Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 settembre 2011 |
Detenzione e contabilita' delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519; Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane"; Visto il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalita' relative alla denunzia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilita' delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali)"; Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom; Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno 11 febbraio 2009 "sull'attuazione di un sistema di contabilita' e controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari" (GUCE 12 febbraio 2009, L41/17); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare l'art. 29 "Agenzia per la sicurezza nucleare"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; Considerata la necessita' di aggiornare il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, e consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunzie, adeguandole altresi' al progresso tecnico; Ritenuto opportuno di dare attuazione all'art. 23, comma 1,del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantita' per cui va tenuta la contabilita' delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari per le quali i detentori devono farne denunzia ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonche' di semplificare ed adeguare al progresso tecnico la procedura per la comunicazione delle denunzie stesse; Considerato il parere espresso dall'ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale con nota prot. n. 13182 del 19 aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545;
Decreta:
Art. 1
1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantita' e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l'obbligo di effettuarne denunzia secondo le indicazioni riportate nell'Allegato I, in esecuzione dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 230 del 1995. |
| Art. 2
1. La denunzia di detenzione di cui all'art. 1 deve essere inviata al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente trasmessa all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che esercitera' i controlli previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. 2. La denunzia deve essere inviata, per ciascun impianto, deposito o luogo di detenzione, entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie. |
| Art. 3
1. Ciascuna denunzia deve essere seguita dall'invio all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro i quindici giorni successivi alla fine del mese nel quale il detentore e' entrato in possesso delle materie, del formulario Allegato III, previsto dall'art. 12, primo comma, del regolamento Euratom citato in premessa. 2. I detentori devono altresi' fornire indicazioni su ciascuna partita omogenea cui le materie si riferiscono e sulla composizione chimica delle materie stesse utilizzando, a seconda dei casi, la sezione [11] (partita) ovvero la sezione [19] (partita precedente) del predetto formulario. 3. Le modalita' per la compilazione del formulario Allegato III di cui al primo comma sono indicate nelle note esplicative del medesimo Allegato al presente decreto. |
| Art. 4
1. Restano salve, per quanto riguarda la detenzione di materie grezze e minerali fuori degli impianti e depositi definiti all'art. 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995, le esenzioni dalla denunzia di detenzione di cui ai decreti del Ministero dell'Industria 15 dicembre 1970 e 7 marzo 1973, applicativi della legge 19 dicembre 1969, n. 1008. 2. Le quantita' di materie di cui al comma 1, presenti nello stesso luogo di detenzione e sotto la ragione sociale di un unico detentore si cumulano, ai fini dell'obbligo della denunzia, ancorche' le materie siano ubicate in differenti locali. |
| Art. 5
1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di aggiornare le denunzie di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. |
| Art. 6
1. Per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 5, i detentori devono trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione delle giacenze delle materie utilizzando i formulari Allegati IV e V previsti dall'art. 13 del Regolamento Euratom, compilati in occasione dell'inventario fisico. 2. L'inventario fisico deve essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno, comunicandone la data di esecuzione all'Agenzia per la sicurezza nucleare, con un anticipo di almeno quaranta giorni. 3. Ove l'inventario fisico non coincida con il 31 dicembre, i predetti formulari devono essere integrati con i formulari di cui al precedente art. 3 contenenti le eventuali variazioni successive alla data dell'inventario fisico. 4. Le modalita' per la compilazione dei formulari Allegati IV e V di cui al comma 2 sono indicate nelle note esplicative dei medesimi Allegati al presente decreto. |
| Art. 7
1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' delle suddette materie. Sono soggetti all'obbligo della contabilita' anche i detentori esentati dall'obbligo di denunzia di cui all'art. 4. 2. La contabilita' deve essere tenuta secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI. |
| Art. 8
1. Per i reattori in grado di raggiungere una produzione o un consumo di materie fissili speciali, grezze e minerali superiori ad 1 grammo per anno solare, entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in allegato all'aggiornamento delle giacenze di cui all'art. 5, un resoconto dei consumi e della produzione nucleare di materie nucleari, riferite ai combustibili utilizzati ed estratti dal reattore nel corso dell'anno precedente. Le materie, fino a che non sono uscite dall'area di bilancio materie, devono figurare con la loro composizione isotopica iniziale. Le materie irraggiate, devono figurare con la loro composizione isotopica finale (calcolata) quando escono dall'area di bilancio materie. Qualora il detentore preveda di tenere il combustibile irraggiato nella piscina di decadimento per un periodo superiore ad un anno, deve comunicare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro l'anno, i dati relativi alla composizione isotopica finale calcolati secondo appropriati codici di calcolo. |
| Art. 9
1. Il minerale estratto durante la fase di produzione deve essere contabilizzato sulla base dei risultati delle analisi per la determinazione del tenore di Uranio e di Torio, effettuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1978, secondo il tasso di concentrazione media dei minerali fissato dal Consiglio della C.E.E.A. con Regolamento n. 9 del 2 febbraio 1960, in applicazione dell'art. 197, paragrafo 4, del Trattato Euratom. |
| Art. 10
1. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni in relazione alla contabilita' delle materie di cui all'art. 79, primo comma, del Trattato istitutivo della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sono tenuti a notificare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, le comunicazioni inviate alla commissione della Comunita'. |
| Art. 11
1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente. |
| Art. 12
1. Tutta la documentazione concernente la denunzia di detenzione, l'aggiornamento annuale e la tenuta della contabilita' deve essere custodita per almeno cinque anni presso il luogo di detenzione delle materie, ed esibita a richiesta dei pubblici ufficiali delle Amministrazioni interessate e degli ispettori dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. |
| Art. 13
1. Gli aggiornamenti tecnici degli allegati da I a VI, parti integranti del presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento dell'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, e saranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 14
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, della stessa legge, le funzioni e le attivita' attribuite con il presente decreto all'Agenzia per la sicurezza nucleare sono esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici gia' disciplinata dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all' art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data. Roma, 28 settembre 2011
Il Ministro: Romani |
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| Allegato VI Parte di provvedimento in formato grafico
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