Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 ottobre 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Coste della Sesia»; Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla sopra citata domanda di modifica; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2011; Viste le istanze e controdeduzioni pervenute nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte ; Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla sopra citata istanza del Consorzio; Visto il parere favorevole in merito espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 settembre 2011; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1996 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga a quanto prescritto al precedente comma 1, la base ampelografia dei vigneti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» in conformita' al vigente disciplinare dovra' essere adeguata entro la decima vendemmia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data i vigneti di cui sopra potranno continuare a usufruire della denominazione medesima. |
| Art. 3
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. |
| Art. 5
A titolo di aggiornamento i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
| ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COSTE DELLA SESIA» Art. 1. Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Coste della Sesia» rosso; «Coste della Sesia» rosato; «Coste della Sesia» bianco; «Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna; «Coste della Sesia» Croatina; «Coste della Sesia» Vespolina.
Art. 2. Base ampelografia
1. I vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» rosato: Nebbiolo (Spanna) minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. «Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna: Nebbiolo (Spanna) minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati; «Coste della Sesia» Vespolina: Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati; «Coste della Sesia» Croatina: Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati; «Coste della Sesia» bianco: Erbaluce 100%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
Art. 4. Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.; esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500; forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; e' vietata ogni pratica di forzatura. 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
4. La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» per le tipologie con indicazione di vitigno Nebbiolo (Spanna), Croatina, Vespolina, puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, purche' tali vigneti abbiano un'eta' di impianto di almeno 3 anni e le seguenti rese uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi naturali: Parte di provvedimento in formato grafico
5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilita' di destinare alla rivendicazione della DOC «Coste della Sesia» gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria. 6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte sentiti il Consorzio di Tutela e le Organizzazioni di categoria puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5. Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» possono essere effettuate nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare. 2. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte. 3. Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che gia' sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione» . 4. Le rese massime dell'uva in vino finito dovranno essere le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica. Per i vini «Coste della Sesia» la scelta vendemmiale e' altresi' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco. 6. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» i vini, interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. I vini «Coste della Sesia» possono essere altresi' riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco, purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Coste della Sesia» rosso colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato; odore: fine, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l. «Coste della Sesia» rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: delicato con fragranza caratteristica; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:16 g/l. «Coste della Sesia» bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fine, intenso; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. «Coste della Sesia» Nebbiolo (Spanna) : colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; con menzione «vigna» 12.00 %; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:20 g/l. «Coste della Sesia» Croatina: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: caratteristico, intenso; sapore: secco, equilibrato, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; con menzione «vigna 11.50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:19 g/l. «Coste dalla Sesia» Vespolina colore: rosso intenso; odore: caratteristico, intenso; sapore: secco, armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; con menzione «Vigna» 11.50%; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione del vino «Coste della Sesia» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina, Vespolina, la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche': le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione; coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Coste della Sesia», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. 4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 5. In sede di designazione, la denominazione «Coste della Sesia» dovra' precedere in etichetta l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per la larghezza e per l'altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia».
Art. 8. Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati per la commercializzazione i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere di forma e colore tradizionale, munite di tappo raso bocca, di capacita' non inferiori a 18,7 cl e non superiori ai 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl. 2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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