Gazzetta n. 247 del 22 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 settembre 2011 |
Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Blues» «Maxi rosso 47», e «Maxi 260». |
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IL DIRETTORE per le accise dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalita' di applicazione dell'imposta di' fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione; Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «BLUES»; Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «MAXI ROSSO 47»; Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «MAXI 260»: Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «BLUES», «MAXI ROSSO 47 e «MAXI 260» presentata dalla Societa' Tecnomatch s.r.l., Attesa la necessita' di procedere in linea con la citata richiesta;
Decreta:
Art. 1
Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue: Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «BLUES» da euro 1,00 a euro 1,20; Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI ROSSO 47» da euro 1,20 a euro 1,00; Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI 260» da euro 1,00 a euro 1,20. |
| Art. 2
L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2011
Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze foglio n. 165 |
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