Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 10 ottobre 2011
Valutazione di idoneita' dell'articolo 17 CCNL del 14 aprile 2011 del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC Cgil, SLP Cisl, UilPoste, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. (Deliberazione n. 11/549).



La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimita' la seguente delibera di valutazione dell'accordo:

La Commissione
su proposta del prof. Gaetano Caputi,
delegato per il settore
Premesso che:

1. Che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lett. e).
2. Che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale e' contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002), come modificata dalla delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2008.
3. Che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.A. e Organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM) nell'art. 21 del CCNL dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e' stata integralmente riprodotta nell'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2003.
4. Che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle parti (art. 18), in occasione della stipulazione del nuovo CCNL dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.
5. Che, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., e' stata valutata idonea dalla Commissione con deliberazione n. 07/550 nella seduta dell'11 ottobre 2007.

Considerato

1. Che, in data 14 aprile 2011, e' stato siglato un nuovo CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI.
2. Che, in data 27 settembre 2011, Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso alla Commissione il testo dell'art. 17 del nuovo CCNL contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, evidenziando che «l'articolato contrattuale, fatta eccezione per la diversa numerazione, e' invariato rispetto all'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2007».
3. Che, effettivamente, il testo dell'art. 17 del CCNL del 14 aprile 2001 e' identico a quello dell'art. 18 del precedente CCNL dell'11 luglio 2007.

Valuta idonea
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.

Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche', al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A., ed alle Segreterie nazionali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI.

Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 10 ottobre 2011

Il presidente: Pitruzzella
 
Allegato
Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 per il personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e
di conciliazione.

Art. 17 Procedure di raffreddamento e conciliazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della l. 146 del 1990, cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate. A) Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralita' di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Societa' e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si dara' corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalita' disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL B) Conflitti di lavoro.
1) Livello di Unita' Produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unita' Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del Sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'Unita' Produttiva.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7 lett. a) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intendera' comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si dara' luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avviera' con la Delegazione di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.
La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unita' Produttiva.
Ove il conflitto a livello di Unita' Produttiva insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione d cui al comma 1 del presente punto 1, l'Azienda fissera' l'incontro con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lett. a) del presente CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si dara' luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art 7, lett. b) del presente CCNL.
La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di Unita' Produttiva.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
2) Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso piu' Unita' Produttive di una stessa regione, la Segreteria Regionale dell'O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 6 gg. lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.
Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
3) Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi piu' regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda dara' corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000.
Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lett. a) della legge 146/90, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.
 
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