Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2011
Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 2005, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003 e n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto specifico alla disidratazione dei foraggi a partire dal 2012;
Considerato che occorre stabilire le modalita' per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto specifico, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;
Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparita' di trattamento tra gli stessi, e' opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n.73/2009;
Considerato che, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;
Considerato che ad oggi il sostegno e' stato erogato ai trasformatori e che tali importi saranno dal 2012 erogati direttamente agli agricoltori;
Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti indirettamente dagli agricoltori;
Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto alla disidratazione dei foraggi, di cui al capo IV, sezione I, sottosezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel regime di pagamento unico.
 
Art. 2

Ammissibilita' e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per uno o piu' anni del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008.
 
Art. 3

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori e' effettuato sulla base della media della produzione di foraggi consegnata nell'ambito di un contratto o di una dichiarazione di consegna di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 15 marzo 2005. Per gli agricoltori, cosi' come definiti all'art. 2, lettera 1), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola.
2. Il calcolo e' effettuato sulla base dei dati relativi al prodotto essiccato, se disponibili, ovvero al prodotto consegnato fresco applicando il coefficiente mensile di trasformazione in prodotto essiccato.
3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 22,605 milioni di euro.
4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
 
Art. 4

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.
Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.
 
Art. 5

Modalita' attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 8, foglio n. 133
 
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