Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 ottobre 2011
Riconoscimento, al sig. Basarab Bohdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil (Ucraina) il 3.6.1977, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «ingegnere meccanico» conseguito nel giugno 2002 presso la «Universita' Statale Tecnico-Forestale dell'Ucraina» ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito e' direttamente abilitante all'esercizio della professione in Ucraina;
Tenuto conto inoltre che ha conseguito un titolo accademico quadriennale in «Meccanica ingegneristica» presso la stessa Universita' nel giugno 2000;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 settembre 2011, nella quale sono comunque emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma valido fino al 22 settembre 2011;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Al sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil (Ucraina) il 3.6.1977, cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo professionale di «ingegnere meccanico» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, vertente sulle seguenti materie (scritte e orali): a) tecnologia meccanica, b) costruzioni di macchine, e (solo orali), c) energetica e macchine a fluido, d) Impianti chimici, e) impianti termoidraulici.
Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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