IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 4 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BARCLAY D-QUAT contenente la sostanza attiva diquat; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 5 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'Ufficio in data 21 giugno 2011 prot. 20934 con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione; Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in D-QUAT; Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
L'Impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato D-QUAT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14929. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2011
Il direttore generale: Borrello |