Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2011
Modifiche al decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2010, recante modifiche al sopracitato decreto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 e' possibile riesaminare le decisioni adottate per l'attuazione del sostegno specifico e, pertanto, introdurre modifiche a partire dal 2012;
Considerato che, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009, le misure di sostegno specifico attuate debbono essere controllabili e verificabili;
Considerato che, dall'esperienza del primo anno di applicazione del sostegno specifico, appare opportuno apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 29 luglio 2009, per migliorare l'applicazione del sostegno stesso;
Ritenuto che, per quanto riguarda il sostegno previsto all'art. 8 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 e' opportuno inserire ulteriori parametri qualitativi che individuino le sementi che garantiscono il miglioramento della qualita' dello zucchero a seconda degli areali produttivi;
Considerato che la Commissione europea, con nota n. 437819 del 19 aprile 2011, ha chiarito i termini per il trasferimento di somme non utilizzate per la misura agro-ambientale verso altre misure di sostegno specifico e, di conseguenza, appare opportuno precisare tale meccanismo di compensazione;
Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle razze bovine a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici con le razze Pustertaler e Sarda, come richiesto dalle regioni Piemonte e Sardegna;
Considerato che le regioni, nel comitato tecnico permanente in materia di agricoltura del 21 giugno 2011, hanno ritenuto di prevedere, nell'ambito del sostegno agro ambientale, l'obbligo di utilizzo della semente certificata per il frumento duro;
Considerato che, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 2, lettera a) (ii) del regolamento (CE) n. 73/2009 il sostegno riguardante specifiche attivita' agricole che comportano benefici ambientali aggiuntivi e' soggetto ad approvazione da parte della Commissione europea;
Ritenuto opportuno fornire adeguata informazione agli agricoltori in relazione all'utilizzo obbligatorio della semente certificata di frumento duro;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 29 luglio 2009, citato in premessa, e' modificato come segue:
a) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«1. Una somma di 14.000.000 euro e' destinata a pagamenti annuali supplementari ad ettaro ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero ed utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate.»;
b) il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
«2. Eventuali economie realizzate nell'ambito di una misura di cui agli articoli da 3 a 9 sono utilizzate, in modo proporzionale, nell'ambito delle altre misure di cui ai medesimi articoli da 3 a 9 per le quali si e' verificato il superamento del relativo plafond attribuito.
Le eventuali economie di cui sopra, non utilizzate per le misure di cui agli articoli da 3 a 9, e le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'art. 10, sono utilizzate per il sostegno di cui all'art. 11.»;
c) nell'allegato 1, all'elenco delle razze a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici:
(1) il termine «Caldana» e' sostituito da «Calvana»;
(2) sono inserite le seguenti razze:
«Pustertaler - Sarda»;
d) nell'allegato 6, dopo le parole «Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro» e' inserita la seguente frase:
«Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche.»
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 8, foglio n. 143
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone