Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 14 giugno 2011, n. 170 |
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. |
|
|
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonche' il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2009; Visto l'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001; Visto l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002, n. 125; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2011; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21 marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori. 2. La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento. 3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 e' individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di cui al all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' effettuato mediante decreto ministeriale. E' facolta' del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto dell'incarico esclude il predetto dipendente dall'erogazione del relativo compenso incentivante. 5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al comma 3, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000; 2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000; 3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000; 4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000; 5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro; b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito: 1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria. 6. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2 per cento nei seguenti casi: a) progetti di speciale complessita' di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e certificati dal Responsabile del Procedimento; b) progetti realizzati per stralci funzionali; c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106 S.O. - Si riporta l'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O: «Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. 3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 4. 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.». - Si riporta l'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967: «Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali». - Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002, n. 125 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2002, n. 149. - Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta l'art. 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note alla premesse. - Si riporta l'art. 90, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.».
|
| Art. 2
1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base a quanto segue: a) responsabile del procedimento: 15 per cento; b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 45 per cento; c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 3 per cento; d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 21 per cento; e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 12 per cento; f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento. 2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione, con le modalita' di cui all'articolo 1 comma 4. 3. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione. 4. Nei casi di affidamento di lavori in concessione, per le attivita' di vigilanza previste dal comma 8 dell'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l'aliquota di cui al punto d), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto a) del medesimo comma. 5. Ove, per difetto dei requisiti a norma di legge, sia nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal direttore dei lavori, a tale soggetto incaricato compete un'aliquota pari al 3% della somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1. Tale importo e' decurtato dalla corrispondente aliquota dell'incaricato della Direzione dei Lavori. 6. Nel caso di obbligo di collaudo in corso d'opera, per le ipotesi di cui all'articolo 141 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il compenso incentivante di cui al comma 1 lettera e) e' aumentato del 20% unicamente se e' disponibile apposito accantonamento preventivo negli stanziamenti di bilancio previsti per l'attuazione del singolo intervento. Il compenso incentivante di cui al comma 1, lettera e), assorbe ogni ulteriore compenso per tale incarico. E' comunque fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate per le operazioni di collaudo.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 141, comma 8, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.». - Si riporta l'art. 141, comma 7, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento.».
|
| Art. 3
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico
ove: C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo; P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2; N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3; ∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e' ripartito il compenso P i. 2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato: a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30; c) altri collaboratori: 0,15. 3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'. 4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto. 5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali. 6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo. 7. La liquidazione dell'incentivo avviene su disposizione del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d'ufficio: a. approvazione della progettazione preliminare; b. approvazione della progettazione definitiva; c. validazione della progettazione esecutiva; d. aggiudicazione dei lavori; e. singoli stati di avanzamento dei lavori; f. collaudo dei lavori. 8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e' disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell'articolo 4. 9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e' comunque subordinata alla verifica di cui all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento. |
| Art. 4
1. I singoli importi dei compensi incentivanti risultanti dall'applicazione delle aliquote percentuali di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, devono essere incrementati, all'interno della somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come determinato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. 2. Qualora la sommatoria delle aliquote di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni effettivamente affidate al personale di cui all'articolo 1 comma 3, incrementate delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, risulti eccedente il 100%, tali aliquote saranno rideterminate proporzionalmente talche' la loro somma risulti comunque contenuta nell'importo di cui all'articolo 1 comma 6, ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
|
| Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 253 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per i quali, negli stati di previsione della spesa per la realizzazione delle opere relative o nei bilanci, sia stata gia' prevista la devoluzione a favore del fondo incentivante della somma corrispondente all'elevazione al 2% dell'aliquota massima.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 253, comma 1 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.». - Per i riferimenti al citato decreto del Ministro degli affari esteri n. 125 del 2002, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 6
1. E' abrogato il decreto 16 aprile 2002, n. 125. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 2011
Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 15 |
|
|
|