e luglio 2011;
Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con Poste Italiane S.p.A. terminata entro la prima settimana del mese di ottobre 2011;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1

A decorrere dal 27 ottobre 2011 e' operativa la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti.
 
Art. 2

Le richieste telematiche sono inoltrate dai direttori degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. Le successive risposte telematiche sono inviate, dai soggetti di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le regole tecniche specificate negli allegati del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 come modificato, da ultimo, dal successivo provvedimento del 12 novembre 2007. L'elenco dei soggetti obbligati alle risposte di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' contenuto nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.
 
Art. 3

Le richieste di informazioni sono firmate digitalmente dai direttori degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e sono inviate per mezzo del sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 4

Le richieste di informazioni sono inoltrate per il tramite dell'applicazione informatica predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla casella di Posta Elettronica Certificata appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte.
 
Art. 5

Gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli operatori a cui gli uffici dell'Amministrazione inoltrano le richieste di informazioni sono consultabili tramite un apposito registro istituito presso l'Agenzia delle entrate e da questa reso disponibile anche agli altri organi di controllo ai sensi del disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante il codice dell'amministrazione digitale.
 
Art. 6

Le risposte sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata della banca o operatore finanziario ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatario delle richieste o da altro soggetto da questi delegato.
 
Art. 7

Gli operatori finanziari destinatari di richieste possono, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, procedere all'invio cumulativo di tutte le risposte negative con un unico messaggio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.
 
Art. 8

Per gli schemi di richiesta, di risposta e di risposta cumulativa sono utilizzati i modelli riportati nell'allegato n. 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.
Per le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di collegamento sono utilizzati gli schemi riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.
 
Art. 9

In caso di omessa trasmissione, ovvero di trasmissione oltre i termini previsti, dei dati delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica la sanzione di cui all'art. 10, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. Ai sensi del comma quarto del predetto art. 10, all'irrogazione della sanzione provvede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale ricade il domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.
Roma, 11 ottobre 2011

Il direttore generale: Ferrara
 
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