Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 14 giugno 2011, n. 170
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, nonche' il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2009;
Visto l'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile 2002, n. 125;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 marzo 2008, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2011;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 82753 in data 21 marzo 2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto si applica ai contratti di competenza del Ministero degli affari esteri aventi per oggetto la realizzazione di opere o lavori.
2. La somma di cui al comma 5 dell'articolo 92, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.
3. Il personale destinatario della somma di cui al comma 2 e' individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
4. L'affidamento di un incarico di natura professionale di cui al all'articolo 92, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' effettuato mediante decreto ministeriale. E' facolta' del dipendente incaricato di non accettare l'incarico ricevuto, entro sessanta giorni dalla nomina, con rinuncia motivata. Il rifiuto dell'incarico esclude il predetto dipendente dall'erogazione del relativo compenso incentivante.
5. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo in Euro indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 2 e da corrispondere al personale di cui al comma 3, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000;
2) 0,95 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,90 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,85 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,80 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,80 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
6. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2 per cento nei seguenti casi:
a) progetti di speciale complessita' di cui all'articolo 90 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, accertati e certificati dal Responsabile del Procedimento;
b) progetti realizzati per stralci funzionali;
c) interventi su immobili di interesse storico-artistico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106 S.O.
- Si riporta l'art. 92 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad
essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione
sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di
cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
le attivita' del responsabile di progetto e le attivita'
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4.
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.».
- Si riporta l'art. 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
Gazz. Uff. 18 febbraio 1967:
«Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni
locali».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 16 aprile
2002, n. 125 (Regolamento recante norme per la ripartizione
del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 2002, n. 149.
- Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 17, comma 25 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note alla
premesse.
- Si riporta l'art. 90, comma 6 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.».



 
Art. 2

1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 15 per cento;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 45 per cento;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 3 per cento;
d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 21 per cento;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 12 per cento;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione, con le modalita' di cui all'articolo 1 comma 4.
3. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Nei casi di affidamento di lavori in concessione, per le attivita' di vigilanza previste dal comma 8 dell'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l'aliquota di cui al punto d), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto a) del medesimo comma.
5. Ove, per difetto dei requisiti a norma di legge, sia nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione diverso dal direttore dei lavori, a tale soggetto incaricato compete un'aliquota pari al 3% della somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1. Tale importo e' decurtato dalla corrispondente aliquota dell'incaricato della Direzione dei Lavori.
6. Nel caso di obbligo di collaudo in corso d'opera, per le ipotesi di cui all'articolo 141 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il compenso incentivante di cui al comma 1 lettera e) e' aumentato del 20% unicamente se e' disponibile apposito accantonamento preventivo negli stanziamenti di bilancio previsti per l'attuazione del singolo intervento. Il compenso incentivante di cui al comma 1, lettera e), assorbe ogni ulteriore compenso per tale incarico. E' comunque fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate per le operazioni di collaudo.



Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 141, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
«8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.».
- Si riporta l'art. 141, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
«7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.».



 
Art. 3

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2,comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico

ove:
C j indica la somma finale da ripartire al soggetto j-esimo;
P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2;
N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3;
∑ indica la sommatoria dei prodotti dei coefficienti di compenso e prestazione di tutti i soggetti tra i quali e' ripartito il compenso P i.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30;
c) altri collaboratori: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
7. La liquidazione dell'incentivo avviene su disposizione del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento, in corrispondenza del progressivo completamento di ciascuna delle seguenti fasi del procedimento, previa acquisizione della relativa documentazione d'ufficio:
a. approvazione della progettazione preliminare;
b. approvazione della progettazione definitiva;
c. validazione della progettazione esecutiva;
d. aggiudicazione dei lavori;
e. singoli stati di avanzamento dei lavori;
f. collaudo dei lavori.
8. La liquidazione delle somme di cui al comma precedente e' disposta dal dirigente responsabile del relativo capitolo di spesa nei termini di legge, previa verifica del rispetto del comma 1 dell'articolo 4.
9. La liquidazione in acconto ai sensi del comma 7 e' comunque subordinata alla verifica di cui all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento.
 
Art. 4

1. I singoli importi dei compensi incentivanti risultanti dall'applicazione delle aliquote percentuali di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, devono essere incrementati, all'interno della somma di cui al comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come determinato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Qualora la sommatoria delle aliquote di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni effettivamente affidate al personale di cui all'articolo 1 comma 3, incrementate delle percentuali destinate al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, risulti eccedente il 100%, tali aliquote saranno rideterminate proporzionalmente talche' la loro somma risulti comunque contenuta nell'importo di cui all'articolo 1 comma 6, ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 92, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 253 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per i quali, negli stati di previsione della spesa per la realizzazione delle opere relative o nei bilanci, sia stata gia' prevista la devoluzione a favore del fondo incentivante della somma corrispondente all'elevazione al 2% dell'aliquota massima.



Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 253, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
«1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».
- Per i riferimenti al citato decreto del Ministro
degli affari esteri n. 125 del 2002, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 6

1. E' abrogato il decreto 16 aprile 2002, n. 125.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 2011

Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 15
 
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